17.1043 · Interrogazione · 2017-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In vista della votazione popolare dell'8 febbraio 2009 sull'estensione alla Bulgaria e alla Romania della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, il Consiglio federale aveva indicato, nelle sue spiegazioni destinate agli elettori, che il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sarebbe stato garantito solo se "applicato a tutti gli Stati dell'UE, fra i quali non devono esservi disparità di trattamento. Del resto, nemmeno la Svizzera ammetterebbe una discriminazione nei confronti di singoli Cantoni".
In una recente decisione di principio, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la Svizzera non deve più rinviare i richiedenti l'asilo in Ungheria in virtù dell'Accordo di Dublino, poiché la situazione in loco è troppo instabile e confusa. Questa decisione costituisce un'evidente disparità di trattamento nei confronti di Stati dell'UE.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. La non-discriminazione nei confronti dei Paesi dell'UE, ossia la loro parità di trattamento, è un principio di politica estera svizzera giuridicamente vincolante, o determinate decisioni sono prese caso per caso in base a opportunità politiche?
2. L'UE si è in qualche modo opposta alla discriminazione nei confronti dell'Ungheria, uno dei suoi Stati membri, o accetta una tale disparità di trattamento - contraria alla dichiarazione del Consiglio federale figurante nelle suddette spiegazioni di voto - quando la considera opportuna sul piano politico?
3. Quale giudizio esprime il Consiglio federale sul fondamento di una "comunità di valori" che accetta la discriminazione di uno dei propri membri, ossia standard differenti concernenti i diritti umani?
4. Quale strategia adotta il Consiglio federale per rispettare in maniera identica la buona fede che caratterizza la Svizzera nelle relazioni con tutti i suoi partner internazionali?
5. Perché fatica a rispettare determinate disposizioni sussidiarie del diritto internazionale mentre altri Stati adottano in tale ambito un comportamento molto più "pragmatico"?
Stellungnahme des Bundesrates
La sentenza D-7853/2015 del Tribunale amministrativo federale del 31 maggio 2017, resa al termine di una procedura di coordinamento, non stabilisce che la Svizzera non può rinviare in Ungheria nessun richiedente l'asilo in base all'Accordo di associazione a Dublino. La Corte si è invece pronunciata in maniera globale in merito all'evolversi della situazione in Ungheria in seguito agli importanti movimenti migratori sulla cosiddetta rotta balcanica intervenuti nel 2015. Essa solleva una serie di interrogativi quanto all'accoglienza e all'alloggio dei richiedenti l'asilo e alla procedura d'asilo in Ungheria. Giunge alla conclusione che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza in Ungheria per i richiedenti l'asilo presentano presumibilmente carenze sistemiche ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 sottoparagrafo 2 del regolamento Dublino ("che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"). Il Tribunale amministrativo federale rinvia il caso alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), affinché quest'ultima prenda una nuova decisione fondata sull'attuale situazione in Ungheria. I fatti non permettono di stabilire se vi sia disparità di trattamento o discriminazione nei confronti di alcuni Stati membri dell'UE.
1. Gli obiettivi della politica estera svizzera sono stabiliti nell'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale. Nella loro attuazione la politica estera svizzera si orienta a principi, tra cui in particolare lo Stato di diritto e la separazione dei poteri, che restano validi indipendentemente dagli eventi di attualità e da sviluppi a breve termine. Tra questi principi rientrano anche il rispetto del diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 della Costituzione) e gli obblighi contrattuali che la Svizzera si è assunta nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri. In virtù del principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale rispetta inoltre l'indipendenza dei tribunali svizzeri e dunque anche la citata decisione del Tribunale amministrativo federale.
2./3. Se vi è margine per supporre che uno Stato UE non rispetti i suoi impegni risultanti dal diritto europeo, la Commissione europea può avviare una procedura d'infrazione contro questo Paese. Nel caso dell'Ungheria lo ha fatto il 10 dicembre 2015 in quanto a sua avviso tale Paese non ha attuato correttamente il diritto comunitario in materia di asilo e migrazione e perché ha violato la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. L'Unione europea si è pertanto attivata per garantire che tutti i suoi Stati membri applichino integralmente e correttamente il diritto comunitario, in modo da evitare di discriminare o avvantaggiare singoli Paesi. Con l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Ungheria, la Commissione europea utilizza gli strumenti a sua disposizione per garantire che tutti gli Stati membri applichino correttamente il diritto UE. Nel caso ungherese si tratta dell'attuazione delle direttive sulle procedure d'asilo, l'accoglienza e il ritorno nonché del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Le direttive in questione mirano a uniformare le procedure d'asilo e il diritto d'asilo materiale negli Stati membri dell'UE. Tramite la citata Carta UE e altri strumenti di diritto pubblico internazionale quali, ad esempio, la CEDU, gli Stati membri sono obbligati a rispettare anche i diritti umani.
4./5. La Svizzera si adopera coerentemente sul piano bilaterale e multilaterale affinché le relazioni interstatali siano disciplinate su una base giuridica e non mediante l'esercizio del potere. Secondo il Consiglio federale, questo impegno è nell'interesse della Svizzera quale Stato di medie dimensioni aperto sul mondo. Il nostro Paese promuove pertanto il rispetto e lo sviluppo del diritto nei rapporti tra gli Stati e può farlo in maniera credibile e coerente soltanto rispettando a sua volta i propri obblighi internazionali. Il rispetto dei trattati contraddistingue inoltre la Svizzera quale partner stabile e affidabile e rappresenta un vantaggio fondamentale per la piazza del nostro Paese. Il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi a tal fine.
Risposta del Consiglio federale.