Negazione del diritto di opzione secondo l'articolo 22 capoverso 1 LIVA ai Comuni per le cifre d'affari secondo l'articolo 21 capoverso 2 numeri 21 e 28 LIVA
17.1022 · Interrogazione · 2017-05-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Negli ultimi quattro anni, la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto (DP IVA) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ha controllato i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico e privato con compiti pubblici (di seguito denominati soltanto Comuni per rendere più agevole la lettura) che si avvalgono della possibilità, sancita nell'articolo 22 capoverso 1 della legge sull'IVA (LIVA), di imporre la cifra d'affari su base volontaria secondo l'articolo 21 capoverso 2 numeri 21 (locazione di fondi) e 28 (prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica)? In caso affermativo, quanti Comuni sono stati sottoposti a controllo?
2. In sede di controllo a quanti Comuni la DP IVA ha successivamente negato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente risultante dall'imposizione volontaria di queste cifre d'affari secondo gli articoli 28 e 29 LIVA?
3. La DP IVA come giustifica la privazione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente previsto dalla LIVA? È vero che la DP IVA parte dal presupposto che, di principio, i Comuni abusino del diritto quando fanno valere quello all'imposizione volontaria e quindi alla deduzione dell'imposta precedente (ad es. investimenti in immobili)?
4. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) approva questa prassi applicata dalla DP IVA secondo la quale, nell'ambito della locazione dei loro immobili, i Comuni non possono esercitare alcun diritto di opzione (nessuna imposizione volontaria, nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente)?
5. Secondo il DFF, in quali casi un Comune può avvalersi del diritto di opzione secondo l'articolo 22 capoverso 1 LIVA per le cifre d'affari secondo l'articolo 21 capoverso 2 numeri 21 e 28?
6. Secondo il DFF è conforme alla volontà del legislatore il fatto che, in sede di controllo, la DP IVA neghi un diritto concesso per legge o ne renda possibile l'esercizio solo affrontando elevati rischi procedurali e finanziari?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nel quadro dell'esecuzione dell'IVA, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) controlla tutti i contribuenti, non soltanto i soggetti di diritto privato ma anche quelli di diritto pubblico. L'AFC non dispone tuttavia di statistiche che contengano i dati richiesti dall'autore dell'interrogazione. Statistiche così dettagliate non sono necessarie all'esecuzione dell'IVA e non potrebbero nemmeno essere prodotte con le risorse di personale disponibili.
3.-6. Occorre sottolineare che il margine di manovra previsto dal diritto in materia di imposta sul valore aggiunto può essere di norma sfruttato nello stesso modo da tutti i contribuenti. Entro questi limiti i contribuenti possono scegliere la soluzione che ritengono fiscalmente più vantaggiosa per la propria situazione. Tuttavia questa possibilità di scelta non deve portare a eludere l'imposta.
Non è quindi esatto affermare che l'AFC neghi per principio ai Comuni assoggettati il diritto di imporre le cifre d'affari su base volontaria e il diritto di dedurre l'imposta preventiva. Tuttavia, a seconda del modo in cui un Comune assoggettato sfrutta le possibilità di scelta offerte dalla legge, può determinarsi un'elusione dell'imposta. È la valutazione nel singolo caso che è determinante. Non si possono fare considerazioni di carattere generale.
Per assicurarsi che un modello d'affari non rappresenti un'elusione dell'imposta i contribuenti possono rivolgersi all'AFC per una valutazione del caso.
Risposta del Consiglio federale.