Panama Papers. Per una distinzione chiara fra avvocati ausiliari della giustizia e avvocati d'affari
16.433 · Iniziativa parlamentare · 2016-04-27
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare seguente:
Dal profilo legale si distingue fra avvocati - ausiliari della giustizia - iscritti all'albo degli avvocati, che compaiono davanti ai tribunali civile, penale e amministrativo e tenuti al segreto professionale e avvocati d'affari che non possono andare in tribunale e non sono sottoposti al segreto professionale.
Queste due attività non possono essere esercitate congiuntamente. Il loro esercizio simultaneo è sanzionato penalmente.
Begründung
Nella sua concezione fondamentale, l'avvocato è considerato un ausiliario della giustizia, affinché quest'ultima sia resa serenamente ed equamente, nell'interesse degli imputati e della collettività. Il suo ruolo principale ed essenziale è di rappresentare e di assumere la difesa degli interessi di una parte nell'ambito di un conflitto in tutte le fasi procedurali che portano dinanzi al tribunale. Questa attività lodevole deve essere tutelata assolutamente dal segreto professionale al fine di garantire la protezione degli interessi delle parti in conflitto e di permettere all'avvocato di difendere al meglio il suo cliente.
Le rivelazioni contenute nei Panama Paper hanno mostrato una volta ancora - in Svizzera e all'estero - il ruolo attivo e losco di avvocati nella costituzione di società offshore il cui obiettivo era chiaramente di nascondere la commissione di atti di rilevanza penale (p. es. società offshore che nascondono quadri trafugati) o di aggirare in maniera deliberata l'obbligo di pagare le imposte nel proprio Paese (caso molto più comune). Simili atti, alcuni dei quali sono manifestamente di rilevanza penale, riguardano attività di consulenza completamente al di fuori del settore giudiziario. Tali attività possono d'altronde essere esercitate da un economista o da un contabile, senza bisogno di ricorrere a un avvocato iscritto all'albo professionale. Questi economisti e contabili non sono tenuti al segreto professionale.
Le rivelazioni dei Panama Paper evidenziano per di più che la doppia funzione di avvocato ausiliario della giustizia e di avvocato d'affari permette agevolmente di approfittare del segreto professionale per nascondere alle autorità penali, civili o amministrative fatti comunque essenziali per la giustizia e l'equità.
Per evitare ogni collusione, anche involontaria, è giustificato separare dal profilo formale l'esercizio delle funzioni ben distinte di avvocato ausiliario della giustizia e sottoposto al segreto professionale, da un lato, e di avvocato d'affari, ma non ausiliario della giustizia, con un'attività commerciale, dall'altro.