16.4094 · Mozione · 2016-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi giuridiche in materia di concorrenza allo scopo di:
1. semplificare e sveltire i procedimenti giudiziari in questa materia, stabilendone i termini nella legislazione pertinente;
2. regolamentare per legge la pubblicazione di informazioni durante il procedimento. Per evitare che sul mercato e nell'opinione pubblica nascano pregiudizi inutili - e a volte ingiustificati - nei confronti delle parti, le decisioni prese dalla Commissione della concorrenza non devono essere pubblicate prima della loro entrata in vigore;
3. adeguare le sanzioni per accordi illeciti alle dimensioni delle imprese e alle loro capacità di sopportarne le conseguenze sul piano economico e finanziario; le sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere limitate per legge a un livello di gravità sopportabile dalle imprese sanzionate;
4. indennizzare le parti delle spese ripetibili.
Begründung
La legge sui cartelli si sviluppa mediante la sua applicazione. Sotto molti aspetti, la prassi corrente della Commissione della concorrenza e la giurisprudenza dei tribunali coincidono, nel rispetto della volontà del legislatore, ma non tengono sufficientemente in considerazione la situazione delle PMI. Il legislatore si è basato sulla struttura dell'economia svizzera, formata soprattutto da piccole e medie imprese, e inizialmente anche la Commissione ne ha tenuto conto, quando ha emanato la "Comunicazione PMI". Purtroppo la giurisprudenza ha seguito uno sviluppo contrario a questo approccio iniziale. Tende infatti a non considerare la particolare situazione delle PMI, che non dispongono delle risorse di personale qualificato, materiali e finanziarie di cui possono beneficiare i grandi gruppi nazionali e internazionali.
La presente mozione si prefigge di correggere questa tendenza: si tratta di concretizzare la volontà iniziale del legislatore e di precisare come difendere meglio gli interessi delle PMI nell'ambito dei procedimenti relativi al diritto della concorrenza, per ristabilire condizioni di equità nel trattamento di grandi gruppi economici e PMI. Queste precisazioni sono necessarie al fine di garantire la certezza del diritto alle PMI, nelle questioni inerenti alla concorrenza disciplinate dalla legge sui cartelli, e il rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, secondo la normativa vigente, nel quadro dei procedimenti della Commissione della concorrenza le parti non hanno diritto ad alcuna indennità. Tuttavia, per le PMI interessate, questi procedimenti - solitamente molto complessi, lunghi e onerosi - costituiscono un onere finanziario considerevole. Perciò è opportuno garantire che in ogni procedimento in materia di concorrenza, basato sul diritto amministrativo, a seconda dell'esito del procedimento in questione le parti possano percepire indennità giudiziarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo messaggio del 22 febbraio 2012 concernente la revisione della legge sui cartelli e una legge sull'Autorità della concorrenza (FF 2012 3469), il Consiglio federale, basandosi sulla valutazione prevista dall'articolo 59a della legge sui cartelli (LCart; RS 251), ha rilevato la necessità di un intervento legislativo in quest'ambito. Diversamente dal Consiglio degli Stati, il 17 settembre 2014 il Consiglio nazionale ha rifiutato, per la seconda volta, l'entrata in materia sul progetto di revisione, ponendo così termine alle attività ad esso correlate. Da allora sono stati depositati numerosi interventi parlamentari diretti a modificare singoli aspetti della LCart: pur ritenendo che nel settore del diritto sui cartelli occorra ancora legiferare, il Consiglio federale è dell'avviso che eventuali modifiche della LCart debbano essere considerate in un'ottica globale.
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza ai bisogni delle PMI, visto che costituiscono più del 99 per cento delle imprese attive in Svizzera. Sotto questo profilo è molto importante garantire l'efficacia della concorrenza, per impedire che subisca limitazioni ingiustificate e, soprattutto, proteggere le PMI dalle società che occupano una posizione dominante sul mercato.
