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16.483 · Iniziativa parlamentare · 2016-11-28

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice penale svizzero (CP) dev'essere modificato come segue:

Art. 190 cpv. 1

... è punito con una pena detentiva da tre a dieci anni;

Art. 190 cpv. 3

... la pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Begründung

Avevo già avanzato la presente richiesta con la mozione 09.3417, accolta il 3 giugno 2009 dal Consiglio nazionale con 122 voti contro 52.

Recentemente è stato reso pubblico che un quarto degli stupratori non finisce in carcere (sospensione condizionale della pena) e che un terzo degli stessi vi deve soggiornare solo brevemente (sospensione condizionale parziale). Secondo la prassi giudiziaria, dalla revisione del Codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007, gli stupratori condannati per la prima volta hanno una sospensione condizionale della pena. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2015 82 stupratori sono stati oggetto di una condanna passata in giudicato, 26 dei quali con una sospensione condizionale. Dal 2006 nel casellario giudiziale sono state iscritte 1155 condanne penali per violenza carnale, 327 delle quali hanno beneficiato di una sospensione condizionale della pena. Questo significa che quasi un terzo degli autori di violenza carnale non finisce in carcere. Dal 2009 le sentenze pronunciate sono state ancora più clementi nei confronti degli autori di questi reati.

Nel 2008 il Consiglio federale ha annunciato, nel quadro del progetto di armonizzazione delle pene nel Codice penale, il riesame delle comminatorie per reati contro l'integrità sessuale. Nel settembre 2010 ha condotto a questo scopo una consultazione. Nel dicembre 2012 il Consiglio federale ha sospeso la revisione della legge. Nel gennaio 2017, si discuterà in occasione di una tavola rotonda sull'ulteriore modo di procedere. Il 29 novembre 2010 il Consiglio degli Stati aveva respinto la mia mozione 09.3417 con 34 voti contro 7, fra l'altro rinviando proprio al riesame della comminatoria edittale di cui sopra. Poiché da parte del Consiglio federale non vi è da attendersi alcuna imminente revisione del diritto penale in materia sessuale, inoltro la presente iniziativa parlamentare.

È tempo di agire: la violenza carnale rappresenta uno dei reati peggiori. Il fatto che l'autore di una violenza carnale non finisca in prigione è inaccettabile. L'espiazione in carcere della pena è importante non soltanto per la vittima, ma anche per l'autore del reato, come dimostra l'esempio dell'assassino della socioterapeuta Adeline nel Cantone di Ginevra, condannato nel 1999 per il suo primo reato di violenza carnale a 18 mesi con una sospensione condizionale della pena. Pena che, come ha espresso con tono di scherno lo stesso Fabrice A. davanti al tribunale ginevrino, gli era sembrata allora assai clemente, quasi un invito a continuare. Nel 2001 in Francia ha compiuto il secondo stupro.

L'entità della pena va fissata in modo che l'autore di una violenza carnale debba sistematicamente espiare la propria pena senza la sospensione condizionale. Questo è possibile soltanto a partire da una pena minima di tre anni. È fatta salva la discrezionalità del giudice.

Con l'attuazione della presente iniziativa parlamentare è inoltre possibile riesaminare la pena massima e l'entità della pena per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP).