17.1049 · Interrogazione · 2017-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
A quanto pare, negli stabilimenti penitenziari svizzeri prestano servizio dei civilisti.
1. Questa soluzione è ragionevole dal punto di vista dei rischi?
2. Chi risponde dei danni nei confronti del civilista o di quelli causati da quest'ultimo al personale penitenziario, ai detenuti o alla popolazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Attualmente circa trenta stabilimenti penitenziari sono riconosciuti come istituti d'impiego del servizio civile; i primi riconoscimenti risalgono al 1999. Negli anni 2014-2016 in questi istituti sono stati svolti tra i 12 000 e i 14 000 giorni di servizio civile. Complessivamente tra il 2011 e il 2016 i giorni di servizio civile prestati ammontano a 62 500. In questo periodo non si sono registrati eventi rischiosi.
Insieme all'organo d'esecuzione del servizio civile, gli istituti d'impiego fanno in modo che i compiti, le competenze e le responsabilità delle persone che devono prestare servizio civile (civilisti) corrispondano al mansionario. Gli istituti d'impiego scelgono con cura i civilisti; li dirigono e li seguono in maniera professionale come fanno con le altre persone occupate nello stabilimento penitenziario; li impiegano in base al mansionario tenendo conto dei rischi nonché dei loro punti forti e dei loro punti deboli. In caso di problemi contattano tempestivamente l'organo d'esecuzione del servizio civile in modo da trovare di comune accordo le soluzioni più adeguate, tra cui eventualmente anche l'interruzione dell'impiego. L'organo d'esecuzione svolge ispezioni in genere non annunciate per verificare il rispetto di tutte le prescrizioni.
Nel caso dell'impiego dei civilisti negli stabilimenti penitenziari i rischi sono pertanto da considerarsi ridotti e il Consiglio federale li ritiene accettabili.
2. La responsabilità in caso di danni legati al servizio civile è ampiamente disciplinata dalla legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0):
a. I civilisti sono assicurati tramite l'assicurazione militare (art. 40 LSC). Se un civilista subisce danni causati dall'istituto d'impiego che non sono coperti dall'assicurazione militare, l'istituto d'impiego ne risponde in base alle disposizioni riguardanti la sua responsabilità nei confronti dei suoi dipendenti (cfr. art. 54 cpv. 1 LSC).
b. L'istituto d'impiego risponde dei danni causati dal civilista all'istituto d'impiego o a terzi (p. es. personale penitenziario, detenuti o popolazione). Può comunque esercitare regresso contro la Confederazione nella misura in cui potrebbe farlo nei confronti dei suoi dipendenti (art. 52 e 53 LSC).
c. I civilisti possono essere chiamati a rispondere soltanto dei danni che hanno provocato intenzionalmente o per negligenza grave nell'adempimento del loro obbligo di prestare servizio. Non possono inoltre essere convenuti direttamente in giudizio dalla persona lesa. Solo la Confederazione ha questa facoltà e soltanto se ha risarcito il danno o se lo ha subìto (art. 55 LSC).
Risposta del Consiglio federale.