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16.3916 · Mozione · 2016-11-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento la seguente revisione dell'articolo 105 numero 6 del Codice civile (minore età quale causa di nullità assoluta del matrimonio):

6. uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio. (stralciare la subordinata che inizia con "salvo che")

Begründung

In seguito all'immigrazione da culture diverse, soprattutto islamiche, si registra purtroppo anche in Svizzera un aumento dei "matrimoni precoci". Si tratta di matrimoni in cui un coniuge, perlopiù la moglie, è minorenne. Il Consiglio federale ha risposto alla mia interpellanza 16.1060 indicando che nei primi dieci mesi di quest'anno il servizio specializzato contro i matrimoni forzati (Fachstelle Zwangsheirat) è venuto a conoscenza di 42 casi in cui minori di meno di 16 anni e 113 casi in cui minori d'età compresa tra i 16 e i 18 anni sono stati vittime di matrimoni o fidanzamenti forzati. Non esistono tuttavia statistiche ufficiali sul fenomeno specifico; si presume che le cifre effettive siano molto più elevate.

Secondo le stime dell'Unicef, nel mondo ogni anno da 10 a 15 milioni di bambine e ragazzine, alcune delle quali hanno appena terminato l'asilo, sono vittime di matrimoni precoci. In tal modo vengono defraudate della loro infanzia. Sono sfruttate sessualmente e devono presto assumere il ruolo di moglie. Non possiamo accettare questa situazione nel nostro Paese.

Secondo l'articolo 94 del Codice civile, per contrarre matrimonio gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento. Se uno dei coniugi è minorenne, sussiste una causa assoluta di nullità secondo l'articolo 105 numero 6 del Codice civile. Il medesimo articolo permette tuttavia una deroga nel caso in cui interessi preponderanti del coniuge minorenne impongano il proseguimento del matrimonio. In Svizzera non possiamo più accettare tali eccezioni, contrarie all'ordine pubblico. I nostri diritti e doveri valgono per tutti. Non vogliamo società parallele nel nostro Paese. Per questo motivo i matrimoni precoci vanno vietati sempre.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° luglio 2013 tutti i matrimoni di cittadini stranieri contratti in Svizzera sono retti unicamente dal diritto svizzero (cfr. art. 44 della legge federale sul diritto internazionale privato; RS 291). Di conseguenza, nessun minorenne può più sposarsi nel nostro Paese.

L'articolo 105 numero 6 del Codice civile risale alla revisione del Codice civile del 15 giugno 2012, entrata in vigore il 1° luglio 2013. Esso prevede che il matrimonio deve essere annullato, su azione, se uno degli sposi è minorenne. L'autorità designata competente dal diritto cantonale è obbligata a proporre l'azione (art. 106 cpv. 1 del Codice civile). Non appena il minorenne raggiunge la maggiore età il matrimonio è validato e non può più essere annullato. Il giudice deve inoltre rinunciare ad annullare il matrimonio se il coniuge minorenne ha un interesse preponderante al suo mantenimento. Ciò consente al giudice di ponderare gli interessi in gioco nel singolo caso e di rinunciare all'annullamento se l'interesse del minorenne al mantenimento del matrimonio prevale nei confronti dell'interesse alla protezione conferita dall'articolo 105 numero 6 del Codice civile. Oltre all'interesse pubblico (interesse generale di protezione del minorenne e lotta contro i matrimoni forzati) occorre anche prendere in considerazione l'interesse individuale a beneficiare della protezione. Esso dipende dalle circostanze del singolo caso, come per esempio il numero di anni che separano il minorenne dalla maggiore età, la maturità individuale dell'interessato e la differenza di età tra i coniugi. La ponderazione deve inoltre tenere conto delle circostanze particolari che inducono la persona in questione a voler mantenere il matrimonio, come una gravidanza o la presenza di figli in comune. Occorre tuttavia partire dal presupposto che in linea di massima un matrimonio non è nell'interesse di un minorenne. In caso di dubbio, va pertanto dichiarato nullo. Occorre inoltre rinunciare a una ponderazione degli interessi se il matrimonio è stato contratto sotto coercizione. In questo caso il matrimonio va imperativamente dichiarato nullo (art. 105 n. 5 del Codice civile). Quando il minorenne è particolarmente giovane, si può generalmente supporre che sia stato costretto a sposarsi. Spetta alla giurisprudenza sviluppare le linee direttive necessarie.

Il Consiglio federale ha ripreso la ponderazione degli interessi nel testo di legge fondandosi su vari pareri convincenti formulati in sede di consultazione. Una proposta presentata in Consiglio nazionale volta ad abolire tale ponderazione degli interessi è stata respinta, in ogni caso nell'articolo 105 numero 6 del Codice civile, dopo intense discussioni. Per il Consiglio federale non vi è attualmente alcun motivo di ritornare su questa decisione. Il 16 dicembre 2016 il Consiglio federale ha peraltro accolto il postulato Arslan 16.3897, "Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012", che lo incarica di valutare il nuovo diritto. Sarà così possibile verificare se le nuove disposizioni hanno permesso di raggiungere gli obiettivi fissati o se si impongono nuove modifiche di legge. Occorre assolutamente attendere i risultati di questa valutazione prima di rivedere ancora una volta le nuove disposizioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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