16.441 · Iniziativa parlamentare · 2016-06-08
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 10a della legge federale sui diritti politici deve essere modificato in modo tale che l'attività informativa del Consiglio federale nel quadro delle votazioni popolari sul piano federale comprenda l'elaborazione delle spiegazioni concernenti gli argomenti in votazione ed eventualmente una conferenza stampa e/o una breve allocuzione televisiva di orientamento e rinunci invece alla produzione di video appositi e all'impego di altri strumenti per la campagna di voto.
Begründung
Secondo un comunicato della Cancelleria federale del 28 aprile 2016, nel quadro delle campagne di voto la Confederazione intende produrre anche video appositi che "visualizzano le spiegazioni del Consiglio federale e completano i mezzi d'informazione sulla votazione".
La protezione della libera formazione della volontà rappresenta un punto di riferimento fondamentale della democrazia diretta (art. 34 Cost.). Secondo la dottrina dominante questa protezione comprende il diritto di informazione del singolo cittadino e il dovere d'informazione delle autorità, che spesso si concretizza nell'organizzazione di una conferenza stampa, nella produzione di una breve allocuzione televisiva di orientamento e nell'elaborazione del tradizionale opuscolo di spiegazioni del Consiglio federale. In base alle indicazioni elaborate dalla Confederazione, l'opuscolo è strutturato sotto forma di "breve testo esplicativo del Consiglio federale che accompagna il testo in votazione ed espone in modo obiettivo le opinioni di minoranze importanti, la posizione del Parlamento e del Consiglio federale e, nel caso di iniziative popolari e referendum facoltativi, le argomentazioni del comitato promotore".
L'annunciato impiego di altri strumenti, come i video informativi, è superfluo e anche inopportuno. I volantini, gli argomentari, i manifesti, le inserzioni e i video sono mezzi tradizionalmente utilizzati da partiti, associazioni e comitati di voto. Nelle campagne di voto la Confederazione assume un ruolo diverso, dato che non è parte in causa e deve attenersi ai principi di oggettività e proporzionalità. Per questo motivo non è opportuno che essa eserciti un influsso sulle votazioni mediante strumenti di propaganda, anche se questa attività viene considerata "di informazione". Il principio della proporzionalità impone che le autorità si limitino a fare unicamente tutto quanto è strettamente necessario. Le campagne di voto dovrebbero essere condotte da operatori privati. In questo contesto è opportuno che la Confederazione si limiti a produrre l'opuscolo di spiegazioni e a organizzare una conferenza stampa. Gli strumenti delle campagne di voto non devono essere utilizzati dalla Confederazione.