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16.4123 · Interpellanza · 2016-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Taluni invalidi psichici beneficiano, tramite l'AI, di provvedimenti d'occupazione a domicilio volti a conservare una giornata strutturata. Tuttavia, al raggiungimento dell'età di pensionamento, non hanno più diritto a queste prestazioni e si ritrovano, con i loro familiari, in una situazione difficile.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. È cosciente di questo problema?

2. Se sì, è disposto a proporre correttivi?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il provvedimento d'occupazione a domicilio menzionato nell'interpellanza non rientra tra i provvedimenti dell'assicurazione invalidità. Si tratta invece presumibilmente di un provvedimento previsto dal diritto cantonale ed eseguito dal Servizio dell'azione sociale del Cantone del Vallese (soggiorni in centri diurni e centri occupazionali sostenuti dal Cantone). Di norma le persone interessate possono rimanere in queste strutture anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento.

Nell'ambito dei provvedimenti d'integrazione dell'AI, per prestazioni quali l'assegno per grandi invalidi, il contributo per l'assistenza e i mezzi ausiliari vale la garanzia dei diritti acquisiti. Questo riguarda anche l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Pertanto, le persone che prima del raggiungimento dell'età di pensionamento beneficiavano di queste prestazioni vi hanno diritto anche dopo. Inoltre, se adempiono le relative condizioni di diritto, possono anche continuare a chiedere prestazioni complementari.

Per quanto attiene all'attuazione di provvedimenti concessi nell'ambito di strategie in materia di politiche della disabilità e della vecchiaia, come è probabilmente il caso per i menzionati provvedimenti d'occupazione a domicilio, dal 1° gennaio 2008, ossia dall'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la competenza incombe ai Cantoni. Tuttavia, anche in questo caso (come si precisa nel relativo messaggio), gli invalidi che sono stati assistiti in un'istituzione prima del raggiungimento dell'età AVS e che rimangono invalidi anche dopo non perdono lo statuto di invalido ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn; RS 831.26). Questo significa che la riduzione, se non addirittura il rifiuto di prestazioni da parte dei Cantoni sarebbe chiaramente illegale anche dopo l'introduzione delle strategie cantonali a favore dei disabili. Il diritto a prestazioni in virtù della LIPIn sussiste sia per la situazione abitativa che per la struttura diurna (laboratorio o centro diurno). In considerazione degli argomenti suesposti, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.