16.4083 · Mozione · 2016-12-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le pertinenti basi legali (LAMal, LVAMal) in modo che, analogamente a quanto previsto dal sistema vigente, la definizione delle regioni di premio avvenga a livello dei Comuni e che sia il Consiglio federale a stabilire l'importo massimo delle differenze di costi imputabili.
Begründung
Con l'entrata in vigore della LVAMal spetta al DFI decidere sulla definizione delle regioni di premio e sulle differenze di costo imputabili. Prima era il Consiglio federale a decidere sugli "sconti" massimi sui premi. Il DFI ha annunciato che, in futuro, valuterà i costi scegliendo come base i distretti, anziché come finora i Comuni. Scelta discutibile, tanto più che la maggioranza dei Cantoni, tra cui grandi Cantoni come i Cantoni di Lucerna, San Gallo e dei Grigioni, non è strutturata per distretti o ha soppresso questa forma di ente pubblico.
Sono inoltre previsti diversi altri cambiamenti: in futuro, la creazione di regioni di premio sarà possibile soltanto in Cantoni con un effettivo di assicurati superiore a 200 000 e una regione di premio dovrà contare al minimo 33 333 assicurati (66 667 nei grandi Cantoni). Secondo Santésuisse la modifica dell'ordinanza del DFI sulle regioni di premio avrebbe ripercussioni negative per quasi 3 milioni di persone in ben 1200 Comuni. Dovrebbe trattarsi di un importo nell'ordine dei miliardi di franchi da ridistribuire in base a disposizioni come minimo discutibili.
I dati sui costi di Santésuisse mostrano che, nel complesso, la modifica dell'ordinanza non permetterà di valutare più obiettivamente i costi e non favorirà la trasparenza. Per quanto attiene alla valutazione obiettiva dei costi, la popolazione in centinaia di Comuni sarebbe confrontata con conseguenze arbitrarie. Il distretto quale nuova base di valutazione non aiuta a individuare le differenze di costi nell'assicurazione malattie. Il suo unico effetto degno di nota sarebbe quello di livellare le differenze di costi tra i Comuni. Se all'atto della definizione dei premi vogliamo continuare a prevedere incentivi per l'adozione di un comportamento orientato al risparmio, dobbiamo mantenere le attuali, collaudate regioni di premio e contrastare le conseguenze indifferenziate di una "riforma" sbagliata.
La definizione delle regioni di premio deve continuare a basarsi sui costi generati nei Comuni e il Consiglio federale deve riottenere la competenza di fissare gli sconti massimi che aveva prima del 2016. È bene ottimizzare ciò che ha dato buoni risultati, ma bisogna farlo in maniera mirata e in funzione dei costi. Evitiamo quindi aumenti eccessivi dei premi che minerebbero la fiducia dei cittadini nel nostro sistema di assicurazione malattie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Prima dell'entrata in vigore della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12), nei Cantoni si sono accumulati squilibri a causa di premi fissati a un livello troppo alto o troppo basso. Dopo lunghi dibattiti, il Parlamento ha adottato un compromesso, che prevede la compensazione parziale di questi squilibri mediante il rimborso agli assicurati dei Cantoni interessati della metà dei premi pagati in eccesso. La LVAMal mira a prevenire il ripetersi di una situazione del genere e a impedire sovvenzionamenti trasversali all'interno dei Cantoni.
Il legislatore ha attribuito al Dipartimento federale dell'interno (DFI) la competenza di definire le regioni di premio e di fissare la differenza massima ammissibile tra i premi. Ha inoltre stabilito che tale differenza deve derivare dalle differenze tra i costi delle varie regioni (art. 61 cpv. 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie; RS 832.10).
Il DFI è incaricato di verificare periodicamente se le regioni di premio sono ancora appropriate (art. 91b cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie; RS 832.102). La definizione attuale delle regioni, basata sui Comuni, e gli sconti di premio risultanti non corrispondono più alle differenze effettive tra i costi delle varie regioni. Peraltro la differenza di costo tra le regioni urbane e quelle rurali si sta assottigliando. A causa della mobilità dei pazienti, infatti, la lontananza dai centri urbani non impedisce più di rivolgersi ai fornitori di prestazioni che esercitano in città.
