16.424 · Iniziativa parlamentare · 2016-03-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Le disposizioni legali della LIFD e LAID vanno adeguate in modo che l'imposizione fiscale si riduca nettamente in ragione di partecipazioni di collaboratore a start-up.
Proposta di modifica della LIFD:
Art. 16
...
Cpv. 3
Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. È considerata realizzazione di sostanza privata in particolare la realizzazione di azioni di collaboratore di imprese start-up che vengono detenute almeno cinque anni.
Art. 17b Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore
...
Cpv. 2bis
Il valore venale delle azioni di collaboratore di imprese start-up è determinato durante i primi sette anni dalla fondazione in virtù del capitale proprio dell'impresa, ma per lo meno in virtù del capitale azionario. Sono considerate imprese start-up società anonime, società cooperative o società a garanzia limitata che vengono fondate allo scopo di sviluppare un'innovazione fino al livello commerciale e che in Svizzera occupano almeno (xxx) collaboratori.
Cpv. 3
I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio. Nel caso di opzioni di collaboratore non quotate in borsa di imprese start-up il valore venale dell'azione è calcolato conformemente al capoverso 2bis e la prestazione imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per analogia, vanno integrati l'articolo 7 capoverso 4 lettera b nonché l'articolo 7d capoversi 2 e 3 LAID.
Begründung
Una ragione del successo dell'economia svizzera risiede indubbiamente nella sua grande forza innovativa. Negli ultimi anni sono state anche migliorate le condizioni generali per l'attività d'innovazione, concentrandosi però particolarmente sui grandi gruppi multinazionali quotati in borsa e trascurando le start-up. Anche nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese sono previste cospicue agevolazioni fiscali per imprese con brevetti e attività di ricerca e di sviluppo. Le start-up non ne beneficiano, non avendo (ancora) brevetti e non potendo neppure fare valere deduzioni d'imposta, poiché nei primi anni non registrano utili. Anche le norme vigenti per le partecipazioni di collaboratore sono tagliate su misura per i grandi gruppi quotati in borsa (fine dell'elusione fiscale nel caso delle partecipazioni di collaboratore quali elemento del salario). Ne fanno le spese i collaboratori di start-up altamente innovativi che non beneficiano di alcuna condizione generale agevolante e che perciò emigrano all'estero.
Nel 2013 è entrata in vigore la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore nella quale si sanciva chiaramente che le azioni vanno tassate quando vengono assegnate e le opzioni quando vengono esercitate. Le modifiche sono state integrate anche nella LAID, per cui si è verificata un'armonizzazione nei cantoni riguardante il momento dell'imposizione. Contestualmente a tale legge è stata emanata anche la circolare numero 37 dell'AFC, nella quale viene disciplinata anche l'imposizione di azioni che non sono ammesse alle negoziazioni di borsa, dunque proprio quelle che ad esempio vengono assegnate a collaboratori di imprese start-up.
In materia fiscale, per le azioni che non sono ammesse alle negoziazioni si profila sempre il problema della stima ai fini della tassazione. Per l'imposta sulla sostanza la Conferenza fiscale svizzera ha emanato la circolare numero 28 che contiene direttive sulla stima ai fini della tassazione di questo tipo di azioni. Sulla base di formule, nella circolare si mostra come vanno valutate le azioni per le imposte sulla sostanza, e quindi anche per le imposte sul reddito (p. es. metodo del valore attivo). Queste formule di valutazione si sono rivelate efficaci in passato anche nell'accertamento del valore determinante per le azioni di collaboratore e sono state applicate di conseguenza da vari cantoni, in particolare in assenza di un cosiddetto prezzo come per terzi.
Nelle imprese start-up esiste tuttavia spesso un prezzo come per terzi, dato che per lo sviluppo di un'idea/invenzione fino al livello commerciale sono necessari mezzi finanziari appropriati che vengono immessi nell'impresa dagli attuali azionisti o spesso da nuovi investitori contro emissione di azioni - aumento del capitale azionario - (round di finanziamenti). In caso di assegnazione di azioni di collaboratore, per accertare il reddito imponibile le autorità fiscali applicano, di regola, il prezzo pagato dall'investitore. Questo prezzo elevato si basa spesso sulla speranza e sulle future aspettative di quest'ultimo che un giorno l'impresa avrà successo. Di conseguenza, il collaboratore deve pagare un valore azionario assai elevato oppure versare le imposte sul reddito su tale valore assai elevato qualora riceva le azioni a un prezzo inferiore ciò che, solitamente, è il caso.
L'esperienza mostra che i collaboratori altamente qualificati spesso vengono assunti con salari al di sotto di quello usuale nel settore (in confronto alle grandi imprese) con la possibilità di acquisire azioni della start-up. Cosi, di regola, questi collaboratori non possono proprio pagare il prezzo pagato dall'investitore o le elevate conseguenze fiscali in caso di assegnazione senza nessun pagamento.
Le autorità fiscali danno una mano al riguardo, nel senso che l'imposizione può avvenire a un valore, stabilito sulla base di una formula, nettamente inferiore al valore del prezzo pagato dall'investitore. In un caso simile, però, si manterrà tale valore anche successivamente, all'alienazione dell'impresa o alla vendita delle azioni da parte del collaboratore. Una differenza tra il valore stabilito sulla base di una formula al momento dell'alienazione e il prodotto dell'alienazione del collaboratore viene tassata quale reddito. Ciò succede anche se le azioni vengono alienate a un terzo indipendente o se entrano in borsa. Soltanto la differenza tra l'acquisto originale al valore stabilito sulla base di una formula e il successivo valore stabilito sulla base di una formula alla vendita è considerato utile in capitale esente da imposta.
Il collaboratore perde così la possibilità di realizzare un utile in capitale esente da imposta, sebbene la legislazione fiscale preveda che gli utili in capitale nella sostanza privata siano esenti da imposta. Urta il fatto di svantaggiare i collaboratori proprietari di azioni rispetto agli azionisti che non sono collaboratori di imprese quotate in borsa.
Con questa prassi, per i collaboratori qualificati non è interessante lavorare per una start-up svizzera o fondarne una, poiché l'intero prodotto dell'alienazione è assoggettato all'imposta sul reddito, spesso in virtù della progressione all'aliquota massima. Assicurazioni sociali incluse, ciò può portare a un onere fino al 50 per cento. Inoltre, anche l'impresa viene gravata, poiché sull'utile devono essere pagati anche i contributi del datore di lavoro. Contrariamente a quanto avviene all'estero, in Svizzera non vi sono limiti massimi per le assicurazioni sociali e neanche un'imposta sugli utili in capitale, che in molti Paesi vengono tassati a un'aliquota considerevolmente inferiore (p.es. USA 15%, aliquota alla quale vengono tassati i cosiddetti Incentive Stock Options, ISO, assai diffusi in particolare nella Silicon Valley). In Svizzera, poi, non si promuovono i piani di partecipazione per collaboratori di imprese start-up, come si fa ad esempio in Inghilterra, che ammette assegnazioni annuali esenti da imposta fino a 50 000 sterline a collaboratori di una start-up.
La prassi fiscale descritta sopra è fissata nella circolare numero 37. Quest'ultima è un'istruzione di tipo amministrativo e non ha finalmente alcun effetto vincolante, bensì rispecchia unicamente l'opinione delle autorità fiscali. Affinché la summenzionata prassi possa essere modificata, per promuovere le start-up occorre una base legale nella LIFD e nella LAID.