16.3953 · Interpellanza · 2016-12-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il governo federale tedesco intende limitare l'aiuto sociale ai cittadini degli altri Stati dell'UE e propone che in futuro non ne possano più beneficiare se non avranno in vista alcun impiego o non sarà stato riconosciuto loro il diritto di soggiorno per altri motivi. Trasferirsi in Germania con il semplice scopo di riscuotere prestazioni sociali non dovrà insomma più essere possibile. Dopo che la Corte di giustizia europea aveva confermato l'esclusione dalle prestazioni "Hartz-IV", l'anno scorso il Tribunale sociale federale, con una sentenza controversa, aveva facilitato l'accesso all'aiuto sociale ritenendo che chi risiede in Germania da almeno sei mesi adempia il criterio del "soggiorno consolidato" e abbia dunque diritto all'aiuto sociale nel caso in cui sia escluso dalle prestazioni "Hartz-IV". La modifica di legge dovrà ora precisare che il "soggiorno consolidato" può essere riconosciuto al più presto dopo cinque anni. Per soggiorni di durata inferiore, gli interessati riceveranno soltanto un "aiuto d'urgenza" per al massimo quattro settimane e un prestito per il rimpatrio.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Che cosa pensa di questa evoluzione in rapporto alla Svizzera?
2. Ritiene che il comportamento del governo federale tedesco offra l'occasione e la legittimazione anche alla Svizzera di limitare ulteriormente l'accesso dei cittadini dell'UE alle prestazioni sociali?
3. Che cosa emerge dal confronto concreto di queste misure con le basi legali vigenti in Svizzera? In quali punti queste misure vanno oltre le nostre disposizioni?
4. Nell'interpretazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, questo modo di procedere offre un nuovo margine di manovra per quanto concerne il diritto all'aiuto sociale?
5. Perché accetta che i funzionari dell'UE (anche tedeschi) esigano dalla Svizzera un'applicazione "alla lettera" dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, mentre la Germania può manifestamente far valere a piacimento i propri interessi?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-5. In Germania, il quadro normativo che riconosce un diritto all'aiuto sociale a gruppi di persone provenienti dall'UE è dato dalla cosiddetta "direttiva sulla cittadinanza" (direttiva 2004/38/CE). Dopo la decisione del Tribunale sociale federale di scostarsi dalla direttiva sulla cittadinanza e dalle relative sentenze di principio della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), consentendo l'accesso alle prestazioni dell'aiuto sociale a cittadini senza attività lucrativa di altri Stati membri dell'UE già dopo sei mesi di soggiorno in Germania, il governo federale tedesco ha ritenuto necessario procedere all'adeguamento di legge in questione. Con questo adeguamento, che riflette la giurisprudenza di principio della CGUE, si intende chiarire quanto segue: chi non lavora in Germania o non ha acquisito il diritto a una prestazione in virtù di un lavoro precedente, per i primi cinque anni non ha diritto a prestazioni durature dell'aiuto sociale. Questo significa che le persone senza diritto di soggiorno secondo la direttiva sulla cittadinanza e quelle con diritto di soggiorno che risiedono in Germania soltanto per trovare un impiego sono escluse dalle prestazioni dell'aiuto sociale.
Contrariamente a quanto accade in Germania, la direttiva sulla cittadinanza, che stabilisce il quadro normativo per il diritto alle prestazioni dell'aiuto sociale all'interno dell'UE, non è determinante in Svizzera, dove, per stabilire tale diritto, alle persone provenienti dall'UE e dall'AELS si applicano invece, rispettivamente, l'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE (ALC) e la Convenzione AELS. Per principio, i cittadini UE/AELS senza attività lucrativa, inclusi quelli in cerca di lavoro, non hanno alcun diritto a prestazioni dell'aiuto sociale in Svizzera. Ad eccezione delle persone in cerca di lavoro con una durata di soggiorno inferiore a tre mesi, devono pertanto disporre di mezzi finanziari se vogliono ottenere un permesso di soggiorno. I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se un cittadino svizzero nella stessa situazione non potrebbe richiedere prestazioni dell'aiuto sociale oppure se superano l'importo che dà diritto alle prestazioni complementari. Questo significa che per principio il diritto di soggiorno di queste persone si estingue con la richiesta di prestazioni complementari o dell'aiuto sociale oppure che non verrà rilasciato alcun permesso di soggiorno.
Considerato il diverso contesto normativo, dagli adeguamenti legislativi previsti in Germania non si possono trarre conclusioni dirette per la Svizzera né ricavare misure che nel nostro Paese potrebbero incidere sul diritto alle prestazioni sociali dei cittadini UE/AELS. La Svizzera sfrutta tutte le possibilità date dall'ALC e dalla Convenzione AELS, coprendo così già il campo di applicazione della nuova regolamentazione tedesca.
Inoltre, il 16 dicembre 2016, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, il Parlamento ha approvato nuove misure tese a garantire un'applicazione uniforme dell'ALC in Svizzera e a impedire la riscossione indebita delle prestazioni dell'aiuto sociale. Il progetto adottato regola, da un lato, la trasmissione di dati sulla riscossione di prestazioni complementari alle autorità cantonali in materia di stranieri e, dall'altro, la durata del mantenimento del diritto di soggiorno dei lavoratori in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e di conseguenza del diritto all'aiuto sociale. Inoltre la legge esclude esplicitamente il diritto all'aiuto sociale per le persone in cerca di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.