16.3986 · Interpellanza · 2016-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo si è pronunciata sul diritto dei pazienti dipendenti da eroina di continuare il trattamento al metadone anche da detenuti. In una decisione del settembre del 2016, ha ritenuto che lo Stato abbia il dovere di garantire condizioni di detenzione adeguate sotto tutti gli aspetti, quindi anche dal punto di vista medico, e debba dunque fornire un TAO (trattamento con antagonisti degli oppiacei) a tutti i detenuti che lo desiderano, se rispondono a un certo numero di criteri. Lo Stato deve fornire un TAO ai pazienti dipendenti, in quanto si tratta a tutt'oggi della migliore soluzione sperimentata scientificamente.
In Svizzera, la legge sulle epidemie, in vigore dal 1° gennaio 2016, obbliga gli istituti di pena a mettere a disposizione dei detenuti materiale da iniezione sterile. Sui 110 penitenziari del nostro Paese, tuttavia, soltanto 13 hanno attuato questa prescrizione, il che è preoccupante, considerati il rischio di contrarre l'epatite C o l'AIDS cui sono esposti i detenuti interessati.
Va inoltre ricordato che la politica dei quattro pilastri in materia di stupefacenti, di cui la Svizzera va orgogliosa, prevede misure di questo tipo nel quadro della riduzione dei rischi.
Considerato quanto precede, ho l'onore di porre al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Qual è la sua posizione sulla decisione della Corte di Strasburgo del settembre 2016?
2. Non pensa che sarebbe ragionevole fare un bilancio dell'applicazione della politica di riduzione dei rischi in ambito carcerario per armonizzare le pratiche?
3. Come è possibile che la grande maggioranza dei penitenziari non applichi la legge sulle epidemie, in particolare per quanto riguarda il materiale da iniezione sterile?
4. Cosa fa per far applicare la legge dai Cantoni?
5. Non pensa che sarebbe necessario armonizzare la formazione del personale sanitario attivo nelle prigioni?
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dei diritti fondamentali e dei diritti umani sanciti nella Costituzione federale e nei trattati internazionali, lo Stato è investito di un'ampia responsabilità per quanto concerne la salute dei detenuti. A questo scopo ha il dovere di attuare tutte le misure in suo potere per la prevenzione e la lotta contro le malattie.
L'esecuzione delle misure di privazione della libertà (art. 372 del Codice penale; RS 311.0), nonché la gestione dei penitenziari (artt. 377-379 del Codice penale) rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni, che sono tenuti a garantire l'esecuzione uniforme delle sanzioni penali (art. 372. cpv. 3 del Codice penale). La nuova legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, e l'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) prevedono che gli istituti di pena garantiscano a tutte le persone in loro custodia l'accesso a provvedimenti di prevenzione adeguati (cfr. art. 30 OEp). La norma si rivolge direttamente agli istituti di pena, che devono attuare i provvedimenti in funzione dei rischi d'infezione e di trasmissione esistenti.
1. Il Consiglio federale ha preso atto della sentenza Wenner c. Germania della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1° settembre 2016 (Application no. 62303/13, http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-165758"]}), secondo cui i Paesi contraenti sono obbligati ad accertare, conformemente alle regole della medicina, lo stato di salute delle persone in regime di privazione della libertà e a garantire loro il trattamento appropriato dal punto di vista medico. La sentenza stabilisce anche che il detenuto ha diritto ad un trattamento medico analogo a quello spettante ai pazienti in libertà ("principio di equivalenza"). Questa giurisprudenza rispecchia la posizione del Consiglio federale ed è compatibile con le disposizioni del diritto svizzero in materia di esecuzione penale (cfr. art. 75 del Codice penale). Il Consiglio federale sostiene le posizioni esposte nella sentenza in materia di politica sanitaria e di droghe anche nel quadro dell'impegno internazionale della Svizzera.
2. Il Consiglio federale è a conoscenza delle differenze significative nell'accesso alle misure per ridurre i rischi in ambito carcerario. Infatti, attualmente sono solo quindici gli istituti di pena in Svizzera in grado di offrire ai tossicodipendenti l'accesso a materiale d'iniezione sterile. Tuttavia i dati disponibili, in particolare quelli sulla qualità delle offerte, sono piuttosto scarsi. Le misure per evitare o ridurre il degrado delle condizioni di salute delle persone affette da turbe legate alla dipendenza sono di competenza dei Cantoni (art. 3g LStup; RS 812.121). La Confederazione può sostenerli nell'attuazione di questi compiti mediante prestazioni di servizio o elaborando, in collaborazione con loro, raccomandazioni relative alla garanzia della qualità. Ma ha anche la possibilità di monitorare, nel quadro del piano di misure della Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, la definizione e la valutazione di indicatori selezionati per la riduzione dei rischi in ambito carcerario.
3. Le nuove disposizioni della LEp e dell'OEp sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Il Consiglio federale confida che i Cantoni e gli istituti di pena adempiranno celermente agli obblighi imposti loro da queste normative e che offriranno a tutte le persone in loro custodia misure adeguate per la prevenzione di malattie infettive, in particolar modo l'accesso a materiale sterile d'iniezione e ad un trattamento basato sulla prescrizione di stupefacenti. Studi nazionali ed esteri dimostrano che le persone in regime di privazione della libertà sono spesso più colpite da malattie infettive rispetto al resto della popolazione.
4. Nel quadro delle sue competenze, la Confederazione vigila sull'esecuzione della LEp da parte dei Cantoni e coordina le loro misure esecutive nella misura in cui vi sia un interesse ad un'esecuzione unitaria. Ciò vale anche per le misure all'interno degli istituti di pena.
La Confederazione sostiene già ora l'attuazione della LEp in ambito carcerario. Nel periodo 2008-2013, l'Ufficio federale della sanità pubblica, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), ha condotto il progetto "Lotta contro le malattie infettive in ambito carcerario" (BIG), nel quadro del quale sono stati pubblicati opuscoli e altro materiale informativo sulla prevenzione di malattie infettive e su come affrontare le dipendenze in ambito carcerario. Inoltre, nel 2013 la CDDGP e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) hanno pubblicato una raccomandazione sull'armonizzazione dell'assistenza sanitaria in ambito carcerario (cfr. www.gdk-cds.ch/uploads/media/EM_BIG-mU-HJK_CC_20130701_d.pdf), sulla cui base è stata istituita l'organizzazione Santé Prison Suisse (SPS). L'obiettivo strategico di quest'organizzazione è assicurare in tutte le strutture di privazione della libertà un'assistenza sanitaria di qualità analoga a quella offerta al resto della popolazione nel rispetto del principio di equivalenza delle cure mediche. Nel comitato tecnico di SPS sono rappresentate anche le autorità federali. La SPS sostiene gli istituti di pena nell'attuazione della LEp.
Infine, nel 2009, la Confederazione ha istituito la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT; legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura; RS 150.1), incaricata di garantire il rispetto dei diritti delle persone in regime di privazione della libertà. L'assistenza sanitaria rientra nel mandato. In questo modo, anche la CNPT contribuisce all'attuazione della LEp in ambito carcerario.
5. Nella citata raccomandazione sull'armonizzazione dell'assistenza sanitaria in ambito carcerario si raccomanda fra l'altro ai Cantoni di emanare standard di qualifica per il personale professionale operante nel settore della medicina penitenziaria. In tal modo i Cantoni potrebbero apportare un importante contributo all'uniformità della formazione del personale sanitario in ambito carcerario.
Risposta del Consiglio federale.