16.3857 · Interpellanza · 2016-09-30
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Con la riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III) si inaugurerà un regime fiscale speciale che interesserà il modello "patent box", l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, l'incentivazione dell'input e la riduzione dell'imposizione sul capitale. Questa serie di misure offre nuove possibilità per effettuare trasferimenti illegali degli utili all'interno delle multinazionali con sede in Svizzera. Nei Paesi in via di sviluppo tali trasferimenti sono all'origine di perdite fiscali annue dell'ordine di centinaia di miliardi e sono aspramente criticati da organizzazioni internazionali come l'OCSE, la Banca mondiale e l'ONU. Nel caso di un'eventuale introduzione della RI imprese III, quali sono le contromisure che il Consiglio federale intende adottare a livello generale per impedire il verificarsi di pratiche di evasione fiscale dannose operate dalle aziende, come il trasferimento degli utili dai luoghi di produzione nei Paesi meridionali verso la Svizzera?
2. Nel quadro del progetto BEPS, l'OCSE si dichiara favorevole all'assoggettamento dell'utile dei brevetti a un regime fiscale privilegiato solo a condizione che essi siano stati sviluppati nello Stato in cui il modello "patent box" consente un trattamento fiscale privilegiato (piano d'azione 5 "Modified nexus approach", MNA). Nel caso di una multinazionale risulta tuttavia estremamente difficile localizzare lo Stato in cui il brevetto è stato sviluppato, in quanto tali attività di sviluppo all'interno dei gruppi societari avvengono prevalentemente su scala transnazionale. Pertanto, nonostante la misura MNA, anche il modello "patent box" potrebbe favorire il trasferimento degli utili. In che modo il Consiglio assicurerà che solamente i brevetti effettivamente e completamente sviluppati in Svizzera rientrino nel modello "patent box"?
3. Il modello "patent box" permette di operare la distinzione tra brevetti il cui oggetto genera consenso oppure controversie, ad esempio brevetti relativi a varietà vegetali, animali, prodotti geneticamente modificati, ecc.? Oppure brevetti che non portano ad alcun impiego pratico?
4. Come è possibile distinguere tra costi aziendali inerenti alla ricerca e allo sviluppo e quelli invece che riguardano attività di marketing, pubbliche relazioni, lobbying e simili senza portare alcun vantaggio alla collettività o che addirittura la danneggiano?
5. Quale atteggiamento assumere nei confronti di settori che investono mezzi significativi per giustificare il proprio operato, ad esempio l'industria del tabacco, il commercio di materie prime, l'industria farmaceutica con i loro metodi di distribuzione aggressivi?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La comunità internazionale ha riconosciuto che il trasferimento degli utili e l'erosione della base imponibile sono fenomeni arginabili solo operando in modo coordinato. Gli Stati hanno pertanto reagito emanando raccomandazioni e standard, segnatamente nel quadro del progetto BEPS dell'OCSE e del G-20. Con l'attuazione dei risultati del progetto BEPS dovrà essere garantita l'imposizione nel luogo in cui viene creato il valore impedendo in tal modo il trasferimento degli utili e l'erosione della base imponibile. All'implementazione del progetto BEPS (il cosiddetto inclusive framework) partecipano 85 Stati (situazione al 15 luglio 2016) tra cui figurano Paesi emergenti e in via di sviluppo quali Sudafrica, Sierra Leone, Congo, Camerun, Haiti, Eritrea, Repubblica democratica del Congo, Burkina Faso o Brunei Darussalam (cfr. http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf). Una verifica sull'efficacia delle misure del progetto BEPS è in programma per il 2020. I Paesi in via di sviluppo sono peraltro sostenuti nell'attuazione del progetto BEPS da FMI, Banca mondiale, ONU e OCSE attraverso il coordinamento delle loro attività e l'istituzione di una piattaforma comune per la cooperazione trasversale nelle questioni fiscali (Platform for Collaboration on Tax). In questo contesto si valuterà inoltre il coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo nei provvedimenti internazionali per evitare flussi finanziari sleali e illeciti. Anche la Svizzera parteciperà alla discussione e presenterà le sue proposte in merito.
La Svizzera appoggia le misure internazionali e attua gli standard internazionali. Uno strumento efficace contro il trasferimento degli utili è rappresentato tra l'altro da prezzi di trasferimento corretti. Anche in questo settore l'OCSE ha definito nuove norme di cui la Svizzera tiene conto. Oltre a ciò, nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese il nostro Paese abolisce gli statuti fiscali cantonali per le società holding e le società di gestione e introduce un modello "patent box" conforme agli standard dell'OCSE basato sull'approccio Nexus modificato che renderà più difficoltosi i trasferimenti di utili. Al riguardo non deve considerarsi un evento eccezionale per il diritto fiscale che l'applicazione concreta di una norma ponga questioni di delimitazione in relazione al singolo caso. Le nuove prescrizioni in materia di trasparenza, nella fattispecie lo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate (i cosiddetti ruling) e l'esame dei "patent box" da parte dell'OCSE incentiveranno gli Stati ad applicare correttamente l'approccio Nexus modificato.
3. Il punto di partenza del "patent box" è il brevetto rilasciato. La questione di individuare i brevetti che generano consenso oppure controversie è stata risolta dal legislatore: le invenzioni controverse, ad esempio parti del corpo umano, sequenze di geni, processi essenzialmente biologici per la coltivazione di piante o l'allevamento di animali, varietà vegetali e razze animali, non possono essere brevettate. Una distinzione più estesa ed extralegale tra brevetti che generano consenso oppure controversie non è giustificabile poiché implica sempre un elemento soggettivo e di conseguenza arbitrario. Grazie ai brevetti alle imprese innovative e ai ricercatori viene data la possibilità di rifinanziare le spese particolarmente onerose per la ricerca e lo sviluppo che sorgono nel quadro del processo di innovazione. La questione di capire se l'invenzione oggetto di un brevetto possa riscuotere successo anche a livello commerciale non è determinante al momento del rilascio del brevetto e spesso non può essere valutata in tale occasione.
4./5. Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di definire, in un'ordinanza, il concetto di ricerca e sviluppo. A tempo debito il Consiglio federale avvierà al riguardo una procedura di consultazione. L'impostazione della regolamentazione dovrà basarsi sulle disposizioni della legge e della Costituzione federale e tenere anche conto dell'applicabilità. Il Consiglio federale respinge una disparità di trattamento non oggettivamente giustificata tra settori diversi.
Risposta del Consiglio federale.