16.477 · Iniziativa parlamentare · 2016-09-30
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 23 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP) deve essere completato con una lettera m in modo che i reati di cui all'articolo 116 capoverso 3 lettera b della legge sugli stranieri (LStr) siano sottoposti alla giurisdizione federale.
Begründung
La repressione dei reati elencati nell'articolo 116 LStr è di competenza cantonale. Nella lotta contro le reti di passatori i Cantoni agiscono quindi separatamente, di norma senza unità specializzate come invece accade in Ticino. Fedpol assicura al massimo il coordinamento del lavoro delle forze di polizia cantonali.
Alla mia domanda 16.5358 concernente l'arsenale legislativo esistente e, in particolare, la sua adeguatezza alla situazione attuale, il Consiglio federale ha risposto come riportato qui di seguito:
"Il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione 'Gestione integrata delle frontiere 2014-2017' firmato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia. Secondo questo documento i Cantoni si impegnano ad attuare una serie di misure volte a migliorare la lotta contro il traffico di migranti. In particolare, dovranno essere designati gruppi d'indagine e specialisti e andrà definita chiaramente la cooperazione con il Corpo delle guardie di confine.
Parallelamente, l'anno scorso è entrata in funzione la 'task force' istituita per lottare contro il traffico organizzato di migranti. Essa è composta da specialisti del Cantone Ticino, del Corpo delle guardie di confine, dell'Ufficio federale di polizia e di specialisti provenienti dalla Germania e dall'Italia."
Questo dispositivo risulta manifestamente insufficiente a fronte di un'invasione migratoria che minaccia tutto il nostro Paese.
Al fine di garantire un miglior coordinamento e una maggiore efficacia nella lotta contro le reti di passatori, è necessario sottomettere alla giurisdizione federale la repressione dei casi gravi elencati nell'articolo 116 capoverso 3 lettera b LStr, il quale prevede una pena aggravata nei confronti di chi agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente i reati di cui all'articolo 116 LStr.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha peraltro sempre la possibilità di delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di questi affari (art. 25 cpv. 1 CPP).