16.3941 · Mozione · 2016-12-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stabilire o proporre al Parlamento le norme da applicare nell'ipotesi in cui il 1° gennaio la Confederazione si ritrovi senza preventivo.
Begründung
Il 1° dicembre 2016 il Consiglio nazionale ha deciso di respingere il decreto federale concernente il preventivo 2017 nella votazione sul complesso con 113 voti a favore, 77 contrari e 3 astensioni. In virtù dell'articolo 74 capoverso 5 della legge sul Parlamento la reiezione di preventivi comporta il rinvio al Consiglio federale.
Questa peripezia parlamentare ha permesso di evidenziare che non esiste nessuna norma applicabile nell'ipotesi in cui la Confederazione si ritrovi da un anno per l'altro senza preventivo il 1° gennaio. In altre parole, in tal caso non si sa su che base si potrebbero pagare gli stipendi ai dipendenti della Confederazione, i contributi federali all'AVS, effettuare i pagamenti diretti agli agricoltori, ecc.
Nella maggioranza dei Cantoni questa situazione è disciplinata in modo specifico. Nel Cantone di Vaud, ad esempio, l'articolo 19 capoverso 3 della legge sulle finanze prevede che se il preventivo d'esercizio non è ancora in vigore il 1° gennaio, il Consiglio di Stato è autorizzato a sostenere spese pari a quelle iscritte nel preventivo d'esercizio votato per l'anno precedente. L'articolo 19 capoverso 2 della legge sulle finanze del Cantone di Zurigo (legge sul controlling e sulla contabilità) prevede che in assenza di preventivo al 1° gennaio il Consiglio di Stato ha la facoltà di sostenere le spese indispensabili per le attività ordinarie ed economiche dell'amministrazione.
Nella legislazione federale sulle finanze non è previsto nulla di simile. Questa lacuna deve essere colmata rapidamente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordinamento giuridico della Confederazione non stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui il preventivo ordinario non dovesse essere adottato in tempo utile. Ora l'autore della mozione chiede di creare una disposizione legale da applicare in un siffatto caso.
L'Assemblea federale non ha solo il diritto costituzionale ma anche l'obbligo generale di adottare il preventivo (art. 167 Costituzione federale, Cost.). L'entrata in materia sul preventivo è obbligatoria (art. 74 cpv. 3 legge sul Parlamento, LParl). La reiezione del preventivo da parte di una delle Camere nella votazione sul complesso comporta il rinvio al Consiglio federale (art. 74 cpv. 5 LParl), contrariamente alla reiezione di altri affari che equivale a una non entrata in materia. Il rinvio è efficace soltanto se anche la seconda Camera ha deciso di rinviare l'affare o se la Camera prioritaria ribadisce il rinvio in seconda lettura (art. 87 LParl).
Se nella sessione invernale le Camere federali non dovessero adottare un preventivo ordinario, dal 1° gennaio dell'anno successivo il Consiglio federale non potrebbe più effettuare pagamenti (art. 57 cpv. 2 legge federale sulle finanze della Confederazione, LFC). La Confederazione non potrebbe più ottemperare ai suoi impegni finanziari. Per evitare tale problema, nella stessa sessione invernale l'Assemblea federale sarebbe tenuta ad adottare un preventivo provvisorio che garantisca, in un primo tempo, la capacità d'azione della Confederazione. In un secondo tempo il Consiglio federale dovrebbe presentare un disegno di preventivo definitivo, che verrebbe poi discusso dalle Camere federali nella sessione primaverile.
Dal 1872 l'Assemblea federale ha adottato un preventivo provvisorio per sette volte. In questi casi il preventivo era stato respinto in votazione popolare o a seguito di trattati internazionali. A tale problema è sempre stata trovata una soluzione transitoria e pragmatica, grazie all'utilizzo di diversi metodi e senza dover ricorrere a una base legale esplicita. L'ultima volta che il preventivo non ha potuto essere adottato per tempo è stato nel 1974 (per l'esercizio 1975) in ragione del fatto che le maggiori entrate preventivate a seguito dell'aumento delle imposte e dei dazi doganali sono state respinte dal popolo. Inizialmente il preventivo già adottato per il 1975 è stato posto in vigore soltanto in parte e a titolo provvisorio.
Contrariamente a quanto stabilito per la Confederazione, in alcuni Cantoni la situazione giuridica in caso di assenza di preventivo è disciplinata nelle relative leggi sulle finanze. Nei Cantoni di Berna e Zurigo, ad esempio, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sostenere le spese indispensabili per le attività dell'amministrazione fino all'adozione del preventivo.
Il Consiglio federale ritiene che se disciplina l'assenza di preventivo in una legge, le Camere federali sarebbero più propensi a rigettare il preventivo e dunque a maggior ragione a rinviarlo. Politicizzare maggiormente i dibattiti sul preventivo non è però nell'interesse della Confederazione. Inoltre, una norma legale non potrebbe rispondere a tutte le possibili evenienze. Anzi, una soluzione istituzionalizzata per legge potrebbe addirittura ostacolare il modo con cui affrontare adeguatamente il problema. Per questo motivo finora il legislatore svizzero ha consapevolmente rinunciato a una simile normativa. Infatti, la regolamentazione della situazione in questione è stata discussa nel quadro della revisione totale della LParl del 2002 e poi respinta dal gruppo di lavoro competente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.