16.4146 · Interpellanza · 2016-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera continuano a essere vendute auto diesel di nuova produzione che nelle situazioni di guida quotidiane disattivano gli impianti di depurazione dei gas di scarico e non sono pertanto in grado di rispettare i limiti vigenti delle emissioni di ossido di azoto. Questo nonostante l'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2007, recepito dalla Svizzera, stabilisca che le emissioni debbano essere "effettivamente limitate per tutta la normale durata di vita dei veicoli in condizioni normali di utilizzazione". L'articolo 5 dello stesso regolamento vieta inoltre l'uso di dispositivi di manipolazione, tranne in casi eccezionali, ossia quando sono necessari per evitare incidenti o danni al motore.
In condizioni climatiche come quelle della Svizzera, tuttavia, i veicoli i cui impianti di depurazione vengono disattivati a temperature inferiori ai 15 o 19 gradi possono "limitare effettivamente" le proprie emissioni tutt'al più nei mesi estivi. Altri dispositivi disattivano gli impianti antinquinamento dopo un determinato tempo di percorrenza (22 minuti) o in presenza di bassa pressione (oltre 850 m s.l.m.). Nel 2015 il largo impiego di tali dispositivi ha determinato, nelle città e nelle località lungo le strade, livelli di inquinamento da ossido di azoto superiori a quelli ammessi.
La Confederazione ha aderito alla procedura di omologazione UE adottando di conseguenza anche il regolamento (CE) n. 715/2007. Diversi Stati dell'UE non hanno tuttavia emanato leggi nazionali che vietino l'uso di dispositivi di manipolazione né stabilito apposite sanzioni, come richiesto invece dal regolamento. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali atti normativi (ordinanze, istruzioni) garantiscono che il divieto relativo ai dispositivi di manipolazione venga applicato in Svizzera?
2. In base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 vincolante per la Svizzera l'utilizzo di dispositivi illegali deve essere soggetto a sanzioni. A quanto ammontano le sanzioni in Svizzera?
3. La Svizzera ha fissato sanzioni anche per le altre violazioni elencate all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007? A quanto ammontano?
4. In quali casi sono state finora comminate sanzioni in Svizzera per le infrazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6), che vieta l'uso di dispositivi di manipolazione, è vincolante anche per la Svizzera. L'articolo 3a capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) garantisce, rimandando all'allegato 2, il recepimento diretto del regolamento CE in parola.
2.-4. Quasi tutti i veicoli immatricolati in Europa sono immessi sul mercato con un'omologazione generale CE che viene concessa da un singolo Stato e riconosciuta da tutti gli altri Stati contraenti. Compete allo Stato di rilascio disporre eventuali sanzioni. Non rilasciando suddette omologazioni, la Svizzera non ha competenza sanzionatoria in materia.
L'inchiesta attualmente condotta dal Ministero pubblico della Confederazione contro Volkswagen e il suo importatore generale AMAG determinerà comunque se saranno indicate, da parte svizzera, sanzioni diverse sulla base di altre normative.
Risposta del Consiglio federale.