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16.3909 · Postulato · 2016-11-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle disuguaglianze tra le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio pubbliche e private e tra i loro rispettivi clienti.

Andranno considerate soprattutto le disparità di diritti e doveri. Il rapporto dovrà inoltre formulare proposte per eliminare le disuguaglianze eventualmente constatate, con particolare attenzione al finanziamento, all'imposta sul valore aggiunto, alla qualità, alle condizioni d'assunzione, all'obbligo di formazione e formazione continua del personale e all'accessibilità dei servizi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In base alla ripartizione delle competenze sancita all'articolo 3 della Costituzione federale, l'assistenza sanitaria è un compito pubblico che incombe ai Cantoni. La Confederazione, da parte sua, deve provvedere affinché la popolazione possa assicurarsi contro i rischi di malattie e infortuni a condizioni sostenibili. Le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio (organizzazioni Spitex) sono quindi disciplinate in primo luogo dai Cantoni. Le regolamentazioni a livello federale che concernono le organizzazioni Spitex si riferiscono a settori specifici: l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione vecchiaia e superstiti nonché l'imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo finanziamento delle cure, entrato in vigore all'inizio del 2011, disciplina la ripartizione dei costi delle cure e la loro assunzione da parte dell'assicurazione malattie, degli assicurati e dei Cantoni. Per le prestazioni prescritte dai medici, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) versa un contributo stabilito e graduato in funzione del tempo impiegato. La legge federale sull'assicurazione malattie non differenzia tra fornitori di prestazioni pubblici e privati. Il Consiglio federale si era già espresso in questo senso nel suo parere sulla mozione 14.3639, "Migliorare l'organizzazione delle cure e dell'aiuto a domicilio". Attualmente è in atto una valutazione del nuovo sistema di finanziamento delle cure che dovrà, tra l'altro, esaminarne l'impatto sui fornitori di prestazioni, distinguendo tra organizzazioni di pubblica utilità e non, nonché tra quelle con e senza obbligo di presa a carico. Saranno esaminate in particolare le differenze riguardo al finanziamento (residuo) dei fornitori di prestazioni da parte dei Cantoni, nonché le diverse partecipazioni dei pazienti. Con la valutazione si intende raccogliere informazioni essenziali relative a eventuali differenze tra le organizzazioni Spitex di pubblica utilità e quelle private. I risultati della valutazione dovranno anche indicare la necessità di eventuali correttivi. La conclusione del rapporto e la sua pubblicazione sono previste per l'autunno 2017.

Per quanto concerne la questione dell'IVA, il Consiglio federale si era già espresso nel suo parere sulla mozione Joder 12.3328, "Parificazione dei fornitori di prestazioni Spitex pubblici e privati in materia di imposta sul valore aggiunto", precisando che la vigente legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) equipara già ampiamente le organizzazioni Spitex pubbliche e private. In particolare, tutte le prestazioni di cura sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, purché siano state prescritte da un medico. Vi è una differenza solo per quanto attiene alle prestazioni di economia domestica e determinate prestazioni assistenziali, che sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto soltanto se fornite dalle imprese operanti a scopo commerciale. Il Consiglio federale ha altresì fatto presente che le distorsioni della concorrenza provocate dalle esenzioni d'imposta possono essere eliminate soltanto sopprimendo le esenzioni stesse, poiché una loro estensione contribuirebbe soltanto a spostare il problema. Il Consiglio federale ha respinto la mozione il 16 settembre 2013.

La legge del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS; RS 831.10) prevede sussidi alle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l'esecuzione di compiti a favore delle persone anziane (art. 101bis LAVS), ma unicamente per compiti diversi dalle prestazioni di cura previste all'articolo 7 dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31). La Confederazione versa quindi annualmente all'Associazione mantello svizzera di assistenza e cura a domicilio, a carico del fondo di compensazione dell'AVS, contributi per un ammontare massimo di 1,5 milioni di franchi per compiti di coordinamento e di sviluppo a livello svizzero, nonché per il perfezionamento del personale ausiliario.

Riassumendo, il disciplinamento delle organizzazioni di assistenza e cura a domicilio è innanzitutto un compito che incombe ai Cantoni. Per eventuali misure, il margine di manovra della Confederazione sarebbe troppo limitato; inoltre le attuali norme federali sono articolate in modo differenziato solo in alcuni punti. Se dovesse intervenire al di là delle possibilità già previste in questo ambito, il Consiglio federale andrebbe oltre le competenze conferitegli dalla Costituzione federale.

Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio federale non ritiene necessario redigere un rapporto sulla questione sollevata dagli autori del postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.