16.3935 · Interpellanza · 2016-12-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dall'entrata in vigore della legge sugli assegni familiari il 1º gennaio 2009 e in seguito alla sua revisione nel 2013, il diritto agli assegni familiari è accordato a tutti i lavoratori salariati e indipendenti secondo il principio "un figlio, un assegno". Il diritto agli assegni familiari decade dunque per le persone che beneficiano di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e passa all'altro genitore. Se nessuno dei due genitori ha diritto agli assegni, il beneficiario di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione riceve un supplemento per i figli in aggiunta all'indennità di disoccupazione, conformemente all'articolo 22 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Per quanto concerne l'assegno di nascita, l'articolo 2 dell'ordinanza sugli assegni familiari precisa che un diritto allo stesso sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita. Secondo le direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernenti la legge federale sugli assegni familiari, però, il supplemento per i figli comprende unicamente gli assegni per i figli e di formazione, ma non gli assegni di nascita. Ciò significa che, se un figlio nasce in un periodo di disoccupazione nel quale nessuno dei genitori può far valere un diritto ad assegni familiari, non viene versato nessun assegno di nascita.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quante famiglie all'anno vengono a trovarsi nella situazione descritta, vale a dire vengono private dell'assegno di nascita perché nessuno dei genitori può far valere un diritto ad assegni familiari?
2. La disposizione delle direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari non crea una disparità di trattamento tra le famiglie che hanno diritto agli assegni familiari e quelle in cui nessuno dei genitori può far valere tale diritto?
3. Non ritiene opportuno sopprimere la disposizione in questione al fine di eliminare questa discriminazione e permettere così anche a queste famiglie, già penalizzate dalla perdita dell'impiego, di beneficiare di un assegno di nascita?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo una stima dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nel 2014 sono stati 200 i neonati di persone disoccupate per i quali non sono stati versati assegni di nascita.
2./3. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2) disciplina il versamento di tre tipi di assegno: l'assegno per i figli, l'assegno di formazione e l'assegno di nascita o di adozione. Al contrario di quanto avviene per i primi due tipi di assegno, la LAFam non contempla il diritto all'assegno di nascita o di adozione, la cui introduzione è lasciata alla discrezione dei Cantoni. Gli assegni di nascita o di adozione rappresentano dunque prestazioni cantonali. Attualmente nove Cantoni hanno introdotto l'assegno di nascita e di questi otto anche l'assegno di adozione.
Le persone disoccupate che percepiscono un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAFam. Esse ricevono però un supplemento all'indennità giornaliera che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Disciplinato all'articolo 22 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), questo supplemento comprende espressamente solo gli assegni per i figli e gli assegni di formazione, ma non quelli di nascita o di adozione. Inoltre, esso è versato dall'assicurazione contro la disoccupazione soltanto se per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di un'altra persona agli assegni familiari.
Le direttive concernenti la LAFam (n. 215 e 526) non fanno altro che esporre il disciplinamento di cui all'articolo 22 capoverso 1 LADI. Affinché anche i disoccupati che percepiscono indennità giornaliere abbiano diritto agli assegni di nascita, occorrerebbe prevedere nella LADI un nuovo supplemento. Tuttavia, non è lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione assicurare prestazioni prettamente cantonali. Già il supplemento all'indennità giornaliera per gli assegni per i figli e di formazione costituisce di per sé una prestazione estranea agli scopi dell'assicurazione contro la disoccupazione, che viene concessa senza il versamento di contributi specifici. Per tale ragione il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare la LADI nel senso richiesto.
Risposta del Consiglio federale.