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Frenare l'aumento dei costi per assicurato dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con adeguate misure di contenimento

16.3949 · Mozione · 2016-12-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'assicurazione malattie ed eventualmente altre basi legali in modo che entrino in vigore misure obbligatorie di contenimento dei costi non appena la media annua dei costi per assicurato dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) aumenta più dell'evoluzione dei salari nominali moltiplicata per il fattore 1,1. Si intende effettuare questa modifica per completare l'articolo 55 LAMal, che contiene una norma meramente facoltativa sul contenimento dei costi rimasta finora inapplicata.

Begründung

Dall'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattie nel 1996, i costi sanitari e dunque anche i premi dell'AOMS sono più che raddoppiati, mentre i salari nominali sono aumentati soltanto del 20 per cento circa. Non si prevede un'inversione di tendenza: anche nei prossimi anni le rimunerazioni saranno calcolate in base a tariffe per singola prestazione che incentivano l'incremento quantitativo (p. es. il tariffario medico Tarmed) e per i medicamenti occorre prevedere ulteriori impennate dei prezzi e dei costi (p. es. medicamenti contro il cancro e politerapie). Tale evoluzione si ripercuote soprattutto sul ceto medio, poiché quest'ultimo deve spendere una parte sempre più cospicua del proprio reddito per i premi dell'AOMS. A questa evoluzione occorre porre un freno introducendo nella legge federale sull'assicurazione malattie disposizioni adeguate, che dovranno entrare in vigore obbligatoriamente non appena i costi dell'AOMS per assicurato cresceranno in un anno più dell'evoluzione dei salari nominali moltiplicati per il fattore 1,1.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è ben consapevole del problema dell'evoluzione dei costi dell'assicurazione malattie e dell'onere finanziario che ne risulta per le economie domestiche. Proprio per questo, uno degli obiettivi principali della sua strategia Sanità 2020 sono le misure di contenimento dei costi. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha inoltre istituito un gruppo di esperti internazionali incaricato di elaborare entro l'autunno del 2017 nuove soluzioni. Il contenimento dell'aumento dei costi AOMS è oggetto anche della mozione Ettlin Erich 16.3987. Il Consiglio federale si permette pertanto di rispondere allo stesso modo ai due interventi.

Tra il 1996 e il 2015 le prestazioni nette (le prestazioni pagate dagli assicuratori) dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS) sono passate da 10,8 a 26,0 miliardi di franchi. I primi risultati del 2016 e le previsioni del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo indicano che anche nell'anno in corso l'aumento dei costi resterà elevato. In termini percentuali le prestazioni nette sono tuttavia cresciute molto di più della popolazione o dei salari nominali: l'aumento medio delle prestazioni nette per assicurato è del 4 per cento all'anno (al netto dell'inflazione: 3,5 per cento). Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di intervenire e, nell'ambito della strategia Sanità 2020, ha avviato e attuato una serie di misure, che hanno già permesso di ridurre i costi della salute di centinaia di milioni di franchi all'anno. L'obiettivo è di garantire cure mediche di alta qualità accessibili alla popolazione e di mantenere l'onere economico dei premi delle casse malati a un livello sostenibile.

Vista la crescita continua dei costi e delle prestazioni sanitarie, il Consiglio federale intensifica le misure già adottate. Siccome nel settore sanitario le competenze sono ripartite tra Confederazione, Cantoni e partner tariffali, per frenare efficacemente l'aumento dei costi tutti gli attori devono assumersi le proprie responsabilità e attuare le misure che rientrano nella loro sfera di competenza. A livello federale si procederà nuovamente, a partire dal 2017, all'esame dei medicamenti a carico dell'AOMS: si prevedono sensibili risparmi sia sui preparati originali sia sui generici. L'Ufficio federale della sanità pubblica sta altresì adeguando gli importi massimi rimborsabili dei mezzi e degli apparecchi medici e riesaminando il rimborso delle prestazioni di analisi. Sta inoltre preparando adeguamenti per le prestazioni con tariffe troppo elevate del tariffario delle prestazioni mediche Tarmed e attuando varie misure di garanzia della qualità. È per altro previsto di realizzare più valutazioni delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessments, HTA) allo scopo di verificare l'efficacia dei trattamenti medici. Sono in preparazione anche un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti il cui brevetto è scaduto e un adeguamento della parte propria alla distribuzione per tutti i medicamenti. Dovranno infine essere esaminate misure supplementari, come l'obbligo di gestire l'aumento delle prestazioni sanitarie, riduzioni delle tariffe in caso di aumento dei costi superiore alla media, l'imposizione del trattamento ambulatoriale per determinate prestazioni o complementi agli strumenti di fissazione dei prezzi dei medicamenti.

I Cantoni sono chiamati in particolare a gestire, attraverso la pianificazione e gli elenchi ospedalieri, le autorizzazioni degli ospedali a praticare a carico dell'AOMS e le autorizzazioni per i medici in modo da evitare sovraccapacità. I fornitori di prestazioni sono tenuti a dar prova di efficienza nel loro operato. I partner tariffali sono esortati a garantire l'economicità delle tariffe convenendo misure adeguate. Hanno inoltre il compito di verificare attentamente le fatture per le prestazioni mediche. Le autorità preposte all'approvazione dei tariffari dispongono già secondo il diritto vigente (art. 54 e 55 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10) di misure straordinarie per contenere l'evoluzione dei costi. Se necessario, possono fissare stanziamenti globali di bilancio o congelare le tariffe, se la differenza relativa del tasso di crescita annuo è di oltre il 50 per cento rispetto all'evoluzione generale dei prezzi e dei salari. Siccome le disposizioni della LAMal relative all'economicità comportano già una valutazione rigorosa degli aumenti tariffali, l'articolo 55 non è praticamente mai stato utilizzato esplicitamente. Occorre inoltre tener presente che gli assicuratori malattie non sono autorizzati a ordinare unilateralmente un blocco delle tariffe. Hanno tuttavia il diritto di invocare l'evoluzione dei costi per non entrare in materia su domande di trattative in vista di un aumento delle tariffe. Inoltre, l'articolo 51 LAMal consente ai Cantoni di fissare importi complessivi per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. Tale possibilità è però stata finora utilizzata solo nei Cantoni Ticino, Vaud e Ginevra.

Per elaborare nuove misure volte a contenere l'aumento dei costi, il DFI ha istituito un gruppo di esperti internazionali incaricato di valutare le esperienze positive fatte in altri Paesi europei nella gestione dell'aumento delle prestazioni sanitarie e dei costi e di elaborare proposte per la Svizzera entro l'autunno del 2017. Le misure devono poter essere applicate dai partner tariffali e, a titolo sussidiario, dalle autorità preposte all'approvazione delle tariffe. Si tratta per esempio del preventivo annuale o della riduzione delle tariffe in caso di aumento dei costi superiore alla media.

In questo contesto il Consiglio federale è favorevole alla discussione sulla possibilità di introdurre un meccanismo automatico in caso di superamento di valori limite specifici. Un'analisi completa dei possibili nuovi strumenti potrà però essere garantita solo se il mandato del gruppo di esperti non sarà circoscritto a strumenti e approcci specifici o se sono già disponibili i risultati. Pertanto il Consiglio federale respinge la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.