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16.4075 · Interpellanza · 2016-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In considerazione del considerevole aumento del numero di animali utilizzati nelle sperimentazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Può ipotizzare di introdurre un obbligo di autorizzazione più severo per rispettare il principio di cui all'articolo 120 capoverso 2 della Costituzione federale?

2. Pensa sia possibile subordinare la sperimentazione a un eventuale obbligo di autorizzazione per determinate specie animali e/o livelli di gravità delle sofferenze inflitte?

3. Perché negli ultimi anni si tengono sempre più anfibi e rettili come animali da laboratorio da utilizzare per esperimenti del livello di gravità 3?

4. Come si spiega l'evidente aumento nei Cantoni di Uri e dei Grigioni?

5. Ritiene pensabile obbligare le scuole universitarie a fornire un rapporto di attività?

Begründung

Dal 2000 il numero di esperimenti sugli animali nella ricerca universitaria è aumentato considerevolmente. Fino al 2015 è più che raddoppiato (cfr. http://tv-statistik.ch/fr/statistique-simples/index.php). In particolare, si osserva un aumento nella ricerca fondamentale, in particolare degli esperimenti che causano sofferenze medio-gravi. Visto che sono responsabili di questo aumento, le scuole universitarie hanno il dovere di assumersi maggiori responsabilità e cercare alternative. Nelle loro dichiarazioni programmatiche (cfr. CRUS/Swissuniversities, Policy for Animal Research), le scuole universitarie esprimono del resto la loro volontà di migliorare questa situazione, ma non l'hanno finora tradotta in risultati pratici.

Stellungnahme des Bundesrates

Il numero delle autorizzazioni per esperimenti sugli animali e quello degli animali impiegati è effettivamente aumentato, ma è diminuito il numero degli animali per singola autorizzazione. Ciò dimostra l'utilizzo più mirato degli animali da laboratorio. Buona parte degli esperimenti ha un livello di gravità 0 (nessuna sofferenza per gli animali) o 1 (lieve sofferenza per gli animali). Nel 2015 il 76,8 per cento presentava un livello di gravità 0 o 1, il 21,1 per cento un livello di gravità 2 (media sofferenza) e il 2,1 per cento un livello di gravità 3 (grave sofferenza).

1. L'obbligo di autorizzazione per le sperimentazioni animali è disciplinato dettagliatamente nella legge sulla protezione degli animali (art. 17 segg. LPAn; RS 455) e nell'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 139 segg. OPAn; RS 455.1). I requisiti per ottenere l'autorizzazione a svolgere un esperimento sugli animali sono molto severi. Chi vuole effettuare esperimenti che compromettono il benessere degli animali deve dimostrare che saranno limitati al minimo indispensabile. Ciò significa che i richiedenti devono tenere conto del principio delle 3R (rimpiazzare, ridurre e rifinire). Devono dimostrare che sono stati valutati metodi alternativi (rimpiazzare) e che l'obiettivo dell'esperimento può essere conseguito solo attraverso la sperimentazione animale. Devono inoltre provare di aver pianificato l'esperimento in modo da impiegare il minor numero possibile di animali (ridurre) e da limitare al minimo la loro sofferenza (rifinire). Nella ponderazione degli interessi occorre inoltre dimostrare che l'acquisizione di conoscenze auspicata giustifica la sofferenza degli animali.

Tutte le richieste di autorizzazione per gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali devono essere sottoposte alla verifica delle competenti commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, composte da esperti fra i quali vi deve essere un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni di protezione degli animali.

Il Consiglio federale ritiene che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per la sperimentazione animale, già oggi molto severe, tutelino la dignità dell'animale sancita nella Costituzione federale (art. 120 cpv. 2) e nella LPAn (art. 1 e 3 lett. a). Ciò che occorre ancora migliorare è l'attuazione del principio delle 3R. Il Consiglio federale ha perciò incaricato l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) di valutare l'istituzione di un centro di competenza 3R (cfr. rapporto in adempimento del postulato 12.3660). Un progetto in tal senso, elaborato dalle scuole universitarie incaricate, è nel frattempo disponibile. Un obiettivo importante di un centro di questo genere sarebbe documentare meglio e sviluppare ulteriormente la ricerca delle scuole universitarie nell'ambito dei metodi alternativi.

2. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per la sperimentazione animale prendono in considerazione sia la specie animale sia il livello di gravità delle sofferenze inflitte. Si possono eseguire esperimenti su animali più evoluti soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi (art. 20 cpv. 2 LPAn). L'autorizzazione può tra l'altro essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti la specie (art. 141 cpv. 4 lett. a OPAn). Inoltre, gli esperimenti sugli animali sono inammissibili in particolare se, commisurati al risultato atteso in materia di conoscenze, arrecano all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pongono in stato sproporzionato d'ansietà (art. 19 cpv. 4 LPAn). Nell'ambito di questa ponderazione degli interessi durante la procedura di autorizzazione si tiene già conto del livello di gravità delle sofferenze inflitte.

3. Gli esperimenti con anfibi e rettili sono eseguiti solo sporadicamente e pertanto vi sono forti oscillazioni numeriche da un anno all'altro. Questi esperimenti si eseguono quasi esclusivamente con un livello di gravità 0 e 1. Nel 2015 non si sono svolti esperimenti con un livello di gravità 3. L'aumento tra il 2014 e il 2015 del numero di anfibi impiegati nella sperimentazione è da ricondurre a un esperimento in cui si sono analizzati circa 23 000 girini nell'ambito di uno studio ecologico. Gli animali sono stati allevati in condizioni di laboratorio e successivamente liberati nella natura e osservati in luoghi differenti. Lo scopo dello studio era individuare i fattori che influiscono sullo sviluppo degli anfibi in condizioni ambientali diverse.

4. Nei Cantoni di Uri e dei Grigioni sono stati effettuati esperimenti su animali selvatici in libertà. Nel Cantone di Uri è stato svolto uno studio sul ripopolamento di pesci con un livello di gravità 1 e nel Cantone dei Grigioni uno studio con rane e girini (cfr. risposta 3) con un livello di gravità 0 e 1.

5. Il diritto vigente prevede l'obbligo di tenere un verbale dell'esperimento (art. 144 OPAn). Quando si eseguono esperimenti sugli animali, oltre al livello di sofferenza, per ogni animale o gruppo di animali occorre ad esempio documentare per scritto anche l'analisi degli esperimenti e l'utilizzabilità dei risultati. I verbali devono essere a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento ed essere conservati per tre anni dopo la scadenza dell'autorizzazione. Si è anche previsto di inserire nelle modalità di promozione del Fondo nazionale svizzero un adeguato reporting per l'attuazione dei principi 3R.

Risposta del Consiglio federale.