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Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Adeguamento delle pene previste dall'articolo 285 CP

16.496 · Iniziativa parlamentare · 2016-12-16

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice penale è modificato come segue:

Art. 285 CP

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

1. Chiunque con minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole usa violenza la pena è una pena detentiva non inferiore a tre giorni. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le cose sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. I colpevoli che hanno commesso atti di violenza contro le persone sono puniti con una pena detentiva non inferiore a tre giorni.

3. In caso di recidiva qualificata e specifica, il giudice può pronunciare una pena che ammonta fino al doppio della pena massima prevista.

Begründung

Le autorità e i funzionari sono chiamati ad eseguire la volontà comune in nome dello Stato e a beneficio della popolazione. Il bene giuridico costituito dal "potere statale", e di conseguenza dallo "Stato", è tutelato dall'articolo 285 CP.

Purtroppo, ormai da anni si constata la graduale diminuzione del rispetto nei confronti dello Stato, delle sue autorità e dei suoi funzionari. I numeri delle statistiche sulla criminalità parlano chiaro: nel 2000 sono state denunciate 774 infrazioni; nel 2015, 2808. Questa situazione è inaccettabile, ragione per cui occorre tenere in maggior considerazione le nostre autorità e i nostri funzionari di Stato, tutelandoli meglio.

Nel 2010, la Federazione Svizzera dei funzionari di polizia FSFP - l'organizzazione che riunisce tutti i funzionari di polizia, con un tasso di rappresentanza del 95 per cento - ha lanciato una petizione, che è stata adottata dal Consiglio nazionale. Nel frattempo diversi interventi politici e iniziative cantonali hanno riconfermato la necessità di adottare una linea più dura a proposito dell'articolo 285 CP. Anche la società civile si è espressa lanciando, per il tramite dell'organizzazione Amici delle Forze di Polizia Svizzere (AFPS-TI), una petizione on line che finora ha raccolto 12 000 firme. Gli attacchi contro le nostre autorità e i nostri funzionari non solo si sono fatti più frequenti, ma anche più brutali e chi li commette non si preoccupa minimamente di procurare lesioni gravi. L'appello ad adottare una linea coerente che preveda sanzioni chiare, efficaci e proporzionate alla gravità dei fatti diventa sempre più pressante e non può più essere disatteso. Occorre assolutamente inserire all'articolo 285 del nostro Codice penale pene minime incontrovertibili, affinché il messaggio trasmesso a titolo preventivo ma anche repressivo agli autori di violenze o minacce nei confronti di funzionari risulti chiaro. Siamo inoltre convinti che fissando chiare sanzioni minime si possa ottenere un effetto dissuasivo.

Al numero 1 la violenza e la minaccia diventano fattispecie distinte e sono sanzionate in modo diverso. La violenza è punita con la pena detentiva minima di tre giorni, prevista a partire dal 1° gennaio 2018 all'articolo 40 CP.

Al numero 2, analogamente al numero 1, la violenza contro le persone e le cose è trattata separatamente e sono previste sanzioni diverse. La violenza contro le cose è sanzionata secondo la nuova entità della pena di almeno 90 aliquote giornaliere proposta dal Consiglio federale; la violenza contro le persone, per contro, è punita con la stessa pena prevista al numero 1 capoverso 2, ossia almeno tre giorni di pena detentiva.

Il numero 3 costituisce un elemento specifico dell'articolo 285 CP, con cui si intende affrontare in modo incontrovertibile la problematica della recidiva (p. es. nell'ambito dell'hooliganismo). È risaputo che in questo ambito gli autori sono spesso sempre gli stessi.