16.3996 · Mozione · 2016-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che riduca a 100 lavoratori la soglia di cui all'articolo 335i capoverso 1 lettera a del Codice delle obbligazioni (CO) che rende obbligatoria la negoziazione di un piano sociale in caso di licenziamento collettivo.
Begründung
In seguito all'apprezzamento del franco svizzero e alle incertezze che pesano sulla nostra economia, in particolare a causa dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa", nel nostro Paese vengono chiuse sempre più sedi e imprese e si moltiplicano i licenziamenti collettivi. Questi ultimi riguardano imprese di vari settori: produzione industriale, sedi di multinazionali, catene del commercio al dettaglio. Soltanto nel Cantone di Vaud quest'anno vi sono stati licenziamenti collettivi presso Galenicare, Nissan e Bell (Coop). In molti di questi settori non esistono né partenariati sociali né tantomeno contratti collettivi di lavoro che prevedono l'obbligo di negoziare un piano sociale in caso di licenziamento collettivo se la soglia di cui all'articolo 335i capoverso 1 lettera a CO non è raggiunta. Tuttavia, le conseguenze negative sul mercato regionale del lavoro possono essere comunque assai importanti, anche in imprese che non raggiungono tale soglia. Abbassandola a 100 sarebbe possibile estendere a imprese di dimensioni rispettabili (senza essere PMI) l'obbligo di negoziare un piano sociale, quindi adottare misure per preservare i posti di lavoro e attenuare l'impatto dei licenziamenti, anche se le parti sociali non hanno previsto nulla, ad esempio perché non esiste un partenariato sociale degno di questo nome nel settore o nell'impresa interessata. L'obbligo, recentemente introdotto, di negoziare un piano sociale ha dato buone prove all'atto pratico, ma la soglia d'applicazione troppo elevata limita il suo campo d'applicazione a un numero troppo piccolo di imprese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La gestione della forza del franco e l'attuazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" in considerazione delle ripercussioni per l'economia rivestono la massima priorità per il Consiglio federale. Al fine di garantire la propria sopravvivenza, le imprese sono dal canto loro costrette a ridurre gli effettivi o addirittura ad abbandonare alcune attività in determinate sedi a causa della forza del franco o per altri motivi congiunturali o strutturali. Le conseguenze sociali, in particolare per i salariati, devono tuttavia essere sopportabili. In caso di licenziamento collettivo, oltre a un partenariato sociale funzionante, anche gli obblighi d'informazione e di consultazione (art. 335d segg. CO), cui nel 2014 si è aggiunto quello di negoziare un piano sociale (art. 335h segg. CO), rivestono un'importanza fondamentale per i lavoratori.
L'obbligo di negoziare un piano sociale si applica soltanto alle imprese che impiegano solitamente almeno 250 lavoratori (art. 335i cpv. 1 lett. a CO). Il livello a cui è fissata questa soglia è una scelta di natura politica. A tale proposito, il Legislatore ha voluto chiaramente limitare l'obbligo di negoziare un piano sociale alle grandi imprese conformemente alla statistica sulle imprese (Messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, procedura di risanamento, FF 2010 5667, 5708) e dispensarne le PMI. La proposta di fissare una soglia meno elevata di 100 lavoratori era stata rifiutata durante i dibattiti parlamentari (Boll. Uff. 2012 S 358). Questa soglia rispecchia dunque un compromesso che ha permesso l'adozione di questa importante riforma (si veda Boll. Uff. 2013 N 623 segg.). Il Consiglio federale non ritiene opportuno rimettere in discussione, dopo così poco tempo, questa decisione politica, tanto più che l'obbligo d'informazione e di consultazione si applica già alle imprese che impiegano abitualmente più di 20 lavoratori (art. 335d n. 1 CO).
Inoltre, gli articoli 335d e seguenti CO, nell'interpretazione attuale, includono le disdette causate da una modifica del contratto di lavoro (tra gli altri Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 5 ad art. 335d CO; Wildhaber, Isabelle, Das Arbeitsrecht bei Umstrukturierungen, 269). In linea di massima si è in presenza di una disdetta di questo tipo se, nell'ambito di un trasferimento delle attività, ai lavoratori è offerto un nuovo contratto per la nuova sede.
Il Consiglio federale constata che il partenariato sociale funziona in molte situazioni in Svizzera. Dipende beninteso dalla volontà di collaborare di entrambe le parti. Il Collegio governativo continuerà a seguire l'evolversi della situazione in materia di licenziamenti collettivi e se del caso rivaluterà la necessità d'intervento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.