16.443 · Iniziativa parlamentare · 2016-06-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:
Gli articoli 138, 139 e 141 della Costituzione federale devono essere modificati affinché il numero minimo di aventi diritti di voto necessario per lanciare un'iniziativa e chiedere un referendum sia direttamente correlato al numero complessivo di aventi diritto di voto. La Costituzione definirà dunque una percentuale. Al contempo occorre inasprire i requisiti minimi attuali.
Begründung
Il 5 giugno 2016 in Svizzera si è tenuta la 300a votazione popolare. La democrazia vissuta e un profondo radicamento dei diritti popolari sono caratteristiche uniche che contraddistinguono la Svizzera. Negli ultimi anni, tuttavia, si è osservato un aumento esponenziale degli oggetti in votazione. Gli scrutini a cadenza trimestrale concernenti più oggetti sono diventati la norma. A essere fortemente sollecitati non sono solo i cittadini votanti, ma anche il Consiglio federale, il Parlamento e l'Amministrazione, nonché i partiti politici, le associazioni, i comitati. Di conseguenza sono richieste risorse umane e finanziarie sempre maggiori.
Sono sempre di più, soprattutto tra i cittadini, coloro che sono a favore di una modifica costituzionale finalizzata a una ragionevole riduzione delle votazioni. Per evitare che un uso eccessivo dei diritti popolari possa portare, con il tempo, a un loro indebolimento, occorre porre dei limiti al loro esercizio.
I requisiti attuali per presentare un'iniziativa e chiedere un referendum sono obsoleti e sono il riflesso di un'epoca in cui il numero di aventi diritto di voto era nettamente inferiore. Quando nel 1891 fu introdotta l'iniziativa popolare, si stabilì che il numero minimo di aventi diritti di voto necessario per presentarla fosse pari a 50 000, ossia l'8 per cento. Oggi, per un'iniziativa popolare è sufficiente una percentuale di votanti inferiore al 2 per cento e per un referendum persino inferiore all'1 per cento. L'ultima modifica risale al 1977. È dunque auspicabile che in futuro per presentare un'iniziativa popolare sia necessaria una quota compresa, per esempio, tra il 3 e il 5 per cento e per un referendum la metà.
Il passaggio da un numero preciso a una percentuale, inoltre, garantisce che si terrà conto delle evoluzioni future. Il Cantone di Ginevra, per esempio, ha già introdotto un tale automatismo (quota del 4 per cento). Periodicamente (p. es. ogni cinque o dieci anni) il Consiglio federale potrà fissare il numero minimo in base alla percentuale.