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Cittadini di Stati non aderenti a Schengen proprietari di immobili in Svizzera. Come semplificare le procedure d'entrata nel nostro Paese?

17.1005 · Interrogazione · 2017-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Per un cittadino di uno Stato non aderente a Schengen non è facile diventare proprietario di un immobile in Svizzera. Ma una volta acquisito questo bene, la lotta non è terminata, poiché deve ancora ottenere il rilascio di permessi di soggiorno da parte dell'amministrazione.

Il Consiglio federale sarebbe pertanto disposto ad analizzare le possibilità di concedere agevolazioni d'entrata in Svizzera a questi proprietari?

È infatti superfluo imporre formalità amministrative pesanti e onerose a coloro che vengono per trascorrere tempo nella loro residenza secondaria e spendervi denaro. Il nostro Paese potrebbe quindi proporre un accesso agevolato in Svizzera in modo da incentivare questi proprietari a venire più regolarmente nella loro residenza secondaria.

Stellungnahme des Bundesrates

L'acquis di Schengen disciplina unicamente il soggiorno di breve durata. Secondo tale acquis, gli stranieri proprietari di beni immobili in Svizzera possono, come qualsiasi cittadino di un Paese non Schengen, effettuare nello spazio Schengen soggiorni turistici di una durata globale non superiore a 90 giorni nell'arco di 180 giorni. Se sottostanno all'obbligo del visto, possono in genere ottenere visti Schengen validi fino a cinque anni, secondo una procedura relativamente semplice e breve, sottoposta in linea di massima a una tassa di 60 euro. Firmando l'Accordo di associazione a Schengen, la Svizzera si è impegnata a recepire l'acquis di Schengen.

Per quanto riguarda i soggiorni di una durata globale superiore a 90 giorni nell'arco di 180 giorni, va rilevato che i cittadini di un Paese non Schengen proprietari di beni immobili in Svizzera sottostanno alle medesime condizioni previste per tutti gli altri cittadini di un Paese non Schengen, e che l'acquisto di immobili in Svizzera non conferisce, da solo, alcun diritto all'ottenimento di un permesso di dimora (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; RS 142.201). Il Consiglio federale non vede l'utilità di modificare questa normativa.

Risposta del Consiglio federale.

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