16.4066 · Interpellanza · 2016-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Tra l'inizio del 2014 e la fine di maggio 2016 la Svizzera ha fatto ricorso circa 4000 volte alla clausola di sovranità prevista negli accordi di Dublino (cfr. risposta del Consiglio federale all'intervento 16.5238).
Su questo totale, il Consiglio federale può precisare il numero di casi in cui la clausola è stata applicata per motivi inerenti alla persona stessa e non alla situazione dello Stato membro responsabile? E, in questi casi, quante volte la clausola di sovranità è stata attivata per motivi umanitari e di compassione (in relazione alla particolare vulnerabilità della persona) o correlati al ricongiungimento di famigliari o parenti?
Begründung
L'articolo 17 del regolamento Dublino III permette a uno Stato di rinunciare al trasferimento di un richiedente l'asilo e di trattare una domanda, in particolare per motivi umanitari e di ricongiungimento famigliare. I motivi possono pure riguardare la situazione dello Stato membro inizialmente responsabile. Sulle 4000 domande prese in carico dalla Svizzera - un numero poco elevato rispetto al numero di decisioni di non entrata in materia - 3200 avrebbero dovuto essere trattate dalla Grecia.
Il ricorso all'articolo 17 per ragioni umanitarie e di compassione dipende dall'apprezzamento della Svizzera. La sua applicazione in funzione della situazione dello Stato responsabile è per contro imposta dal diritto internazionale. Si tratta di distinguere tra queste diverse categorie di motivi per valutare in che misura la Svizzera si avvale del suo margine di manovra nell'applicazione del regolamento Dublino, al fine di rendere le decisioni conformi ai diritti umani e adeguate a ogni situazione, dopo una valutazione caso per caso.
Stellungnahme des Bundesrates
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina accuratamente ogni domanda d'asilo considerando le circostanze concrete del singolo caso. Uno Stato Dublino è obbligato a entrare in materia se un trasferimento violerebbe disposizioni del diritto internazionale o anche per motivi umanitari. Questo avviene perlopiù nel caso di persone particolarmente vulnerabili quali minorenni non accompagnati, famiglie, famiglie monoparentali o persone con problemi di salute di una certa gravità. Tuttavia, anche in questi casi occorre valutare singolarmente se l'applicazione della clausola di sovranità è adeguata e se un trasferimento comporterebbe un caso di rigore. La decisione di entrare in materia si fonda perlopiù su una combinazione di vari elementi che, presi singolarmente, non comportano un caso di rigore, ma cumulati raggiungono un livello che giustifica l'applicazione della clausola di sovranità. La SEM si orienta alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale.
L'applicazione della clausola di sovranità è rilevata statisticamente soltanto dal 2014. Dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2016 la Svizzera ha applicato tale clausola a 4790 persone per motivi che non è possibile valutare statisticamente poiché all'atto pratico, in ragione dell'esame individuale, nella maggior parte dei casi vari motivi depongono in favore del trattamento della domanda d'asilo in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.