Lexipedia

17.1017 · Interrogazione · 2017-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza degli enormi problemi procedurali con le autorità italiane per quanto riguarda l'accertamento del diritto agli assegni familiari di cittadini italiani impiegati presso aziende svizzere?

2. Ha già compiuto i primi passi a livello negoziale al fine di attenuare il problema con l'Italia? Se sì, quali?

3. Prevede di compierne? Se sì, quali?

4. Quali misure prevede nel caso in cui altri Stati dell'UE adottino la prassi dell'Italia?

5. Come si possono indennizzare le aziende che hanno finanziato prestazioni in anticipo, se dopo i debiti accertamenti dovesse risultare che non sussisteva alcun diritto agli assegni familiari in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Il Consiglio federale sa che in alcuni casi vi sono difficoltà e ritardi nell'accertamento del diritto agli assegni familiari in relazione all'Italia. Recentemente, le associazioni delle casse di compensazione hanno comunicato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) che il problema è più diffuso di quanto si pensasse. L'UFAS ha compiuto i passi necessari per discutere la questione con l'organo di collegamento per le prestazioni familiari italiano e le competenti autorità italiane.

4. In generale, in quest'ambito la collaborazione con gli Stati dell'UE è buona. Anche se in alcuni casi vi sono problemi amministrativi nell'accertamento dei diritti, è tuttavia poco probabile che la situazione peggiori. Anzi, con l'introduzione dello scambio elettronico dei dati nell'ambito della sicurezza sociale, in futuro la collaborazione dovrebbe piuttosto migliorare. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adottare altre misure.

5. Per quanto concerne gli assegni familiari, il diritto di coordinamento in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE prevede la restituzione delle prestazioni ricevute in eccesso o indebitamente.

Va inoltre rilevato che, nella maggior parte dei casi, per i frontalieri provenienti dall'Italia il Paese competente per la concessione di prestazioni familiari è la Svizzera. Se l'assicurato lavora esclusivamente in Svizzera, è la Svizzera il debitore prioritario delle prestazioni familiari. Se invece esercita un'attività lucrativa anche in Italia, di regola non ha diritto a ulteriori prestazioni, poiché la prestazione familiare di base italiana è corrisposta in funzione del reddito e il suo guadagno complessivo supera il limite di reddito stabilito.

Risposta del Consiglio federale.