16.3982 · Mozione · 2016-12-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la prassi procedendo all'allontanamento di jihadisti condannati per atti a favore dell'ISIS nei rispettivi paesi, anche se questi sono considerati "paesi poco sicuri", facendo così prevalere l'articolo 33 capoverso 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (0.142.30) rispetto all'articolo 25 capoverso 3 Costituzione federale.
Begründung
In questi ultimi anni la Svizzera ha rafforzato la lotta contro le attività terroristiche sotto il profilo preventivo e repressivo, procedendo alla modifica di diverse basi legali. Tuttavia nella sua risposta all'interpellanza 15.4179 il Consiglio federale ha dichiarato che "le persone che mettono in pericolo la sicurezza interna sono allontanate dalla Svizzera. È però fatto salvo l'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. La medesima garanzia è sancita all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101)". Quindi nella prassi vengono fatte prevalere le norme a garanzia del condannato rispetto alla sicurezza del nostro Paese. Con la presente mozione si chiede, invece, che nella prassi venga data precedenza alla sicurezza interna, applicando la norma internazionale formulata all'articolo 33 capoverso 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati che recita: "La presente disposizione (ndr. di non espulsione) non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese." I recenti casi di condanne a jihadisti hanno sollevato il problema della gestione di persone fortemente ideologizzate e a rischio di recidiva per la sicurezza interna una volta scontata la pena e scarcerati. Del resto altri Stati europei stanno adottando misure di espulsione di rifugiati fiancheggiatori di attività di terrorismo nei rispettivi paesi (nella fattispecie Iraq e Siria) motivandole con ragioni di sicurezza interna.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1° ottobre 2016 ogni straniero condannato per sostegno a un'organizzazione terroristica è obbligatoriamente espulso dalla Svizzera (cfr. art. 66a cpv. 1 lett. l del Codice penale, CP; RS 311.0). Se adempie la qualità di rifugiato, l'asilo non gli è concesso o ha termine (art. 53 lett. c e art. 64 cpv. 1 lett. e della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31). Analogamente, in base all'articolo 83 capoverso 9 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), è esclusa anche l'ammissione provvisoria (cfr. mozione dell'UDC 16.3673, "Provvedimenti nei confronti delle persone che costituiscono una minaccia per lo Stato", del 20 settembre 2016). Prima di rimpatriare o trasferire uno straniero nel suo paese di origine o di provenienza occorre tuttavia esaminare in ogni caso che tale misura non violi il divieto di respingimento.
Come rammenta a giusto titolo l'autore della mozione, la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e, su tale base, anche la legge sull'asilo prevedono deroghe al principio di non respingimento (art. 33 par. 2 Convenzione, art. 5 cpv. 2 LAsi). Una persona non può quindi far valere la protezione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e della legge sull'asilo se seri motivi fanno presumere che comprometta la sicurezza della Svizzera o se va considerata un pericolo pubblico in quanto è stata condannata per un crimine o un delitto particolarmente grave. Anche in questi casi è fatta tuttavia salva la limitazione di cui all'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione. Secondo questa disposizione, nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. La medesima garanzia è sancita nell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101; cfr. interpellanza Keller Peter 15.4179, "Asilo invece del rimpatrio per terroristi islamici?", del 17 dicembre 2015).
Le competenti autorità federali e cantonali devono rispettare in ogni caso il divieto di respingimento di cui all'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione, anche se la persona costituisce un pericolo per la sicurezza della Svizzera. Di conseguenza, il Consiglio federale non dispone di alcun margine di manovra per il cambiamento di prassi chiesto dall'autore della mozione.
Affinché le autorità preposte alla sicurezza possano lottare in maniera mirata contro il terrorismo, il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di presentare entro la fine del 2017 un progetto di legge su nuove misure preventive di polizia per la lotta al terrorismo. In tale contesto, il DFGP sta vagliando eventuali misure da adottare nei confronti di persone condannate in relazione a reati terroristici e che continuano a rappresentare un rischio per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, ma che non possono essere espulse a causa del principio di non respingimento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.