16.4014 · Postulato · 2016-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di mettere a confronto, in un rapporto, i diritti di partecipazione dei lavoratori previsti dalla legislazione svizzera con quelli previsti dall'UE e da determinati Paesi OCSE. Si tratta in particolare di illustrare il diritto di informazione, di partecipazione e il diritto di essere consultati, le possibilità di formazione continua, la protezione dal licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori, la rappresentanza negli organi direttivi dell'impresa e nei comitati aziendali europei. Il rapporto dovrà inoltre evidenziare gli ambiti d'intervento.
Begründung
I diritti di partecipazione dei dipendenti in Svizzera non sono più in linea con i progressi tecnici compiuti nel mondo economico. Del resto, da anni non vengono più aggiornate le basi giuridiche. Citiamo solo due esempi:
1. Nell'UE, le imprese a partire da 1000 dipendenti e che contano almeno due sedi con 150 lavoratori in due Paesi dell'UE devono istituire un comitato aziendale europeo. La direttiva sul comitato aziendale europeo garantisce, a complemento del diritto nazionale, il diritto di informazione e di essere sentiti. Questi aspetti acquistano sempre maggiore importanza, dato che un numero crescente di imprese è di respiro internazionale. Poiché la Svizzera non ha attuato questa direttiva, i dipendenti non sono rappresentati nei comitati aziendali europei e non hanno voce in capitolo nelle decisioni di rilievo. Questo stato di cose indebolisce l'interesse per i lavoratori e per la piazza economica svizzera.
2. Oggi in Svizzera abbiamo numerose basi giuridiche che disciplinano i diritti di partecipazione dei lavoratori; la più importante è la legge del 1993 sulla partecipazione, rimasta praticamente invariata. L'unico diritto obbligatorio che conferisce è quello all'informazione, spesso violato, dato che non sono previste sanzioni per la sua inosservanza. Negli ultimi anni sono state respinte numerose proposte di revisione, erroneamente, perché la partecipazione dei lavoratori aumenta la motivazione, la creazione di valore e quindi la produttività dell'intera economia.
I progressi tecnici del mondo economico avvengono molto rapidamente. In numerosi Stati si discute della partecipazione dei dipendenti come risposta alla digitalizzazione. Il rapporto del Consiglio federale deve fungere da base per lanciare il dibattito in Svizzera, permettere di capire cosa ci differenzia dai Paesi OCSE e dell'UE e individuare gli ambiti d'intervento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Alle imprese svizzere e alle filiali svizzere di imprese attive nell'UE si applicano la legge sulla partecipazione (RS 822.14) e le relative disposizioni speciali contenute nella legge sull'assicurazione contro gli infortuni, nella legge sul lavoro, nel Codice delle obbligazioni e nella legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Queste norme prevedono che ai lavoratori vengano accordati il diritto di informazione e di consultazione per le questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, la protezione dei lavoratori, il trasferimento d'impresa, i licenziamenti di massa e l'affiliazione a un'istituzione della previdenza professionale. Inoltre, la legge sulla fusione (RS 221.301) stabilisce che i diritti di partecipazione secondo il Codice delle obbligazioni (art. 333 e 333a CO) devono essere accordati anche nei casi di fusione, scissione e trasferimento di patrimonio delle società, così come nei casi di fusione di fondazioni e istituti di previdenza LPP.
I diritti di partecipazione secondo la legge sulla partecipazione consistono nell'obbligo di informare da parte del datore di lavoro e, in determinate circostanze, nell'obbligo di consultazione (p. es. art. 333a cpv. 2 CO, art. 335f cpv. 1 e 2 CO e art. 6 cpv. 1 OLL 3; RS 822.113). Per "consultazione" s'intende il diritto di essere sentiti e la possibilità di formulare proposte. Conformemente all'articolo 335i capoverso 3 lettera b CO i rappresentanti dei lavoratori hanno inoltre il diritto di negoziare un piano sociale con il datore di lavoro se quest'ultimo non ha aderito a un contratto collettivo di lavoro. In questo caso i rappresentanti dei lavoratori dispongono addirittura di un diritto di codecisione, e lo stesso vale per la scelta di un istituto di previdenza professionale, dato che quest'ultimo deve essere scelto d'intesa con la rappresentanza dei lavoratori (art. 11 cpv. 2 e 3bis LPP; RS 831.40). La protezione dei rappresentanti dei lavoratori è inoltre oggetto delle trattative in corso fra le parti sociali nel quadro dei lavori della Commissione federale tripartita per le questioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
La legge sulla partecipazione è stata molto controversa durante i dibattiti parlamentari. L'intenzione del legislatore non è mai stata quella di conferire diritti completi ai lavoratori, quanto piuttosto di istituire un quadro normativo che permetta la loro partecipazione. Il legislatore è partito dal presupposto che spetta alle parti sociali fornire ai lavoratori strumenti di partecipazione più incisivi con i rispettivi contratti collettivi di lavoro. Il Consiglio federale ritiene questi argomenti ancora validi, a maggior ragione perché negli ultimi anni il Parlamento ha respinto numerose proposte di revisione. Inoltre, il Consiglio federale constata che in Svizzera il partenariato sociale funziona bene.
Il Consiglio federale segue da vicino l'evolversi della digitalizzazione, cui si accenna nell'intervento, e le conseguenze che ne derivano per l'economia e il mercato del lavoro. Nel rapporto dell'11 gennaio 2017 sulle condizioni quadro dell'economia digitale il Consiglio federale espone le ripercussioni sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Nell'autunno 2017 il Consiglio federale approfondirà altri aspetti in adempimento del postulato 15.3854, "Automazione. Rischi e opportunità", quali le sfide per la protezione della salute e le assicurazioni sociali.
Il Consiglio federale segnala inoltre che sono già stati svolti studi comparativi su incarico dell'Ufficio federale di giustizia e della Segreteria di Stato dell'economia, e rimanda in particolare allo studio del 30 settembre 2014 "Legal opinion on the protection of workers' representatives". Per tale ragione non ritiene opportuno procedere a un ulteriore confronto fra Stati, ma continuerà a monitorare la situazione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.