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17.1036 · Interrogazione urgente · 2017-05-31

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Secondo la legge federale sulla promozione dello sport (LPSpo), il programma "Gioventù e Sport" si propone di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione di tutti i bambini e giovani e di consentire loro di vivere lo sport in tutte le sue sfaccettature. Attraverso ciò il programma "Gioventù e Sport" sostiene anche gli obiettivi primari della LPSpo, ossia incrementare l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età e riqualificare il valore dello sport e dell'attività fisica nell'educazione e nell'istruzione.

In un'informazione per i media del 22 marzo 2017 il Consiglio federale ha annunciato di voler limitare l'accesso delle organizzazioni giovanili a vocazione religiosa al programma "Gioventù e Sport". L'esclusione di singole organizzazioni giovanili a vocazione religiosa dalla formazione dei quadri "Gioventù e Sport" rischia di escludere dal 2018 circa 10 000 bambini dalle offerte di campi "Gioventù e Sport" nella disciplina sport di campo/trekking.

1. Su quali conoscenze specializzate il Consiglio federale fonda la sua opinione che la visione religiosa delle attività giovanili a vocazione cristiana non consenta un'esperienza olistica dello sport e non risponda alle esigenze del bambino?

2. Nel messaggio concernente la LPAG il Consiglio federale afferma che "ai sensi dell'articolo 9, devono continuare a essere sostenute anche le offerte di formazione delle associazioni giovanili svolte in conformità alle prescrizioni di 'Gioventù e Sport'".

Perché l'UFAS non si attiene alla formulazione succitata "continuare a essere sostenute ..." piuttosto che escludere il movimento giovanile cristiano dalle offerte formative del programma "Gioventù e Sport"?

3. Su quali elementi o eventi concreti legati ai vigenti accordi di prestazione o alla vigilanza della Confederazione sulla formazione dei quadri "Gioventù e Sport" si fonda il Consiglio federale per distinguere fra la vocazione religiosa "giusta" o "sbagliata" dei giovani?

4. Il Consiglio federale concorda sull'opinione che tutte le prestazioni del programma "Gioventù e Sport" sancite dagli articoli 6 a 10 LPSpo, se svolte con un certificato di buona reputazione, sono aperte a tutti i bambini e giovani a prescindere dalla loro vocazione religiosa, dall'appartenenza etnica o dall'orientamento sessuale?

5. Il Consiglio federale è disposto a concedere a breve termine a tutti i partner cristiani delle organizzazioni giovanili "Gioventù e Sport" un regolamento transitorio per gli anni 2018 e 2019 affinché possano adeguare le proprie strutture organizzative in vista di reintegrare la partecipazione a "Gioventù e Sport" al più tardi entro il 1° gennaio 2020?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In varie sentenze il Tribunale amministrativo federale ha constatato che diverse organizzazioni giovanili non soddisfano i requisiti per ottenere le sovvenzioni previste dalla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) poiché il loro scopo primario non è la promozione dei giovani bensì la diffusione della fede. In quanto responsabile dell'attuazione della legge federale sulla promozione dello sport LPSpo, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) fonda le sue decisioni sulle sentenze del Tribunale amministrativo federale che hanno carattere vincolante.

2. Le organizzazioni giovanili alle quali l'UFSPO affida la formazione dei quadri nell'ambito del programma di promozione dello sport "Gioventù e Sport" sono sovvenzionate esclusivamente sulla base della LPAG e non in virtù delle disposizioni della LPSpo. Pertanto tali organizzazioni devono soddisfare i requisiti di sovvenzionamento stabiliti dalla LPAG. La citazione tratta dal messaggio sulla nuova LPAG evidenzia che anche in futuro si vogliono mantenere i vigenti requisiti per il sovvenzionamento.

3. Nelle loro decisioni, né l'UFAS è l'UFSPO giudicano le ideologie religiose. Piuttosto si limitano a valutare se lo scopo del lavoro giovanile promosso dalle organizzazioni corrisponde agli obiettivi della LPAG e della LPSpo.

4. Il programma "Gioventù e Sport" sostiene attività di organizzazioni, specialmente di società sportive e associazioni giovanili, che rispettano gli obiettivi sanciti dall'ordinanza sulla promozione dello sport (art. 2 OPSpo).

Conformemente a tale articolo, i bambini e i giovani che frequentano un campo "Gioventù e Sport" devono non solo svolgere almeno quattro ore di giochi e sport, ma devono anche essere incoraggiati a curare gli aspetti della vita sociale. Pertanto le attività di "Gioventù e Sport" sono focalizzate sulla vita di campo in generale e non solo sulla mera pratica di sport.

La diffusione della fede, l'appartenenza etnica o l'orientamento sessuale dei bambini e dei giovani che partecipano a tali attività non hanno alcun ruolo. L'organizzatore che propone le attività deve tuttavia tener conto degli obiettivi descritti.

5. Gli organizzatori che vogliono beneficiare di sovvenzioni "Gioventù e Sport" per i propri corsi e campi devono soddisfare una serie di requisiti fondamentali, fra i quali figura anche l'esigenza di avere lo statuto di persona giuridica, segnatamente di essere una società sportiva (per le attività del gruppo d'utenti 1) o un'associazione giovanile (per le attività del gruppo d'utenti 3). Questo requisito garantisce una chiara identificazione delle responsabilità, degli obblighi e dei beneficiari dei contributi. Come tutte le organizzazioni attive nel programma "Gioventù e Sport", le organizzazioni in oggetto sono tenute a soddisfare questi requisiti fondamentali. Inoltre, costituendosi come società possono sottolineare nei propri statuti che in qualità di associazioni giovanili perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 2 OPSpo.

Poiché è possibile iscriversi a corsi e campi fino a 30 giorni prima dell'inizio della prima attività e le organizzazioni in oggetto esercitano soprattutto delle attività in campi estivi, si considera che esse hanno circa un anno di tempo per adempiere i requisiti citati. Il Consiglio federale ritiene adeguato il tempo a loro disposizione.

Risposta del Consiglio federale.