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Dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro. Introdurre un diritto di ricorso contro le decisioni delle autorità competenti

16.3875 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) in modo da accordare alle parti contraenti e ai Cantoni un diritto di partecipazione e di ricorso contro le decisioni delle autorità federali competenti previste agli articoli 12 e 13 LOCCL.

Begründung

Su richiesta delle parti contraenti, i contratti collettivi di lavoro (CCL) possono essere dichiarati di obbligatorietà generale. La dichiarazione di obbligatorietà generale dei CCL è diventata ancora più importante con la stipulazione degli accordi bilaterali e l'accesso di imprese straniere al mercato del lavoro svizzero (che in parte favoriscono il dumping salariale). Si tratta di uno strumento fondamentale per contrastare la pressione che la libera circolazione delle persone esercita sui salari e sulle condizioni di lavoro.

Con il conferimento del carattere obbligatorio generale l'autorità federale stabilisce unilateralmente il campo d'applicazione territoriale, professionale e aziendale. In caso di ulteriori dubbi, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può di nuovo modificare in qualsiasi momento il campo d'applicazione senza che gli interessati abbiano il diritto di opporre ricorso. In pratica la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) esprime un parere che diventa vincolante.

È sconcertante che le decisioni delle autorità federali non possano essere impugnate né dalle parti contraenti o dagli interlocutori sociali né dai Cantoni interessati. Una simile procedura non rispecchia i principi dello Stato di diritto e della democrazia. Attraverso questa egemonia unilaterale e discriminante dell'autorità federale, l'attuale procedura limita i diritti generalmente conferiti alle parti contraenti e rappresenta un'ingerenza nel federalismo, vanificando inoltre la libertà d'associazione. Dovrebbe ormai essere scontato che richiedenti, le parti contraenti o i Cantoni, possano impugnare le decisioni delle autorità federali.

Le parti contraenti, gli interlocutori sociali e i Cantoni che negoziano e stipulano i CCL conoscono meglio di chiunque altro la situazione economica, sociale e occupazionale della loro regione, come anche le esigenze specifiche del ramo in questione.

Per i motivi esposti, è necessario modificare la LOCCL in modo da accordare ai Cantoni e alle parti contraenti interessate un maggior diritto di partecipazione e in particolare un diritto di ricorso in caso di decisioni concernenti la dichiarazione di obbligatorietà generale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro (CCL) implica l'estensione delle disposizioni del CCL, negoziate dagli interlocutori sociali, ai datori di lavoro e ai lavoratori che non sono vincolati da tale contratto. La procedura di conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL è una particolare forma di procedura legislativa che riprende le disposizioni di un CCL negoziate dai partner sociali. Nel quadro di questa procedura le persone interessate e i Cantoni possono esprimere il loro parere. La decisione di conferimento dell'obbligatorietà generale non è una decisione impugnabile, non essendo né individuale né concreta.

La legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RS 221.215.311) disciplina in modo esaustivo i diritti delle persone interessate nell'ambito della suddetta procedura. La pubblicazione delle domande di conferimento dell'obbligatorietà generale delle parti contraenti dà alle persone interessate e ai Cantoni la possibilità di fare opposizione mediante un atto scritto motivato e di esporre il loro punto di vista, analogamente a quanto avviene nella normale procedura legislativa. Le decisioni concernenti tali domande sono notificate alle parti contraenti e agli oppositori, insieme a una motivazione che commenta le ragioni avanzate da questi ultimi. La dichiarazione di obbligatorietà generale viene infine pubblicata nel Foglio federale o nel foglio ufficiale del Cantone in questione e vale per tutti i lavoratori e i datori di lavoro che rientrano nel suo campo d'applicazione.

Con la sua decisione, l'autorità competente (il Consiglio federale o l'autorità designata dal Cantone) delimita il campo d'applicazione territoriale, professionale e aziendale dell'obbligatorietà generale di un CCL. La delimitazione avviene su richiesta delle associazioni che hanno concluso il contratto. La decisione dell'autorità competente tiene conto delle prescrizioni della LOCCL, che non permette di estendere l'obbligatorietà generale ad altri rami economici che non siano quelli rappresentati dalle parti contraenti.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità incaricata dell'esecuzione della procedura, invita le parti contraenti a chiarire con altre eventuali cerchie interessate le questioni di delimitazione riguardanti il campo d'applicazione aziendale prima della decisione di conferimento dell'obbligatorietà generale, in modo da evitare che le autorità intervengano in merito al campo d'applicazione. Se un chiarimento non è possibile e si pongono questioni di fondo che mettono a rischio la certezza del diritto, spetta al Consiglio federale definire il campo d'applicazione vista la portata generale della sua estensione.

Il Consiglio federale è generalmente restìo a intervenire nel campo d'applicazione richiesto dalle parti contraenti. Dal punto di vista materiale le indicazioni fornite in proposito dai partner sociali vengono quasi sempre riprese.

Il Consiglio federale ritiene che l'attuale procedura prevista dalla LOCCL e le possibilità di partecipazione che ne derivano per le persone interessate e i Cantoni rispecchino un approccio di partenariato sociale. L'introduzione di un diritto di ricorso contro le decisioni delle autorità competenti nuocerebbe considerevolmente a questo approccio o lo rimetterebbe in questione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.