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16.417 · Iniziativa parlamentare · 2016-03-17

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge sugli assegni familiari (LAFam) va modificato come segue.

Art. 3

Cpv. 1

Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

...

Let. b

l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età o inizia una formazione dopo aver terminato la scuola dell'obbligo fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

...

Begründung

Conformemente al diritto vigente, fino al compimento del 16° anno d'età sono versati assegni per i figli; in seguito, se il figlio segue una formazione, sono versati assegni di formazione. Questa prassi non corrisponde più alla realtà odierna. Dall'entrata in vigore della LAFam nel 2006 numerosi cantoni hanno infatti anticipato l'inizio della scolarizzazione, per cui oggi molti più quindicenni iniziano il tirocinio o una scuola superiore dopo il nono anno scolastico (l'undicesimo, compreso l'asilo). Un giovane nato in luglio inizia l'apprendistato o una scuola superiore all'età di 15 anni e un mese. I suoi genitori ricevono però gli assegni di formazione soltanto 11 mesi dopo. L'attuale regolamentazione non corrisponde pertanto più allo scopo originario e determina inoltre una disparità di trattamento in base alla data di nascita.

Non è logico che l'inizio del versamento degli assegni di formazione sia legato all'età mentre la fine dello stesso dipenda dalla conclusione della formazione. Nel caso di un tirocinio triennale può dunque succedere che per quasi un terzo del periodo di formazione venga versato l'assegno "sbagliato", ossia l'assegno per i figli invece di quello di formazione, e questo proprio nel periodo in cui occorre affrontare le spese, spesso non indifferenti, legate alla formazione.

Siccome la fine del versamento degli assegni di formazione è legato alla conclusione della formazione, non vi sarebbe un maggiore onere burocratico, poiché il periodo di formazione deve essere annunciato comunque. La modifica semplificherebbe invece la procedura, dato che le formazioni iniziano di solito tutte in agosto.

Nonostante la modifica proposta concerna importi relativamente esigui nel singolo caso (la legge prevede importi minimi non superiori a 550 franchi), lo sgravio che ne risulterebbe non è da sottovalutare. Il periodo in cui un figlio inizia un tirocinio o una nuova scuola è per molte famiglie molto oneroso, soprattutto se ci sono altri figli a carico. È pertanto necessario eliminare questa ingiustizia e porre fine all'attuale disparità di trattamento.