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16.3867 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di strutturare l'applicazione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) in modo che sia compatibile con l'assistenza prestata ai familiari. In particolare, questo lavoro di cura dovrà essere considerato nella definizione di "occupazione adeguata".

Begründung

Il sostegno e l'assistenza da parte dei familiari sono la soluzione più gradevole per le persone bisognose di assistenza; sono anche l'opzione più economica ed efficiente per la collettività. Questo lavoro di cura richiede però tempo ed energie e limita notevolmente le possibilità delle persone che forniscono assistenza in famiglia di trovare un impiego.

L'attività di assistenza, per esempio, riduce la possibile durata del tragitto quotidiano casa-lavoro e quindi il perimetro entro il quale può trovarsi un nuovo impiego. L'attuale prassi di applicazione della LADI, tuttavia, non tiene conto di questo aspetto e definisce adeguato uno spostamento quotidiano di quattro ore, a prescindere che la persona interessata presti o meno assistenza a un familiare. Questa definizione deve essere resa più flessibile per tener conto del lavoro di cura.

Le limitazioni orarie complicano la ricerca di un'occupazione quanto quelle geografiche. Se una persona è disponibile sul mercato del lavoro solo a determinate ore del giorno o della settimana perché si occupa di un familiare, ha più difficoltà a trovare un posto. Secondo la prassi LADI attuale è comunque considerata idonea al collocamento. Anche in questo caso è opportuno tener conto del lavoro di cura e rendere più flessibile l'esecuzione da parte degli URC.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 16 capoverso 1 vigente della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) prevede che, al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato sia tenuto ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione adeguata. Si tratta di un principio fondamentale dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), strettamente legato all'idoneità al collocamento.

Il capoverso 2 dello stesso articolo enumera i criteri in base ai quali un'occupazione può essere considerata non adeguata e quindi essere esclusa dall'obbligo di accettazione.

Un'occupazione non è considerata adeguata, per esempio, se non è conforme alla situazione personale dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), motivo nel quale vanno inclusi gli obblighi di assistenza nei confronti dei familiari. Il lavoro di cura, come prestazione di assistenza nei confronti dei familiari, può pertanto, a seconda dei casi, far sì che un impiego non sia da considerarsi adeguato. Di conseguenza, la compatibilità tra il lavoro di cura e i criteri legali riguardanti l'occupazione adeguata, chiesta dall'autore della mozione, è già garantita.

Non è inoltre considerata adeguata un'occupazione che richiede un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, nel caso in cui la offra, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Non si esige che l'assicurato soggiorni nel luogo di lavoro se ciò gli rende estremamente difficile adempiere l'obbligo di assistenza verso i suoi familiari. Non sarebbero inoltre rispettate le disposizioni della lettera c se lo spostamento di quattro ore gli impedisse di adempiere il suo obbligo di assistenza. Pertanto, si tiene già conto del rapporto tra lavoro di cura e durata del tragitto quotidiano casa-lavoro.

Rifiutare un'occupazione non adeguata non comporta la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (ID) né, in definitiva, mette in questione l'idoneità al collocamento.

L'idoneità al collocamento è una delle condizioni che danno diritto alle prestazioni ID e si basa, tra l'altro, sulla volontà dell'assicurato di cercare e accettare un'occupazione adeguata. Questa volontà è sempre da valutare in base alla situazione individuale e concreta e va distinta dall'idoneità al collocamento oggettiva, che dipende dal mercato del lavoro. La disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata è anche uno dei parametri dell'idoneità al collocamento. Il fatto di poter lavorare solo in certe ore e certi giorni della settimana non rende l'assicurato di per sé inidoneo al collocamento se è in grado di svolgere un'attività lavorativa corrispondente almeno al 20 per cento di un grado di occupazione normale. Un assicurato che presta cure e assistenza ai propri familiari è da considerarsi inidoneo al collocamento se la scelta di un impiego è limitata al punto tale che le sue probabilità di trovare un'occupazione sono molto incerte alla luce degli impegni esistenti. Anche in questo caso, dunque, la legislazione attuale prevede già delle norme che consentono di tener conto del lavoro di cura.

In conclusione si constata che le disposizioni legali vigenti tengono già sufficientemente conto di quanto richiesto dalla mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.