16.4119 · Interpellanza · 2016-12-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Recentemente è stata scoperta una palese violazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi commessa da Ochsner Sport, leader svizzera nel commercio di articoli sportivi. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) aveva in effetti incaricato la polizia commerciale vodese di indagare sulla presunta manipolazione delle etichette di prezzo per indurre in errore il consumatore, facendogli credere che avrebbe beneficiato di uno sconto, mentre invece gli veniva poi addebitato il prezzo intero. Questa pratica volta a indurre in errore il cliente e a spingerlo all'acquisto di un prodotto è incompatibile con l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) e, quindi, con la legge contro la concorrenza sleale (LCSl). Dall'indagine è emerso che la strategia è stata applicata su vasta scala e in diversi Cantoni, se non addirittura in tutti, e che si è trattato di una grave violazione della concorrenza. Eppure, se la Federazione romanda dei consumatori non avesse denunciato il caso al ministero pubblico del cantone Vaud, Ochsner Sport non sarebbe stata rinviata a giudizio.
Questo caso solleva numerosi interrogativi:
1. Com'è possibile che Ochsner Sport non sia stata sanzionata direttamente, come lo prevedono la LCSl e l'OIP?
2. Perché c'è voluta un'organizzazione dei consumatori per denunciare il caso e far intervenire il pubblico ministero? Non avrebbe dovuto farlo la SECO?
3. Si tratta di una lacuna giuridico-amministrativa o di una mancanza di volontà da parte della SECO? Con il risultato che le imprese che vìolano i principi della concorrenza leale non vengono rinviate a giudizio?
4. Il Consiglio federale ritiene che la sanzione massima prevista di 20 000 franchi sia sufficiente?
5. In generale la SECO conclude molti accordi, come nel caso Ochsner, che comportano l'impunità delle aziende irrispettose dei principi della concorrenza leale?
6. Qual è il grado di trasparenza su questo tipo di accordi? Non sarebbe più corretto se il pubblico o perlomeno le associazioni interessate venissero informate e potessero accedere a tutti gli atti d'inchiesta?
7. Visto che la SECO e le organizzazioni dei consumatori interessate possono sporgere querela in caso di violazioni dell'articolo 3 LCSl (art. 10 cpv. 2 lett. b e art. 23 LCSl), il Consiglio federale non pensa che questa possibilità dovrebbe essere estesa anche alle violazioni dell'OIP, dal momento che questa ordinanza deriva dalla LCSl?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Il caso Ochsner Sport al quale l'interpellante fa riferimento concerne la comparazione verosimilmente non corretta di prezzi. L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) disciplina in maniera dettagliata i prezzi comparativi e le riduzioni di prezzo (art. 16 e 17 OIP). L'OIP è un'ordinanza d'esecuzione della legge contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241). Sia l'esecuzione di questa legge sia il perseguimento penale in caso di infrazioni all'ordinanza compete ai Cantoni (art. 20 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LCSl in combinato disposto con l'art. 22 OIP). I Cantoni vigilano inoltre sulla corretta applicazione dell'ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità cantonali competenti. La Confederazione esercita invece l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) (art. 20 cpv. 1 LCSl in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 1 OIP).
Quando, come nel caso in esame, un Cantone procede a un'indagine per un'eventuale infrazione all'OIP e in seguito trasmette il dossier d'inchiesta alla SECO, si può dedurre che questo Cantone non intenda procedere a una denuncia penale - benché sia abilitato a farlo - ma preferisca che il problema venga risolto in altro modo. A sostegno di questa soluzione possiamo addurre che le pratiche di Ochsner Sport relative ai prezzi comparativi costituiscono un problema nazionale, visto il grande numero di filiali presenti in diversi Cantoni. La SECO ha dunque assunto un ruolo di coordinamento nell'intento di provvedere a una corretta applicazione dell'OIP in maniera rapida ed economica. Ha pertanto inviato una lettera d'avvertimento alla Dosenbach-Ochsner AG facendole notare le lacune constatate, le disposizioni penali previste da LCSl e OIP e concedendole un termine per conformarsi al quadro normativo. La società si è impegnata entro il termine stabilito a modificare le sue pratiche in materia di prezzi comparativi.
4. Nel senso penale del termine, le infrazioni all'OIP sono contravvenzioni (art. 103 segg. del Codice penale svizzero; RS 311.0) e comportano regolarmente condanne penali. Le infrazioni all'OIP possono essere sanzionate con una multa fino a 20 000 franchi. Il Giudice può fissare la pena entro questo limite a seconda della gravità del caso. Un limite più elevato non implica automaticamente pene più severe.
5./6. Per evitare malintesi ci preme sottolineare quanto segue: la SECO non conclude accordi sull'applicazione dell'OIP. Quando le vengono segnalate infrazioni all'OIP concernenti più Cantoni, essa invia un avvertimento alla società interessata per informarla delle conseguenze penali dell'infrazione e concederle un termine per conformarsi al quadro legale. La SECO non ha quindi concluso alcun compromesso né accordo con Ochsner Sport. Se informare il pubblico in merito alle lettere d'avvertimento della SECO è una decisione che viene presa caso per caso e dipende anche dalla disponibilità a cooperare manifestata dalla società. Esistono specifiche disposizioni di procedura penale (art. 69 cpv. 1 lett. a del Codice di procedura penale; RS 312.0) contrarie alla pubblicazione dei risultati di un'inchiesta, che nel caso concreto sarebbero contenuti nel rapporto d'inchiesta stilato dalla Polizia commerciale del Cantone di Vaud.
7. Le infrazioni all'OIP sono perseguibili d'ufficio (art. 24 LCSl). Inoltre, chiunque - sia i privati, sia le associazioni dei consumatori, sia la SECO - può denunciare all'autorità cantonale di perseguimento penale competente un'infrazione all'OIP. Una specifica legittimazione ad agire, come quella prevista all'articolo 10 LCSl per le infrazioni agli articoli 3 a 8 LCSl, non è dunque necessaria nel quadro dell'OIP. Sarebbe d'altronde difficile comprovare l'illiceità di un prezzo comparativo senza indagini della polizia.
Risposta del Consiglio federale.