17.1010 · Interrogazione · 2017-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 12 febbraio 2017 il Sovrano ha approvato la modifica costituzionale relativa alla naturalizzazione agevolata della terza generazione di stranieri. In tale occasione è stato assicurato agli elettori che non sarebbero state naturalizzate persone che percepiscono aiuto sociale.
Finora, nei Comuni in mano alla sinistra la domanda di un minorenne i cui genitori percepiscono aiuto sociale era accolta in quanto prevaleva l'opinione secondo cui il figlio non ha colpa per la dipendenza dei genitori. Nei Comuni a maggioranza borghese, invece, nella medesima situazione la domanda veniva respinta. In questo senso, nel 2010 un minorenne di Wetzikon ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la decisione negativa del suo Comune; i giudici di Losanna hanno confermato la decisione di Wetzikon.
Nel 2014 i cittadini del Canton Berna hanno accettato un'iniziativa popolare secondo cui le persone che hanno percepito aiuto sociale possono presentare una domanda di naturalizzazione soltanto dopo aver rimborsato le prestazioni ricevute e una volta trascorso un periodo di attesa.
1. La Confederazione sconfesserà questa decisione popolare per le persone interessate dall'articolo 24a della legge sulla cittadinanza?
2. Quale sarà la prassi applicata ai minorenni che percepiscono aiuto sociale?
3. Per quanto tempo una pena minorile sarà di ostacolo alla naturalizzazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Accolto da Popolo e Cantoni, il disegno di naturalizzazione per gli stranieri della terza generazione semplifica la procedura di naturalizzazione e delega alla Confederazione la competenza decisionale e procedurale per gli stranieri della terza generazione cresciuti in Svizzera. Sul piano materiale, era già stato stabilito nella revisione totale della legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) che le prestazioni di integrazione dei candidati alla naturalizzazione devono orientarsi alle prescrizioni generali della naturalizzazione ordinaria. È stata in tal modo creata la base legale per conferire la cittadinanza svizzera in linea di massima soltanto a persone ben integrate. Di norma le persone che ricevono l'aiuto sociale non adempiono le condizioni di naturalizzazione e può quindi essere negata loro la cittadinanza. Alla luce di questa situazione è possibile rispondere come segue alle domande poste:
1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) attuerà la decisione popolare del 12 febbraio 2017 in sintonia con il diritto federale che entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2018 (Costituzione; LCit; ordinanza sulla cittadinanza, OCit; RS 141.01). Ogni domanda di naturalizzazione è valutata secondo i criteri previsti dal diritto federale considerando le prestazioni d'integrazione effettivamente fornite. L'articolo 7 della Costituzione del Canton Berna non è direttamente applicabile alla procedura agevolata, disciplinata esclusivamente dal diritto federale. Nel quadro della consultazione, i Cantoni possono comunque chiedere un rigetto della naturalizzazione. Se la SEM approva la domanda di naturalizzazione contro il parere del Cantone, quest'ultimo può impugnare la decisione e sottoporla per esame al Tribunale amministrativo federale.
2. In ragione dell'obbligo di diritto civile secondo cui il detentore dell'autorità parentale deve provvedere al sostentamento dei figli, un eventuale ricorso all'aiuto sociale non può essere imputato ai figli e quindi non costituisce un ostacolo alla loro naturalizzazione. I richiedenti minorenni che hanno già compiuto 16 anni devono tuttavia dimostrare di poter costruire un futuro indipendente dall'aiuto sociale con una solida formazione professionale. L'OCit esige esplicitamente che al momento della domanda gli interessati stiano seguendo una formazione o una formazione continua.
3. Conformemente all'OCit, in futuro la naturalizzazione sarà esclusa finché un'iscrizione per un reato di una certa gravità figura nel casellario giudiziale nei dati accessibili alla SEM. In questo contesto, l'articolo 4 OCit prevede una normativa dettagliata riguardo al mancato rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici come pure alle sue conseguenze sulla domanda di naturalizzazione. Pertanto, in futuro i rei con un'iscrizione nel casellario giudiziale dovranno attendere molto più a lungo prima di poter chiedere la naturalizzazione.
Va inoltre osservato che le pene minorili sono iscritte nel casellario giudiziale soltanto in casi gravi. Nel caso di richiedenti minorenni è quindi giustificato che le autorità preposte alla naturalizzazione possano chiedere o procurarsi informazioni supplementari presso la procura dei minorenni. Gli eventuali procedimenti penali aperti sono esaminati e valutati nel singolo caso tenendo conto di tutte le circostanze come pure dei principi dello Stato di diritto (proporzionalità, uguaglianza giuridica, esercizio non arbitrario del potere di apprezzamento delle autorità, ecc.).
Risposta del Consiglio federale.