La nuova base legale e la situazione attuale impongono un adeguamento delle regioni di premio. Nella primavera del 2016, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha svolto, su mandato del DFI, una consultazione preliminare tra i Cantoni. Il DFI ha poi elaborato un progetto di revisione dell'ordinanza sulle regioni di premio (RS 832.106). Quale unità geografica minima per le regioni di premio si è imposto il distretto, dal momento che la definizione in base ai Comuni si tradurrebbe in regioni eterogenee, con Comuni appartenenti alla stessa regione, ma sparsi sul territorio cantonale. Il criterio del distretto permette di formare regioni di premio relativamente uniformi. Tra l'altro il fatto di basarsi sui Comuni per definire le regioni di premio può comportare una definizione aleatoria delle regioni: nei Comuni piccoli, un unico caso di malattia grave provoca infatti un notevole aumento dei costi e di riflesso l'inserimento del Comune nella regione di premio più cara. L'anno successivo, in assenza di un caso analogo i costi potrebbero subire un brusco calo. Di conseguenza il Comune dovrebbe passare nella regione di premio meno cara. Variazioni del genere non sono auspicabili. La definizione delle regioni di premio a livello di distretto permette una soluzione stabile a lungo termine. Il criterio del distretto garantisce anche il principio di equità: non è né giusto né del tutto conforme alla realtà dei costi che gli assicurati di un Comune paghino premi più elevati perché tale Comune ospita una casa di cura visto che, in generale, tali stabilimenti accolgono anche residenti provenienti dai Comuni vicini. Una definizione delle regioni di premio a livello dei Comuni non è del resto più possibile dal momento che per garantire l'anonimato degli assicurati l'UFSP non rileva più i dati per Comune.
L'adeguamento delle regioni di premio non comporta né costi supplementari, né un aumento dei premi incassati. Si tratta semplicemente di una ridistribuzione, nel quadro della quale alcuni assicurati pagano di più, altri meno, per cui il totale dei premi resta uguale. Per la maggior parte degli assicurati la modifica delle regioni di premio non inciderà in maniera significativa. Un terzo abita in Cantoni che non prevedono regioni di premio e quindi non è toccato dal progetto del DFI. Poiché tutte le modifiche delle regioni di premio, per quanto piccole, implicano una variazione dei premi sul piano aritmetico, tutti gli altri assicurati sono interessati dalla revisione in misura più o meno importante. Circa la metà ne trarrà vantaggio, mentre l'altra metà dovrà pagare un premio più elevato. In numerosi casi le conseguenze sono tuttavia insignificanti. In totale, un assicurato su cinque subirà un aumento del premio superiore a 5 franchi. In alcune situazioni particolari, l'incremento potrà tuttavia essere di una certa entità: per poco più dell'1 per cento degli assicurati, l'introduzione delle nuove regioni di premio potrà comportare un aumento superiore al 10 per cento. Il 20 per cento circa degli assicurati, invece, beneficerà di una diminuzione del premio fino a 10 franchi, che supererà i 35 franchi per oltre il 3 per cento di essi.
Per i Cantoni che comprendono più regioni di premio, le regioni previste nel progetto del DFI corrispondono alle unità amministrative (distretti, circoli, regioni) definite negli elenchi ufficiali dei Comuni della Svizzera (fonte: www.statistica-svizzera.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera). Il territorio dei Cantoni di Lucerna, San Gallo e dei Grigioni resta quindi suddiviso in circoli o regioni. Il progetto del DFI è stato sottoposto ai Cantoni e alle cerchie interessate per consultazione dal 26 settembre 2016 al 13 gennaio 2017 (www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2016 > DFI). La maggioranza dei Cantoni interessati dal progetto non si è opposta alla suddivisione delle regioni di premio in base ai distretti. In funzione del risultato della consultazione, il DFI è tuttavia disposto a rivedere la classificazione di singoli distretti, se ciò fosse giustificato.
Le basi legali relative alle competenze del DFI in materia di regioni di premio e di differenza massima tra i premi nelle varie regioni sono in vigore da un anno. Il Consiglio federale ritiene che sia prematuro modificarle.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.