1. Anche il Consiglio federale auspica che i procedimenti relativi ai cartelli si svolgano in modo rapido e semplice. Bisogna tuttavia considerare la complessità della materia, l'entità degli accertamenti necessari, i diritti delle parti e le risorse a disposizione delle autorità preposte alla concorrenza e dei tribunali, nonché la loro autonomia operativa. Le procedure concernenti le sanzioni applicate in virtù della LCart sono analoghe a quelle penali e perciò i diritti delle parti e i diritti procedurali (diritto di essere sentiti, ecc.) rivestono grande importanza: lo Stato di diritto non può essere oggetto di compromessi. Le norme vigenti consentono la flessibilità necessaria per affrontare le problematiche legate al perseguimento di pratiche inerenti al diritto sui cartelli. Imponendo termini rigidi si metterebbe a rischio soprattutto la qualità delle inchieste e delle decisioni prese dalle autorità preposte alla concorrenza e dai tribunali.
2. La Segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO) è tenuta a comunicare l'apertura di un'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale, menzionando esplicitamente l'oggetto e le persone inquisite (art. 28 LCart). Questa disposizione è finalizzata a richiamare l'attenzione dei terzi interessati, affinché possano partecipare all'inchiesta. Ai fini dell'economicità procedurale è auspicabile che chi è potenzialmente leso dal cartello possa partecipare al procedimento già nelle sue fasi iniziali, così da poter far valere tempestivamente le sue ragioni. Si tratta perciò di una disposizione che riveste un interesse anche pubblico. Inoltre, l'apertura di un'inchiesta non ha alcun carattere pregiudiziale.
La LCart contempla norme complesse, con concetti da interpretare. Per le imprese è importante conoscere in anticipo e, per quanto possibile, in dettaglio, le modalità di applicazione di dette norme da parte delle autorità competenti. Se la pubblicazione delle decisioni fosse possibile soltanto dopo il loro passaggio in giudicato (cioè dopo un'eventuale decisione del Tribunale federale), si potrebbero consultare unicamente le vecchie decisioni della COMCO - che in alcuni casi potrebbero risultare superate -, e si avrebbe così un netto peggioramento della situazione per quanto concerne la prevenzione e la trasparenza delle attività amministrative. Inoltre, alcune imprese sarebbero incentivate ad avvalersi dei rimedi giuridici soltanto per rimandare la pubblicazione. Da ultimo, il tentativo di mantenere segreta una decisione della COMCO, di cui spesso molti partecipanti al procedimento sono a conoscenza, spingerebbe i media a tentare di scoprirne i contenuti e favorirebbe la diffusione di indiscrezioni che l'impresa interessata avrebbe difficoltà a gestire a livello comunicativo.
3. La LCart prevede che l'importo addossato a un'impresa a titolo di sanzione non possa in alcun caso superare il 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi (art. 49a cpv. LCart). L'ordinanza sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (OS LCart; RS 251.5) tiene conto del principio della proporzionalità (art. 2 cpv. 2 OS LCart); la sanzione è calcolata in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite, e secondo il presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con dette pratiche (art. 2 cpv. 1 OS LCart). Inoltre, la prassi seguita dalla COMCO considera anche i rischi di insolvenza che la sanzione comporterebbe per l'impresa colpita. In virtù di questo regime sanzionatorio, equilibrato e basato sull'entità della cifra d'affari realizzata, che valuta nella loro concretezza sia gli autori dell'infrazione sia l'infrazione stessa, è possibile già oggi tenere conto delle capacità economiche e finanziarie delle imprese.
4. In generale la legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) non prevede un indennizzo delle parti in relazione a procedure amministrative di prima istanza. Si tratta di richieste che possono essere avanzate soltanto nel quadro di una procedura di ricorso intentata davanti a tribunali. Il Consiglio federale ritiene che una deroga a questo principio, valida unicamente nell'ambito del diritto sui cartelli, e l'introduzione di disposizioni speciali sarebbero ingiustificate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.