Revisione della legge federale sulla caccia. Protezione degli uccelli selvatici delle Bolle di Magadino e salvaguardia dell'aeroporto cantonale di Locarno
16.4022 · Interpellanza · 2016-12-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale:
1. In tutte le modifiche delle leggi sull'aviazione e nelle singole decisioni pianificatore (PSIA) viene lasciato ampio spazio alla tutela ambientale. Per contro nella gestione degli strumenti di tutela ambientale, come la revisione della legge sulla caccia, le esigenze dell'aviazione non vengono considerate. Non ritiene che, per analogia, questo approccio dovrebbe essere modificato?
2. Per l'aeroporto di Locarno il Consiglio federale ha approvato lo scorso 17 dicembre 2014 la pianificazione. Per quali motivi nella proposta di revisione della legge sulla caccia si tenta ancora di introdurre delle nuove, pur se generiche, limitazioni alle attività di sorvolo delle Bolle di Magadino?
Begründung
La valenza nazionale dell'aeroporto di Locarno è stata riconosciuta e non è contestata, pur se negli ultimi decenni se ne è declassato il potenziale di sviluppo per tener conto della vicinanza con le Bolle di Magadino. Questa situazione non è però riferibile, a livello nazionale, al solo caso di Locarno. In effetti la maggior parte degli attuali aeroporti sono stati realizzati all'inizio del ventesimo secolo, laddove la preferenza andava a superfici piane, necessarie per i decolli e gli atterraggi, lontane dagli abitati, visti i frequenti incidenti aerei, e a ridosso di ampie superfici d'acqua o zone paludose. In concreto, e ben lo si evince dalle varie schede PSIA, quasi la metà dei 60 aeroporti svizzeri si trovano nelle vicinanze di zone naturalistiche umide che nel secolo scorso erano ritenute ideali per lo sviluppo dell'aviazione, mentre ora sono oggetto di salvaguardia ambientale molto rigida. Emblematica a tale riguardo la proposta di sostituire la denominazione "bandite di caccia" con "zone di protezione per la fauna selvatica" prevista nella revisione della LCP all'articolo 3 capoverso 1 che così recita: "I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia, se necessario coordinandosi. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali." Crediamo che a Locarno nella ponderazione dei vari interessi le esigenze di sicurezza aerea debbano essere parificate all'agricoltura, alla protezione della natura e alla protezione degli animali. Da parte del DATEC ci si sarebbe aspettati più attenzione su questo aspetto in quanto il principio sul quale gli aeroporti svizzeri devono essere attenti è il "safety first".
Stellungnahme des Bundesrates
1. Contrariamente alla legge sulla caccia, il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) non costituisce una base legale, ma rappresenta l'attuazione vincolante per le autorità dell'insieme delle norme determinanti per la pianificazione del territorio. L'impressione di disparità di trattamento tra le varie esigenze dell'aviazione e della protezione ambientale, in parte contrastanti, nasce dal paragone tra due strumenti e due livelli diversi e non comparabili.
Il PSIA prende in considerazione tutti gli aspetti giuridici determinanti ed è il risultato di una ponderazione di diversi interessi da parte del Consiglio federale.
2. La procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0) si è conclusa il 30 novembre 2016. Le relative prese di posizione sono attualmente oggetto di valutazione. Il Consiglio federale prevede di sottoporre l'avamprogetto di legge sulla caccia al Parlamento nel corso del 2017.
Secondo l'avamprogetto posto in consultazione, l'articolo 3 capoverso 1 della nuova legge sulla caccia dovrebbe essere completato come segue: "I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia, se necessario coordinandosi. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate."
Le modifiche della legge sulla caccia proposte, in particolare quelle dell'articolo 3 capoverso 1, non incideranno in nessun modo sul regime di sorvolo delle Bolle di Magadino. Il Cantone Ticino è tenuto a regolamentare la protezione della fauna selvatica nel rispetto del diritto federale e, di conseguenza, anche del diritto aeronautico nonché degli oneri definiti nel PSIA. Inoltre, il nuovo articolo 24 della legge sulla caccia intende trasferire a livello di legge le competenze relative alla regolamentazione del rischio d'impatto con volatili nei perimetri aeroportuali. In questo modo possono essere garantiti sia la collaborazione che il coordinamento tra i vari servizi federali (Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, Ufficio federale dell'ambiente UFAM) e cantonali interessati. In tal senso, il nuovo articolo 24 capoverso 2 affida all'UFAC l'applicazione della legge sulla caccia all'interno dei perimetri degli aeroporti e dei campi di volo.
Risposta del Consiglio federale.