16.3923 · Interpellanza · 2016-11-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
I piloti professionisti, gli istruttori di volo e i tecnici d'aeromobili devono seguire un'istruzione impegnativa e molto costosa che scoraggia diversi interessati. Poiché la Confederazione, a determinate condizioni, concede aiuti finanziari, chiedo al Consiglio federale di rispondere ad alcune domande di natura pratica:
1. Dall'introduzione degli aiuti finanziari a favore dell'istruzione di piloti professionisti, istruttori di volo e tecnici d'aeromobili, qual è la chiave di ripartizione applicata alle tre categorie, l'ammontare dei contributi, il numero di beneficiari, l'assegnazione in base a sesso ed età, nonché la motivazione di eventuali differenze?
2. Quali misure adotta la Confederazione, affinché anche i candidati che non possono essere assunti e formati presso lo stesso fornitore beneficino degli aiuti finanziari?
3. Cosa fa la Confederazione affinché anche le imprese che non offrono possiblità d'istruzione (in una filiale o simile) garantiscano un'assunzione con standard sociali tali da consentire ai candidati di beneficiare degli aiuti finanziari della Confederazione?
4. Il Consiglio federale è anch'esso infastidito dal fatto che uno dei principali fornitori delle istruzioni di cui sopra, a seguito degli aiuti finanziari concessi all'istruzione aeronautica, nel frattempo abbia ridotto la propria "quota di datore di lavoro" (vedi situazione Swiss/SAT)? In caso affermativo, quali sono le possibilità d'intervento concrete?
5. Come intende il Consiglio federale impedire che vi siano "imprese parassitarie", le quali non offrono possiblità d'istruzione e nemmeno garantiscono un'assunzione secondo gli standard sociali concordati per consentire ai candidati di beneficiare degli aiuti finanziari federali e contribuire così a promuovere le giovani leve? Secondo il collegio, all'occorrenza potrebbe risultare efficace un contratto collettivo di lavoro generale e vincolante?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFA; RS 748.03). Dal 1° gennaio 2016 hanno presentato domanda di aiuto finanziario all'UFAC complessivamente 94 candidati piloti professionisti (93 uomini, 1 donna), 61 candidati per istruttori di volo e tre aspiranti tecnici d'aeromobili. Le domande sono state inoltrate da persone di tutte le fasce d'età. Si possono fare solo delle ipotesi sui motivi alla base delle poche richieste per la formazione di tecnico d'aeromobile e dell'esiguo numero di candidature femminili; attualmente sono ancora insufficienti i dati disponibili che consentirebbero una valutazione definitiva. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) vigilerà sulla futura evoluzione degli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica e procederà a una nuova valutazione nel corso del 2017.
Su 158 domande inoltrate, 97 sono state accolte e 5 respinte; le restanti richieste sono ancora pendenti. Alla fine del 2016, l'UFAC aveva accordato complessivamente aiuti finanziari all'istruzione aeronautica pari a 3 726 762 di franchi. L'ammontare dei contributi si calcola tenendo conto del preventivo dei centri di formazione, sulla base dei costi imputabili, e oscilla tra 1750 franchi (formazione di un istruttore di volo a vela) e 73 000 franchi (formazione di un pilota) per candidato.
2. Secondo l'OAFA, al momento dell'inoltro della domanda i candidati devono disporre di una conferma da parte della futura impresa d'impiego (che dev'essere un'impresa aeronautica svizzera), attestante che quest'ultima raccomanda il candidato e che si impegna a impiegarlo per la durata minima prevista. La futura impresa d'impiego non deve necessariamente disporre di un centro di formazione.
Le sovvenzioni mirano a prevenire una futura penuria di personale qualificato nel settore aeronautico svizzero. L'impegno assunto dalla futura impresa d'impiego svizzera permette, per un certo periodo, di beneficiare dei frutti delle sovvenzioni. Tale misura impedisce che personale qualificato, al termine della propria formazione sovvenzionata in Svizzera, parta subito per l'estero.
3. I contributi finanziari sono destinati solo ai candidati che vengono proposti da un'impresa aeronautica svizzera in vista di una successiva assunzione. Sono intese imprese di trasporto aereo, scuole di volo o imprese di manutenzione che dispongono di un certificato valido rilasciato dall'UFAC (AOC, ATO, impresa di manutenzione). Tali imprese sono soggette al diritto svizzero e garantiscono il rispetto degli standard sociali vigenti.
4. Il Consiglio federale deplora questa evoluzione; le sovvenzioni non sono destinate a sgravare finanziariamente i datori di lavoro. L'OAFA non consente tuttavia di influenzare la prassi in materia di sovvenzioni seguita da un'impresa. Una compagnia aerea è libera di contribuire finanziariamente alla formazione dei piloti. Attualmente tutti gli aspiranti piloti sono equiparati, visto che nessuna compagnia aerea svizzera contribuisce più a finanziare su base volontaria la formazione dei propri piloti.
5. Con il criterio dell'obbligo d'impiego per le future imprese si evita il fenomeno del "parassitismo": l'impresa non deve disporre necessariamente di un centro di formazione, ma si deve impegnare ad assumere i candidati per un determinato periodo al termine della loro formazione. Il Consiglio federale non reputa che un contratto collettivo di lavoro generale e vincolante possa rivelarsi più efficace in questo contesto.
Risposta del Consiglio federale.