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Mancata applicazione dell'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa". Preferenza per gli svizzeri almeno nella Confederazione

16.4168 · Interpellanza · 2016-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione (iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa") riguarda fondamentalmente tutti gli attori locali, le imprese private e anche lo Stato in qualità di datore di lavoro. Tuttavia nel dibattito ci si è dimenticati, soprattutto nel momento in cui il progetto è stato progressivamente sfoltito durante il processo di eliminazione delle divergenze, il fatto che le imprese statali potrebbero fare decisamente di più sul tema della preferenza per gli svizzeri, e ciò non solo a livello di amministrazione federale centrale, ma anche a livello di unità amministrative autonome, enti, istituti, fondazioni e società con una partecipazione maggioritaria della Confederazione (FFS, RUAG, la Posta svizzera, Swisscom, FINMA, Politecnici federali, SERV, Svizzera turismo, ecc.).

Su questa tematica il Cantone Ginevra, ad esempio, ha preceduto la Confederazione, in quanto ha introdotto già da qualche tempo la precedenza per gli svizzeri nell'amministrazione cantonale. Alla luce di quanto precede, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Anche il Consiglio federale ritiene che la Confederazione nel suo doppio ruolo, da una parte di esempio e dall'altra di datore di lavoro, dovrebbe prevedere una regolamentazione decisamente più marcata sul tema della preferenza per gli svizzeri?

2. Nel suo parere sulla mozione Golay 15.3025 il Consiglio federale ha menzionato solo 100 frontalieri. Questa cifra riguarda, tuttavia, solo l'amministrazione federale centrale, la quale in ogni caso non possiede pressoché alcuna sede nelle regioni di confine. Quanti frontalieri e quanti collaboratori reclutati dall'estero lavorano nelle maggiori unità e società dell'amministrazione federale decentralizzata?

3. Quali possibilità prevedrebbe il Consiglio federale a livello di competenze per tali unità e società, affinché si possa imporre una preferenza più rigorosa per gli svizzeri?

4. Quanto si differenzia la prassi dell'amministrazione federale dal "modello Ginevra"?

5. L'articolo 121a della Costituzione si rivolge indirettamente anche ai Cantoni e ai Comuni come datori di lavoro. Il Consiglio federale considera la possibilità di invitare anche gli altri Cantoni ad adottare maggiormente il "modello Ginevra"? Qual è il margine di manovra dei Cantoni in questo contesto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro della regolazione dell'immigrazione e a complemento dell'iniziativa sul personale qualificato, l'11 febbraio 2015 il Consiglio federale ha deciso di rendere accessibili agli uffici regionali di collocamento (URC), con un anticipo di almeno una settimana, i posti vacanti dell'amministrazione federale soggetti all'obbligo della messa a pubblico concorso. La base legale necessaria è sancita nel capoverso 3 dell'articolo 22 dell'ordinanza sul personale federale, in vigore dal 1° agosto 2015. Da allora i posti vacanti dell'amministrazione federale soggetti all'obbligo della messa a pubblico concorso vengono comunicati al portale d'impiego degli URC.

In tal modo l'amministrazione federale ha adottato le prime misure, anticipando la decisione del Parlamento del 16 dicembre 2016 relativa alle disposizioni di attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale. Il Consiglio federale ha così espresso la sua intenzione di sfruttare maggiormente il potenziale della manodopera nazionale secondo le possibilità esistenti.

2. Secondo il rapporto del 22°giugno 2016 del DFF, del DATEC e del DDPS concernente le misure collaterali e l'iniziativa sul personale qualificato, nel 2015 presso l'amministrazione federale, le grandi imprese e gli istituti parastatali i collaboratori di nazionalità straniera erano così distribuiti:

  • amministrazione federale: UE 4 per cento, altri Paesi 0,5 per cento;
  • FFS SA: UE 11,6 per cento, altri Paesi 3 per cento;
  • la Posta svizzera SA: UE 10 per cento, altri Paesi 6 per cento;
  • RUAG SA: UE 9,4 per cento, altri Paesi 0,4 per cento;
  • Swisscom SA: UE 16 per cento, altri Paesi 2 per cento.

Non esiste una statistica relativa al numero di persone reclutate all'estero. Riguardo alle quote di collaboratori di nazionalità straniera rilevate, può trattarsi di personale reclutato all'estero, di persone nate o cresciute in Svizzera oppure di persone integrate nel mercato del lavoro svizzero già prima del loro ingresso nelle imprese e negli istituti parastatali.

Non sono disponibili dati sul numero di frontalieri, poiché tale caratteristica non viene registrata nella banca dati.

3. Le unità rese autonome vengono gestite a livello sovraordinato secondo gli obiettivi strategici del Consiglio federale. In base a una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale dell'8 maggio 2012 (cfr. rapporto CdG-N "Prassi della Confederazione in materia di pilotaggio della Posta, delle FFS e di Swisscom"; FF 2012 7527), le direttive si concentrano sul settore imprenditoriale. Tuttavia, il Consiglio federale stabilisce anche obiettivi relativi a temi di politica del personale. Con ciò auspica che le imprese attuino una politica del personale avanzata e socialmente responsabile nonché che offrano condizioni d'impiego concorrenziali. Questo implica una grande sensibilità verso il mercato del lavoro svizzero, ossia il fatto di sfruttare il potenziale della manodopera nazionale e processi di reclutamento rapidi e professionali.

4. Nel modello dell'amministrazione federale, come in quello di Ginevra, sussiste l'obbligo di comunicare i posti vacanti agli URC con cinque giorni di anticipo rispetto alla messa a concorso pubblica. Non è stato invece ripreso dal modello Ginevra l'obbligo degli URC di segnalare ai servizi interessati potenziali candidati per convocarli necessariamente a un colloquio di presentazione né di motivare agli URC le mancate assunzioni di candidati.

5. Le strutture economiche e i mercati del lavoro nei vari Cantoni hanno subìto in modo differenziato le ripercussioni dell'immigrazione. Il Consiglio federale ritiene che le misure finalizzate a sfruttare il potenziale della manodopera nazionale vadano ulteriormente potenziate. L'obbligo di messa a concorso pubblico in caso di problemi sul mercato del lavoro deciso dal Parlamento il 16 dicembre 2016 vale anche per Cantoni e Comuni nella loro funzione di datori di lavoro (art. 21a cpv. 3 legge sugli stranieri, LStr). L'articolo 21a capoverso 8 LStr consente ai Cantoni di chiedere al Consiglio federale l'adozione di ulteriori misure in caso di problemi gravi causati dall'immigrazione, in particolare legati ai frontalieri. Tali misure sono ipotizzabili a patto che non contraddicano l'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone.

Risposta del Consiglio federale.