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Preservare gli impieghi in caso di licenziamenti collettivi. Sanzionare più severamente gli abusi della procedura di consultazione

16.3995 · Mozione · 2016-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che stralci l'articolo 336a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO) affinché la sanzione in caso di licenziamento collettivo abusivo sia identica a quella prevista in caso di licenziamento abusivo "ordinario" (cfr. art. 336a cpv. 2 CO).

Begründung

In caso di licenziamento collettivo abusivo il giudice può accordare ai lavoratori vittime soltanto un'indennità massima di due mesi di salario e non di sei mesi come in caso di disdetta abusiva in un altro contesto. Questo importo esiguo è criticato dalla dottrina, la quale rileva che i giudici tendono ad accordare quasi sempre l'indennità massima al fine di renderla per quanto possibile dissuasiva. Ora, questa indennità mira semplicemente a che il datore di lavoro costretto a procedere a un licenziamento collettivo agisca in buona fede quando consulta i lavoratori interessati o i loro rappresentanti. Un datore di lavoro onesto, previdente e rispettoso del partenariato sociale non ha dunque nulla da temere e non sarà condannato per licenziamento collettivo abusivo, anche se deve sopprimere un gran numero di impieghi. È invece importante prevedere una sanzione dissuasiva per evitare che datori di lavoro senza scrupoli, poco attenti al partenariato sociale o in mala fede ostacolino la ricerca di soluzioni volte a preservare i posti di lavoro e attenuare l'impatto dei licenziamenti.

Negli ultimi mesi sono fortemente aumentate le pratiche abusive nelle quali i datori di lavoro agiscono in mala fede o fanno ricorso a tattiche dilatorie per addossare alla collettività, in particolare l'assicurazione contro la disoccupazione e l'aiuto sociale, i costi della soppressione di posti. Occorre pertanto constatare che un'indennità massima di due mesi non esplica l'effetto dissuasivo sperato, anche se deve essere versata a un gran numero di lavoratori. Un'indennità più elevata indurrà tutti i datori di lavoro, e non solo quelli onesti che agiscono come buoni partner sociali, a rispettare le procedure di cui agli articoli 335d e seguenti e 335h e seguenti CO. Ciò comporterà un maggior numero di soluzioni che permettano di preservare i posti di lavoro o attenuare le conseguenze negative dei licenziamenti inevitabili. Non si tratta in alcun modo di limitare la libertà di licenziare, ma semplicemente di fare in modo che i datori di lavoro agiscano in buona fede in caso di licenziamento collettivo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 336a capoverso 3 CO è in vigore dal 1° maggio 1994. È stato introdotto con il programma consecutivo al rigetto dell'Accordo SEE (Swisslex), contemporaneamente agli articoli 335d e seguenti CO applicabili in caso di licenziamento collettivo. Il massimo di due mesi di salario è stato introdotto in occasione dei dibattiti parlamentari dopo una discussione dettagliata e varie proposte divergenti avanzate nelle due Camere (si veda Boll. Uff. 1993 N 1721 segg. e Boll. Uff. 1993 S 875 seg.). Nel suo messaggio, il Consiglio federale aveva proposto di fondarsi sul massimo di sei mesi fissato all'articolo 336a capoverso 2 CO, ma alla fine ha approvato la soluzione adottata dal Parlamento (Boll. Uff. 1993 S 876). Dai dibattiti emergono due argomenti a favore di una soglia massima meno elevata: da un lato, il Legislatore ha voluto sancire la differenza tra l'omissione totale della procedura di consultazione e imperfezioni formali poco gravi, fissando una soglia più bassa e non lasciando ai giudici il compito di fissare indennità meno elevate nei casi poco gravi. Dall'altro, è stato rilevato che le indennità totali possono raggiungere importi elevati in caso di un gran numero di licenziamenti abusivi.

Le indennità applicate dalla giurisprudenza in caso di licenziamenti collettivi abusivi sono variabili. A volte sono state ordinate indennità di due mesi di salario, ma anche di un mese o mezzo mese di salario (p. es. decisioni del Tribunale federale del 31 maggio 2011, 4A_173/2011 e del 5 marzo 2009, 4A_571/2008).

Il Consiglio federale ha ritenuto che il massimo di 6 mesi di salario previsto all'articolo 336a capoverso 2 CO non offriva ai giudici un margine di manovra sufficiente per tenere conto del carattere sia riparatore sia punitivo della sanzione. Ha pertanto proposto di aumentarlo a 12 mesi di salario (si veda l'avamprogetto di revisione parziale del Codice delle obbligazioni - sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata - del 1° ottobre 2010). I due studi approfonditi chiesti dal Consiglio federale sulla protezione accordata ai rappresentanti dei lavoratori e la protezione in caso di sciopero legale hanno confermato tale constatazione. Questa proposta è attualmente discussa. Un aumento del massimo di due mesi di salario previsto all'articolo 336a capoverso 3 CO va valutato nel contesto del riesame generale in corso della sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata.

Un adeguamento alla sanzione generale non è necessariamente la soluzione da prediligere. Non è nemmeno opportuno esaminare la soglia particolare di cui all'articolo 336a capoverso 3 CO separatamente dalle discussioni sulla sanzione generale. Per questi motivi il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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