Ottimizzazione sul piano tecnico delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Estensione delle disposizioni di un CCL che possono essere oggetto di un'estensione agevolata
16.450 · Iniziativa parlamentare · 2016-06-17
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, deposito la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 1a capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311) è completato come segue:
Art. 1a
...
Cpv. 2
Il carattere obbligatorio generale può in tal caso essere conferito:
Let. a
alla retribuzione minima e alla corrispondente durata del lavoro e del riposo conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati;
Let. b
alle vacanze;
Let. c
ai contributi ai costi d'esecuzione;
Let. d
ai controlli paritetici;
Let. e
alle sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare alle pene convenzionali e all'addossamento delle spese dei controlli.
Begründung
Attualmente le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro (CCL) riguardanti i salari, le sanzioni e il sistema di controllo possono essere rese obbligatorie nell'ambito di una procedura agevolata di conferimento del carattere obbligatorio. Conformemente al diritto vigente, soltanto la durata del lavoro corrispondente alla retribuzione minima può essere oggetto del conferimento agevolato del carattere obbligatorio. La durata del lavoro di per sé non può invece esserlo. È possibile oggi, per esempio, rendere obbligatorio un salario orario o indicare che un salario mensile deve essere applicato a una durata di 42 ore alla settimana, ma non sarebbe possibile rendere obbligatoria la durata massima del lavoro di 42 ore alla settimana.
È ora necessario permettere il conferimento agevolato del carattere obbligatorio alle clausole che si riferiscono alla regolamentazione del tempo di lavoro e riposo, comprese le disposizioni generali relative all'organizzazione della durata del lavoro.
Una simile modifica tecnica permetterà alle parti sociali una maggiore flessibilità nel negoziare soluzioni globali nei settori a rischio di abusi. Si tratta di una soluzione concreta di fronte a difficoltà constatate sul terreno nei settori in cui il conferimento normale del carattere obbligatorio non è possibile e dove il conferimento agevolato si rivela uno strumento indispensabile per gestire il rischio di abusi. Per alcuni settori, come per il commercio al dettaglio a Ginevra ad esempio, la durata del lavoro e l'organizzazione del tempo di lavoro sono le poste in gioco principali nei negoziati fra parti sociali. Quale contropartita all'estensione degli orari di apertura dei negozi, le parti sociali dovrebbero poter convenire un dispositivo che permetta di dare determinate garanzie ai salariati in materia di organizzazione del lavoro, definendo ad esempio il numero massimo di ore di lavoro al giorno o limitando la possibilità di frazionare l'orario di lavoro. Non si tratta d'imporre questo tipo di dispositivi, ma di consentire alle parti sociali di averli a disposizione.
L'impossibilità attuale di conferire il carattere obbligatorio in modo agevolato genera un elevato rischio di rottura del partenariato sociale in alcuni settori. Infine, le commissioni cantonali tripartite potrebbero esser spinte ad adottare modelli di contratti di lavoro nei settori dove le parti sociali potrebbero trovare accordi di tipo convenzionale, se questa possibilità tecnica esistesse. Una simile situazione non corrisponde al principio secondo cui un CCL è considerato uno strumento privilegiato di regolamentazione delle condizioni di lavoro.
La proposta presentata permette di tenere conto, nell'ambito di un approccio che privilegia il federalismo, delle soluzioni proposte dai Cantoni particolarmente esposti al rischio di abusi salariali e di concorrenza sleale. Essa non comporta un rafforzamento delle misure d'accompagnamento bensì un'ottimizzazione tecnica delle stesse.