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16.406 · Iniziativa parlamentare · 2016-03-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) è modificata come segue:

Art. 35

Cpv. 1

Sono dedotti dal reddito netto:

Lett. a

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e alla custodia congiunta, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà (stralciare "e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c");

...

Begründung

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455), che modifica la LIFD e introduce la ripartizione per metà della deduzione sociale forfettaria per figli minorenni se i genitori esercitano in comune l'autorità parentale. Prima di questa modifica solo un genitore poteva beneficiare di questo vantaggio fiscale, anche se entrambi condividevano la custodia.

La nuova norma si applica solo a condizione che il genitore tenuto a versare gli alimenti non chieda ulteriori deduzioni per alimenti (cioè la deduzione degli eventuali alimenti versati all'altro genitore per i figli), al fine di "evitare un doppio sgravio" (messaggio del Consiglio federale, FF 2009 4095 4122).

Durante i dibattiti plenari tenutisi nel 2009, la modifica introdotta con l'articolo 35 LIFD non è stata oggetto di discussione nelle Camere, pertanto la versione del Consiglio federale è stata adottata senza proposte di modifica.

Osservando la situazione a posteriori ci si rende conto che lo scopo di "evitare un doppio sgravio" è incomprensibile. La deduzione degli alimenti costituisce una deduzione generale prevista dalla LIFD (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) e dalla LAID (art. 9 cpv. 2 lett. h LAID). Tale deduzione, per la quale non è previsto un limite massimo, concerne un trasferimento di reddito dal genitore tenuto a versare gli alimenti al genitore che li riceve, che si vede aumentare il reddito imponibile, di conseguenza non comporta di norma una diminuzione della massa imponibile globale.

La deduzione per figli minorenni secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a LIFD, che si trova anche nel diritto cantonale, è invece una deduzione sociale, concessa a titolo forfettario per i costi reali generati dalla custodia di un figlio.

La prima deduzione non esclude necessariamente la seconda: gli importi tassati non sono gli stessi e, contrariamente a quanto afferma il Consiglio federale nel suo messaggio e in risposta alla mozione 09.3129, non vi sarebbe un duplice sgravio in caso di cumulo delle due deduzioni. Al contrario, rinunciando alla deduzione per gli alimenti allo scopo di ottenere la deduzione sociale, come consentito dalla legge, gli alimenti sono tassati due volte: una volta per il genitore tenuto a versarli e una volta per il genitore che li riceve.

La situazione attuale perpetua l'ingiustizia che la revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2011 avrebbe dovuto correggere: i genitori che condividono la custodia dei figli continuano a non poter beneficiare della deduzione per le spese relative ai figli se versano gli alimenti all'altro genitore, mentre è del tutto logico che sostengono spese paragonabili con uno scopo identico.

Per correggere quello che sembra essere un errore manifesto della revisione del 2009 è opportuno accogliere la presente iniziativa parlamentare.