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16.3939 · Interpellanza · 2016-12-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro del suo "Piano d'azione sull'IVA" l'Unione europea (UE) ha previsto di intraprendere diverse misure per il commercio elettronico transfrontaliero ("cross border") e intende eliminare l'elusione dell'IVA (cfr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_fr, disponibile in francese e tedesco).

Al più tardi entro il 2021 l'UE dovrebbe anche aprire un mini sportello unico virtuale (MOSS) per dichiarare l'IVA di transazioni intereuropee nel commercio elettronico. Sono previste franchigie più basse già dal 2018 per le importazioni da Stati terzi.

In considerazione del fatto che per accedere al mercato unico europeo i commercianti on line svizzeri sono confrontati a ostacoli amministrativi sempre maggiori, ma che al contempo esponenti di diverse fazioni politiche chiedono la soppressione del "geoblocking", chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale intravede una possibilità per la Svizzera di aderire al MOSS e di beneficiare a sua volta di questa soluzione (esportazioni verso l'estero e vice-versa)?

2. Se non fosse possibile, quali misure concrete prevede per lottare contro l'elusione dell'IVA da parte di imprese con sede in uno Stato terzo (per la consegna in Svizzera di beni digitali e materiali ordinati on line)?

a. È previsto un mini sportello unico per la Svizzera?

b. È già stata discussa la creazione di un mini sportello unico?

3. Qual è il volume delle vendite e dei pacchi che arrivano in Svizzera via posta senza che sia stata pagata l'IVA?

4. Secondo il Consiglio federale, a quanto ammonta l'IVA che la Svizzera perde ogni anno a causa della mancanza di modalità di fatturazione semplici?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'Unione europea (UE) il cosiddetto regime MOSS ("mini one stop shop") offre la possibilità di presentare in maniera più semplice il rendiconto IVA. Chiunque fornisce nell'UE prestazioni di servizi in materia d'informatica e di telecomunicazioni a privati ("business to consumer", B2C) deve riscuotere dai suoi clienti l'IVA dovuta nel rispettivo Stato membro (imposizione sul luogo di consumo). Con il sistema MOSS l'impresa può adempiere i suoi obblighi di dichiarazione nello Stato membro in cui è registrata al regime speciale. Questo Stato membro trasmette le relative entrate dell'IVA agli altri Stati membri (perequazione finanziaria). Il sistema permette di ridurre gli ostacoli causati dall'IVA nel mercato interno dell'UE. Entro il 2021 l'UE prevede di estendere questo metodo di rendiconto ad altre prestazioni di servizi e alla vendita per corrispondenza nell'UE. All'ora attuale non è dato sapere se e a quali condizioni gli Stati non membri dell'UE, come la Svizzera, possano aderire al regime MOSS. Per contro, dal 2010 le imprese di Stati terzi e quindi anche della Svizzera possono aderire al MOSS per le prestazioni di servizi in materia d'informatica e di telecomunicazioni fornite nell'UE. Queste imprese (senza stabile organizzazione nell'UE) sono libere di scegliere in quale Stato dell'UE intendono registrarsi al MOSS e versare l'IVA riscossa nell'UE. In futuro anche le imprese svizzere che si sono registrate a tal fine in uno Stato membro dell'UE potrebbero beneficiare di un'estensione del MOSS.

2. Fino ad oggi sono state attuate le seguenti misure:

- le imprese estere possono registrarsi on line ai fini dell'IVA svizzera e allestire il rendiconto IVA elettronicamente. Esse devono però designare un rappresentante fiscale in Svizzera (art. 67 cpv. 1 legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, LIVA; RS 641.20) ed effettuare un pagamento sotto forma di garanzia (art. 94 cpv. 2 LIVA);

- la prassi in materia di IVA svizzera è pubblicata in Internet in tre lingue.

In futuro sono previste le seguenti misure:

- con la revisione parziale della LIVA, che probabilmente entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, verranno attuate nuove misure per migliorare la riscossione. Da un lato, per l'assoggettamento obbligatorio all'IVA svizzera delle imprese estere diventerà determinante la cifra d'affari realizzata a livello mondiale e non più soltanto quella conseguita sul territorio svizzero. Se la cifra d'affari supera i 100 000 franchi e l'impresa estera fornisce prestazioni in Svizzera, essa dovrà essere obbligatoriamente assoggettata all'IVA. Dall'altro, se le imprese estere di vendita per corrispondenza i cui piccoli invii esenti dall'imposta sull'importazione destinati alla clientela svizzera superano una cifra d'affari di 100 000 franchi, saranno obbligatoriamente assoggettate all'IVA e dal momento dell'iscrizione dovranno versare l'IVA in Svizzera per tutte le forniture effettuate sul territorio nazionale. Se un'impresa estera di vendita per corrispondenza è assoggettata all'imposta, ai fini dell'IVA per il cliente in Svizzera è irrilevante sapere se effettua acquisti presso un'impresa svizzera o estera;

- grazie all'estensione dell'assistenza amministrativa internazionale perseguita dall'OCSE si prevedono miglioramenti nella riscossione. Altre misure per migliorare la riscossione (ad es. analisi dei dati e controlli mirati dell'IVA) vengono esaminate e attuate sistematicamente. Attualmente la Svizzera non considera la presentazione del rendiconto dell'IVA estera all'Amministrazione federale delle contribuzioni con successiva perequazione finanziaria tra gli altri Stati membri dell'UE (MOSS) un tema che debba essere affrontato. L'adesione a questo regime richiede una base legale di diritto internazionale.

3. Le stime indicano che tramite la Posta e i corrieri privati ogni anno giungono in Svizzera esenti dall'imposta circa 22 milioni di invii di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante. Per non creare ostacoli amministrativi inutili, si rinuncia al rilevamento statistico di questi invii. Pertanto anche le perdite di gettito fiscale sono difficilmente quantificabili. Secondo le informazioni dell'Amministrazione federale delle dogane la stima menzionata più sopra dovrebbe corrispondere a circa 50 milioni di franchi di imposta sull'importazione, se si tiene conto delle numerose rispedizioni e del fatto che il limite di franchigia di 5 franchi non viene sfruttato interamente per ogni importazione. Ciò è in particolare il caso per gli invii di libri per i quali l'imposta sull'importazione non riscossa dovrebbe essere inferiore ai 2 franchi. A seguito delle differenti aliquote d'imposta (8 e 2,5 per cento) la cifra d'affari può essere stimata solo sommariamente tra 1 e 2 miliardi di franchi.

4. Per quel che riguarda le perdite di gettito fiscale si veda il numero 3. Occorre poi precisare che la regolamentazione della vendita per corrispondenza, la cui entrata in vigore è prevista nel 2018, e l'assoggettamento obbligatorio a partire da una cifra d'affari di 100 000 franchi realizzata a livello mondiale permetteranno di colmare determinate lacune. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione della vendita per corrispondenza comporterà maggiori entrate di almeno 20 milioni di franchi all'anno mentre la nuova normativa sull'assoggettamento porterebbe entrate supplementari di circa 40 milioni di franchi all'anno (messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'IVA; FF 2015, pag. 2219).

Risposta del Consiglio federale.