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Ruolo dell'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito della protezione dei vegetali in agricoltura

17.1054 · Interrogazione · 2017-09-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In agricoltura la pressione sui prodotti ausiliari, in particolare sui prodotti fitosanitari, continua ad aumentare. L'immagine negativa di queste sostanze è attizzata, anche nei comunicati stampa, dagli uffici federali. È incontestabile il fatto che l'agricoltura deve e vuole svilupparsi ulteriormente. Ciò è dimostrato anche da numerosi progetti a carattere volontario che perseguono l'obiettivo di ottimizzare l'apporto di prodotti fitosanitari. Un'agricoltura moderna ha comunque bisogno di una protezione dei vegetali moderna.

1. In che misura la Confederazione riconosce l'importanza dei prodotti fitosanitari per l'agricoltura produttiva?

2. Per quale ragione l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e altri uffici pubblicano risultati che utilizzano criteri qualitativi diversi da quelli applicati per l'omologazione?

3. Perché l'UFAM si occupa di temi (protezione dei vegetali, protezione del suolo, ecc.) che riguardano soprattutto l'agricoltura e quindi l'Ufficio federale dell'agricoltura?

4. Che ruolo ha l'UFAM in questo contesto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole dell'utilità dei prodotti fitosanitari per la produzione agricola e l'ha ripresa nel suo piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato il 6 settembre 2017. Fissando l'obiettivo di dimezzare i rischi legati ai prodotti fitosanitari, il Consiglio federale evidenzia in modo altrettanto chiaro anche la necessità di intervento.

2. Le esigenze relative alla qualità dell'acqua, elencate nell'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), costituiscono la base per la valutazione della qualità delle stesse. Per le acque superficiali occorre in particolare valutare se le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microrganismi sensibili (all. 2 n. 11 cpv.1 lett. f OPAc). L'eventualità di danni non può essere esclusa quando vengono ignorati i criteri qualitativi ecotossicologici, pubblicati dal Centro di ecotossicologia applicata (EAWAG/EPFL).

Per la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari sono importanti altri valori (concentrazioni accettabili dal punto di vista delle norme) rispetto a quelli utilizzati per la valutazione della qualità dell'acqua secondo l'OPAc: i valori della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari permettono di valutare se e a quali condizioni un prodotto è sufficientemente idoneo da poterlo applicare conformemente alle prescrizioni senza effetti secondari inaccettabili per gli organismi acquatici. In esecuzione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51), le esigenze per l'omologazione dei prodotti fitosanitari contenute nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161) sono armonizzate con quelle dell'UE. Il processo per la valutazione dei rischi nell'ambito della procedura di omologazione si basa su standard validi a livello internazionale.

Una differenza importante tra i valori utilizzati per l'omologazione dei prodotti fitosanitari e quelli applicabili alla valutazione della qualità dell'acqua sta nel fatto che i valori dedotti e utilizzati nell'ambito della procedura di omologazione permettono un pregiudizio a breve termine della flora e della fauna. Inoltre la ricerca di dati nell'ambito dell'omologazione dei prodotti fitosanitari è meno estesa, in particolare per le sostanze a basso rischio, poiché occorre solamente stabilire se un rischio è inaccettabile. Quando tale aspetto può essere determinato con pochi dati la ricerca viene chiusa. La valutazione della qualità dell'acqua ha invece esigenze differenti e deve inoltre consentire il confronto con altre sostanze che si ripercuotono su piante, animali e microrganismi nelle acque superficiali, ad esempio con i medicamenti.

3./4. Nell'ambiente vengono riversate grandi quantità di prodotti fitosanitari che contengono anche sostanze in parte altamente ecotossiche. Lo scopo della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) è di proteggere l'uomo, gli animali, le piante e i microrganismi, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dispone nella sua veste di servizio specializzato delle competenze necessarie per valutare il rispetto a livello intersettoriale di questi obiettivi. In tal senso, l'UFAM è responsabile anche di diverse basi legali volte a limitare i rischi per l'ambiente di eventuali ripercussioni causate dall'utilizzo di prodotti fitosanitari. Esempi al riguardo sono l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81), l'ordinanza contro il deterioramento del suolo (RS 814.12), l'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio (RS 814.812.34), la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451), la legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20) e l'OPAc. Inoltre, l'OPF attribuisce all'UFAM anche determinati compiti nel quadro dell'omologazione dei prodotti fitosanitari: l'ufficio deve infatti determinare la classificazione e la designazione di un prodotto fitosanitario in relazione alla sua pericolosità per l'ambiente. Inoltre, è suo compito esprimersi sulla valutazione dei rischi ambientali per sostanze nuove o soggette a nuova valutazione.

Risposta del Consiglio federale.

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