Lexipedia

16.3877 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare detto rapporto e i provvedimenti da adottare all'inizio della prossima legislatura e non alla fine della presente.

Begründung

Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (art. 18 cpv 1 LPFC). Questo rapporto di valutazione fornisce informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria e presenta eventuali provvedimenti da adottare per il periodo successivo (art. 18 cpv. 2 LPFC). In particolare si tratta dell'adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, dell'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore e della fissazione di un limite massimo di aggravio dei cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse (art. 46 cpv. 1 lett. c OPFC).

Ogni quattro anni, alla fine della legislatura l'Assemblea federale fissa tramite decreto i fondi destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri.

Dato che i dibattiti parlamentari si tengono alla fine della legislatura e coincidono con le elezioni federali, le decisioni sono spesso condizionate dagli utili o dalle perdite sui contributi dei diversi cantoni. Affinché la perequazione finanziaria raggiunga una maggiore oggettività sull'equilibrio finanziario tra i cantoni, sarebbe più propizio prendere le decisioni all'inizio della legislatura. Chiedo pertanto al Consiglio federale di spostare la presentazione del suo rapporto e il momento delle nostre decisioni all'inizio della prossima legislatura e non alla fine di quella in corso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 5 della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), l'Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, i contributi di base alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri, tenendo conto al riguardo dei risultati del rapporto sull'efficacia. L'articolo 18 LPFC esige che il Consiglio federale presenti all'Assemblea federale un rapporto sull'efficacia ogni quattro anni. Con i due decreti federali del 19 giugno 2015 l'Assemblea federale ha definito i contributi di base per il quadriennio 2016 a 2019, mentre quelli per il periodo successivo dovranno essere fissati dal Parlamento nel 2019. Per tale ragione il Consiglio federale intende pubblicare il terzo rapporto sull'efficacia nel primo semestre del 2018 ed effettuare una consultazione. I dibattiti parlamentari si svolgeranno tra l'autunno del 2018 e l'estate del 2019. Poiché sottostanno al referendum facoltativo, i decreti federali dovranno essere licenziati dall'Assemblea federale al più tardi nella sessione estiva 2019. L'autore della mozione chiede che le decisioni vengano prese all'inizio della nuova legislatura, ovvero nel corso del 2020, e che di conseguenza il Consiglio federale sottoponga il rapporto sull'efficacia un anno dopo, cioè nel 2019, il che richiederebbe un adeguamento della disposizione di cui all'articolo 18 capoverso 1 LPFC.

Con la Riforma III dell'imposizione delle imprese il periodo che inizierà il 1° gennaio 2020 durerà eccezionalmente sei anni anziché quattro. Di conseguenza in futuro il Parlamento delibererà sui decreti federali a metà legislatura e non più immediatamente prima della fine della stessa. Ne consegue che dibattito parlamentare sulla determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri si svolgerà ancora una volta (2019) nell'ultimo anno della legislatura. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la richiesta contenuta nella mozione sia già ampiamente soddisfatta e che non sussista alcuna necessità di adeguare la LPFC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.