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16.4026 · Interpellanza · 2016-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Ringrazio il Consiglio federale per la risposta alla mia interpellanza 16.3298, "Scandalo Volkswagen. Sporgere querela o denuncia penale", da cui sembrerebbe che ai consumatori truffati da Volkswagen spettino, indipendentemente dalla riparazione dei prodotti venduti, danni e interessi, da far valere mediante procedura semplificata, come esposto dal Consiglio federale nel rapporto "Exercice collectif des droits en Suisse. Etat des lieux et perspectives". Inoltre, suddetta risposta suscita interrogativi in merito al rispetto del diritto della concorrenza e del principio di precauzione nel diritto ambientale.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale afferma che, per quanto riguarda lo "scandalo Volkswagen", enti federali o cantonali potrebbero sporgere querela soltanto qualora siano detentori dei veicoli in questione. Sono state intraprese azioni di tale natura? In caso affermativo, quale seguito hanno avuto?

2. La violazione del principio di precauzione può comportare sanzioni penali ai sensi dell'articolo 60 LPAmb, nel qual caso il bene giuridico è la protezione dell'ambiente. Tale principio, esplicitato dall'articolo 17 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, è stato effettivamente rispettato da Volkswagen?

3. La legislazione sulla concorrenza sleale legittima l'intervento della Confederazione qualora siano minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. Nella fattispecie, essendo stati lesi i consumatori e imprese concorrenti del gruppo Volkswagen, la Confederazione non dovrebbe intervenire?

4. Non sarebbe opportuno introdurre nella nostra legislazione migliori strumenti procedurali, meno costosi e più rapidi, destinati ai consumatori, sulla falsariga della "class action" esistente negli Stati Uniti? È ipotizzabile un'altra forma di azione collettiva che garantisca un reale risparmio procedurale per lo Stato e il pari trattamento dei richiedenti?

5. Non si dovrebbero mettere a disposizione dei consumatori strumenti extragiudiziali (mediazione, ombudsman)?

6. La legislazione sulla sicurezza dei prodotti non dovrebbe essere modificata in modo da contemplare, in casi simili, l'obbligo da parte degli organi esecutivi statali di ordinare un richiamo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. No, sinora l'amministrazione federale non ha sporto né denuncia penale né querela. Il Consiglio federale non è al corrente se lo abbiano fatto enti cantonali.

2. L'articolo 60 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) prevede sanzioni per comportamenti potenzialmente pericolosi per l'uomo e l'ambiente. Il presente caso non è contemplato dall'articolo citato e non costituisce pertanto un reato ai sensi di questa normativa.

L'articolo 61 capoverso 1 lettera a LPAmb punisce invece chi infrange intenzionalmente le limitazioni emissive prescritte in virtù di tale legge (art. 12 e 34 cpv. 1) e pertanto si applica fondamentalmente anche a violazioni del principio di precauzione, ma solo nel caso in cui la limitazione sia stata disposta sulla base della LPAmb. Le limitazioni delle emissioni riguardanti i veicoli sono disciplinate dalla legislazione sulla circolazione stradale, segnatamente nell'ordinanza del 19 giugno 1995 sulle esigenze tecniche dei veicoli (OETV; RS 741.41). L'articolo 61 capoverso 1 lettera a LPAmb non è quindi applicabile nella fattispecie: eventualmente potrebbero esserlo le disposizioni del codice stradale, sempreché i veicoli venduti abbiano superato i valori limite.

3. La Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO, può intentare un'azione civile o penale contro imprese le cui pratiche commerciali sleali minaccino o ledano interessi collettivi. Nell'ambito dello scandalo VW, la SECO non ha ricevuto reclami da persone interessate. Non avendo, a differenza dei ministeri pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione, funzioni inquirenti, ma potendo soltanto adire le vie legali, questo organo avrebbe dovuto avviare, viste le circostanze, un procedimento civile o penale unicamente sulla base di informazioni di dominio pubblico, come quelle riportate dai media. L'Ufficio federale delle strade (USTRA), in rappresentanza della Confederazione, aveva peraltro ordinato immediatamente ai Cantoni di sospendere l'immatricolazione dei veicoli coinvolti.

4. Nel suo rapporto sulla tutela giuridica collettiva in Svizzera ("Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz - Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten") del 3 luglio 2013, il Consiglio federale ha svolto un'ampia analisi della situazione indicando varie possibili soluzioni sia nel quadro degli strumenti attualmente disponibili sia attraverso la creazione di nuovi. Nel contempo ha tuttavia rifiutato sistematicamente l'idea delle "class action" sul modello statunitense come mezzo di tutela dei diritti della collettività, non ritenendolo né necessario né opportuno per la Svizzera. In adempimento della mozione Birrer-Heimo 13.3931, "Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto", presentata dal Parlamento in seguito al rapporto, il Consiglio federale sta elaborando alcune proposte di legge destinate a consentire per l'appunto anche ai consumatori di far valere i propri diritti con maggiore facilità e tempestività e con costi minori.

5. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui, oltre ai tribunali statali deputati all'applicazione della legge, a rivestire un ruolo centrale nell'applicazione e nell'attuazione del diritto siano anche strumenti extragiudiziali come la mediazione od organi accreditati alla risoluzione alternativa di controversie, tra cui gli ombudsman: solo l'interazione fra tutti questi elementi è infatti in grado di garantire un ordinamento giuridico funzionante. A tale proposito il diritto vigente prevede attualmente l'istituto della mediazione, che nelle cause civili può subentrare alla procedura di conciliazione; in singoli contesti, inoltre, operano già ombudsmann qualificati e riconosciuti al servizio dei consumatori per aiutarli a far valere i propri diritti.

6. L'articolo 31c dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511) autorizza l'USTRA a disporre il richiamo di modelli omologati qualora si constati che non offrono tutte le garanzie di sicurezza e, in circostanze gravi, a vietarne la vendita. La possibilità del richiamo sussiste anche in caso di non conformità con il modello omologato (art. 31b OATV).

Queste disposizioni settoriali prevalgono sulla legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11; cfr. art. 1 cpv. 3 LSPro e Eugenie Holliger-Hagmann, Commento alla LSPro, 2010, p. 94 segg., solo in tedesco). La LSPro si applica sussidiariamente solo qualora contenga disposizioni più severe in materia di richiamo. Nel presente caso, tuttavia, questa condizione non sussiste: anche l'articolo 10 capoverso 3 LSPro conferisce agli organi di sorveglianza del mercato unicamente la competenza di richiamare prodotti qualora si ritenga necessario intervenire per tutelare la sicurezza e la salute di utenti o di terzi. Nel singolo caso va quindi valutato se, a fronte di una situazione di pericolo oggettiva, per salvaguardare interessi di sicurezza si giustifichi un richiamo o siano invece sufficienti provvedimenti più blandi (p. es. avvertenze o obbligo di riparazione in loco di prodotti difettosi). Una norma di legge che stabilisca un obbligo assoluto e tassativo di richiamo violerebbe il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Occorre inoltre tenere presente che la LSPro si applica a molti prodotti diversi, dagli ascensori a quelli fabbricati in serie (per lo più destinati ai consumatori). Nel caso degli ascensori, per esempio, un'operazione di richiamo sarebbe praticamente irrealizzabile. Un obbligo generalizzato di questo tipo risulterebbe pertanto assolutamente impraticabile per determinati prodotti. La procedura sinora seguita ha dato invece buoni risultati in termini di sicurezza, ragion per cui una modifica di legge non si impone.

Risposta del Consiglio federale.