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Tassazione ordinaria dei frontalieri come quasi residenti. La soglia minima di reddito di 120 000 di franchi all'anno sarà mantenuta?

16.3980 · Interpellanza · 2016-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

A seguito delle modifiche legislative in materia di imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, anche i frontalieri avranno in futuro la possibilità di farsi imporre in via ordinaria in qualità di "quasi residenti".

La modifica in questione è basata, come noto, su una sentenza del Tribunale federale che data del 2010. Ma non c'era evidentemente alcuna fretta né necessità di adeguarsi, dal momento che la presunta "non conformità" è proseguita per anni, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza.

Il nuovo regime comporterà per i Cantoni con molti frontalieri, ed in particolare per il Ticino, conseguenze estremamente negative: da un lato minori entrate fiscali (a seguito delle deduzioni che i frontalieri tassati in via ordinaria potrebbero far valere) dall'altro maggior onere amministrativo (per l'esame delle richieste di deduzioni), con necessità di assumere nuovo personale.

Chiedo al Consiglio federale:

È intenzione del Consiglio federale mantenere, come peraltro indicato in diversi rapporti, la soglia minima di reddito di 120 000 franchi all'anno per i frontalieri per poter accedere alla tassazione ordinaria, così da porre un limite al loro accesso a quest'ultima?

Stellungnahme des Bundesrates

I lavoratori stranieri senza permesso di domicilio e con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (residenti) sono assoggettati all'imposta alla fonte. Se il reddito lordo di una persona residente assoggettata all'imposta alla fonte supera la soglia di 120 000 franchi all'anno, verrà applicata la tassazione ordinaria ulteriore. All'imposta alla fonte sono assoggettate altresì le persone che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, ma che vi percepiscono redditi da lavoro dipendente (non residenti). Per queste persone la normativa vigente non prevede la possibilità di applicare la tassazione ordinaria ulteriore.

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, uno dei cui parametri è il mantenimento di una soglia a partire dalla quale è obbligatoria la tassazione ordinaria ulteriore per le persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte. Ai sensi della legge federale approvata, il DFF, d'intesa con i Cantoni, determinerà l'ammontare di questa soglia, che sarà inserita nell'ordinanza sull'imposta alla fonte. La summenzionata soglia riguarda esclusivamente le persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte.

Sulla base della situazione sopra delineata risulta chiaro che, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l'autore dell'interpellanza parte da presupposti sbagliati. Per questi ultimi l'attuale soglia di 120 000 franchi non ha infatti alcuna rilevanza, poiché valida esclusivamente per persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte.

In futuro anche i non residenti (soprattutto i frontalieri) potranno richiedere, su base annua, l'applicazione della tassazione ordinaria ulteriore, se sono rispettate determinate condizioni (cfr. art. 99a LIFD e 35a LAID nella revisione adottata dal Parlamento): se la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera; se la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; se siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese a evitare la doppia imposizione.

Ciò è valido indipendentemente dall'entità del reddito della persona assoggettata all'imposta alla fonte. Inoltre le Camere federali hanno approvato una norma potestativa per le autorità cantonali di tassazione responsabili, in base alla quale l'applicazione della tassazione ordinaria ulteriore può essere richiesta in condizioni estreme (cfr. art. 99b LIFD e 35b LAID nella revisione adottata dal Parlamento).

Risposta del Consiglio federale.

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