Casi Dublino e clausola di sovranità. Quali motivi umanitari sono presi in considerazione dalla Svizzera?
16.4091 · Interpellanza · 2016-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La clausola di sovranità (art. 17 del regolamento Dublino III) permette a uno Stato di rinunciare al trasferimento di un richiedente l'asilo verso il Paese responsabile e di trattare una domanda, in particolare "al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela".
Nel trattare i casi Dublino, la Svizzera come tiene conto del diritto del minore di crescere stabilendo relazioni con entrambi i genitori?
Questo motivo ha indotto le autorità competenti ad attivare la clausola di sovranità? Se sì, in quanti casi?
Il Consiglio federale non pensa che il rinvio di madri di bambini in tenera età verso lo Stato inizialmente responsabile mentre il padre è in Svizzera violi il diritto del minore di conoscere ed essere cresciuto dai suoi genitori?
Begründung
Secondo il regolamento Dublino, "l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal ... regolamento" (art. 6 par. 1 RD III).
Come già indicato, l'articolo 17 permette agli Stati membri di derogare ai criteri di responsabilità, in particolare per permettere il ricongiungimento di membri della medesima famiglia. Tuttavia, malgrado queste disposizioni, giovani madri richiedenti l'asilo sono state rinviate, insieme ai loro figli in tenera età, verso il Paese Dublino attraverso il quale erano transitate in precedenza, anche se il padre vive in Svizzera.
La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore un diritto allo sviluppo (art. 6 par. 2) e, nella misura del possibile, quello di conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi (art. 7 par. 1).
La Svizzera deve avvalersi del suo margine di apprezzamento e applicare il regolamento Dublino in modo da rispettare, in ogni situazione, l'interesse superiore del minore.
Stellungnahme des Bundesrates
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina accuratamente ogni domanda d'asilo considerando le circostanze concrete del singolo caso. In occasione dell'esame dello Stato Dublino competente, anche gli interessi del bambino a crescere con i propri genitori e quindi anche il suo bene confluiscono nella valutazione del singolo caso. Se la SEM giunge alla conclusione che l'applicazione della clausola di sovranità è giustificata, la procedura d'asilo è condotta in Svizzera. Non è però possibile valutare statisticamente in quanti casi la Svizzera ha applicato la clausola di sovranità in ragione del bene del minore. Il Consiglio federale riconosce che i bambini necessitano di particolare protezione e - se possibile - devono poter crescere insieme ai loro genitori. Il regolamento Dublino prevede criteri che definiscono in quali situazioni è possibile riunire o separare i membri di una famiglia. Nell'applicare tali criteri, la SEM si orienta alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Esamina in particolare se la relazione tra la madre e il padre del bambino è degna di protezione ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), valutando se esiste una relazione intatta e vissuta tra queste due persone e tra il padre e il bambino. In occasione di tale esame si considerano fattori quali un'abitazione comune, una comunione delle finanze, i legami reciproci tra i partner, nonché la stabilità e la durata della relazione. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, una persona può appellarsi alla protezione della vita famigliare ai sensi dell'articolo 8 CEDU se un famigliare in Svizzera dispone di un diritto di soggiorno durevole. Se questi criteri sono adempiuti, si rinuncia a una procedura Dublino. Inoltre, il genitore che vive in Svizzera ha la possibilità - se è interessato a mantenere la relazione - di cercare di ottenere il ricongiungimento famigliare con il figlio o il partner previsto dal diritto materia di stranieri. Oltre a ciò, la Convenzione sui diritti del fanciullo garantisce soltanto che il bambino possa intrattenere un contatto con entrambi i genitori (art. 9 par. 3 CDF). La CDF non garantisce tuttavia né un diritto al soggiorno né all'autorità parentale congiunta (art. 9 par. 3 e 10 CDF). Il Consiglio federale non ravvisa pertanto alcuna violazione dei diritti dei minori nell'applicazione dei criteri menzionati.
Risposta del Consiglio federale.