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16.3966 · Interpellanza · 2016-12-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le donne che portano un velo integrale - sia esso un niqab o un burqa - provocano in molte persone un senso di disagio, come testimoniano gli sforzi politici per vietare l'occultamento del volto. Tali divieti sono discussi perlopiù sotto il profilo dell'eccessiva presenza di stranieri, della sicurezza, dell'oppressione delle donne o dei rapporti sociali.

Indubbiamente portare un velo integrale ha ripercussioni su diversi ambiti della vita, segnatamente sulla vita professionale, sull'integrazione sociale o sui contatti con istituzioni statali e private.

Spesso, però, si dimentica la responsabilità individuale delle donne che portano il velo volontariamente (costringere una donna a indossare questo - o un altro - tipo di indumento è comunque già vietato). Già oggi esistono infatti numerose norme che attribuiscono gli effetti dell'indumento alle donne che lo portano. Se queste ultime si assumono in larga misura le conseguenze delle loro scelte in tema di abbigliamento, i divieti generali risultano in ogni caso superflui.

In questo contesto pongo al Consiglio federale le seguenti domande, che si riferiscono principalmente alle donne che portano il velo volontariamente; laddove le risposte differiscono, vanno estese anche alle donne costrette ad occultare il viso. Inoltre le risposte devono riferirsi anche ai relativi consorti.

1. In che misura portare il velo integrale ostacola il rilascio o la proroga di un permesso di dimora o di domicilio (cfr. art. 33 seg. D-LStr)?

2. In che misura portare il velo integrale ostacola la naturalizzazione (cfr. art. 11 seg. della rivista LCit)?

3. In che modo portare il velo integrale si ripercuote sul diritto a percepire prestazioni della sicurezza sociale? Decadono, ad esempio, diritti derivanti dall'assicurazione contro la disoccupazione per mancanza di possibilità di collocamento (cfr. art. 15 segg. LADI)?

4. Quali obblighi o svantaggi hanno le donne che portano il velo integrale nei rapporti con le autorità e le istituzioni statali?

5. In che misura gli attori economici privati sono liberi di rifiutare le loro prestazioni alle donne che portano il velo integrale?

6. Infine: il Consiglio federale quante stima che siano attualmente le donne che portano il velo integrale in Svizzera (auspicabilmente suddivise per origine e statuto di diritto degli stranieri)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella revisione della legge federale sugli stranieri, adottata dal Parlamento il 16 dicembre 2016, è esplicitamente precisato che per accordare o prolungare un permesso di dimora o di domicilio occorre tenere conto dell'integrazione di un cittadino straniero. Quando emanano una decisione fondata sul diritto in materia di stranieri, le autorità competenti devono considerare vari criteri, tra cui il rispetto dei valori iscritti nella Costituzione federale. Di fronte a un caso concreto, devono quindi esaminare in che misura il fatto di portare un velo integrale è di ostacolo all'integrazione. Potrebbe essere il caso se il velo integrale ostacola la partecipazione alla vita economica o l'accesso a una formazione o impedisce di acquisire le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione.

2. La nuova legge sulla cittadinanza esige che i cittadini stranieri si integrino con successo. Un'integrazione riuscita presuppone anche che i richiedenti partecipino alla vita sociale e culturale svizzera, per esempio prendendo parte alla vita associativa o a eventi e festività pubblici oppure svolgendo attività di volontariato. In occasione dell'esame di un caso particolare occorre pertanto valutare, alla luce di tutte le circostanze, se il velo integrale costituisce un indizio di un'integrazione insufficiente. L'articolo 12 capoverso 1 lettera e della nuova legge sulla cittadinanza prevede peraltro, tra i vari criteri d'integrazione, l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione del coniuge. In altri termini, se durante la procedura di naturalizzazione le autorità competenti constatano che un richiedente si oppone all'integrazione della propria moglie nella società svizzera, sarà considerato lui stesso come non integrato e gli sarà negata la naturalizzazione.

3. In linea di principio la concessione di prestazioni delle assicurazioni sociali non dipende dall'abbigliamento dell'assicurato. La situazione può essere diversa se il velo integrale ostacola o rende impossibile il rispetto dell'obbligo di collaborare dell'assicurato (p. es. se rende impossibile un esame medico indispensabile o la verifica dell'identità della persona). Nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, il velo integrale non è, da solo, un motivo di inidoneità al collocamento. Devono sempre essere esaminate le peculiarità di ogni singolo caso. L'idoneità al collocamento di una persona che porta il velo integrale può tuttavia essere messa in discussione se essa esige in generale, per motivi religiosi, di lavorare per un potenziale datore soltanto in misura alquanto limitata, diminuendo così le sue probabilità di trovare un impiego. Una tale situazione può condurre al rifiuto delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4. Nel rapporto del maggio 2013 sulla situazione dei musulmani in Svizzera (pag. 70), il Consiglio federale scriveva che il diritto vigente non tollera la velatura del viso nei contatti con le autorità e all'interno di istituti pubblici. Gli uffici pubblici possono decidere di servire solo persone con il volto scoperto. Le scuole possono vietare alle ragazze di coprirsi il volto. Se tangono i diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare la libertà religiosa (art. 15 della Costituzione; art. 9 CEDU), questi divieti devono soddisfare le condizioni di limitazione dei diritti fondamentali posti dall'articolo 36 della Costituzione.

5. La libertà contrattuale, parte integrante della libertà economica (art. 27 della Costituzione), permette, in linea di massima, a un'impresa privata di rifiutarsi di concludere un contratto. Possono tuttavia entrare in linea di conto diverse restrizioni della libertà contrattuale. Nel settore alberghiero e della ristorazione, alcuni Cantoni prevedono norme di diritto pubblico che impongono ai gerenti un obbligo di servire, a meno che il comportamento della persona non turbi l'ordine e la tranquillità della struttura. Inoltre, un rifiuto di stipulare un contratto non deve fondarsi su motivi discriminatori, poiché potrebbe costituire una lesione illecita della personalità (art. 28 del Codice civile). Infine, la persona che si rifiutasse di fornire una prestazione destinata all'uso pubblico fondandosi unicamente sull'appartenenza razziale, etnica o religiosa del cliente potrebbe essere punibile in virtù dell'articolo 261bis capoverso 5 del Codice di procedura penale se il rifiuto esprimesse una volontà discriminatoria. I servizi proposti da stabilimenti quali i ristoranti, i bar, le discoteche, i cinema e i teatri sono in particolare considerati come prestazioni destinate all'uso pubblico.

6. Il Consiglio federale non dispone di dati sul numero di donne che portano un burqa in Svizzera. È importante distinguere tra le turiste straniere e le donne che vivono in Svizzera che indossano il burqa o il niqab. Per quanto riguarda le donne, straniere o svizzere, residenti in Svizzera, tutto porta a credere che il numero di quelle che indossa un velo integrale sia alquanto esiguo.

Risposta del Consiglio federale.