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17.1060 · Interrogazione · 2017-09-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Da quando è entrata in vigore l'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili, il 13 maggio 2015, si è saputo che la SECO ha fermato in extremis esportazioni di tecnologie di sorveglianza verso la Turchia e la Cina.

Questa situazione solleva le seguenti domande:

1. Come valuta il Consiglio federale l'efficacia dell'attuale regime di controllo delle esportazioni volto a impedire non soltanto l'utilizzo, a scopi repressivi, di tecnologie di sorveglianza provenienti dalla Svizzera, ma anche gravi violazioni dei diritti umani?

2. Sono state fermate in extremis altre esportazioni simili che implicano un abuso delle tecnologie di sorveglianza digitale?

3. Il Consiglio federale è disposto ad adeguare e inasprire il regime di controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza digitale, in linea con le raccomandazioni formulate il 28 settembre 2016 dal gruppo di esperti dell'UE?

4. Quali norme di controllo delle esportazioni pensa di introdurre per garantire un controllo capillare delle esportazioni di queste tecnologie in rapido sviluppo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'Intesa di Wassenaar, i beni (merci, software e tecnologia) destinati a sorvegliare Internet e le comunicazioni mobili sono sottoposti a controlli e inseriti negli elenchi di beni armonizzati a livello internazionale. I beni che figurano in questi elenchi sono ripresi dalla Svizzera nell'allegato 2 dell'ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1). L'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (di seguito OSIC; RS 946.202.3) è entrata in vigore il 13 maggio 2015. Questa ordinanza, che si basa direttamente sulla Costituzione federale, ha una validità limitata a quattro anni. L'articolo 6 OSIC prevede che l'autorizzazione di esportazione o di intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è rifiutata se vi sono ragioni di supporre che il bene oggetto dell'esportazione o dell'intermediazione venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione. Dall'entrata in vigore dell'OSIC il numero e il valore delle domande sono continuamente diminuiti. L'ordinanza ha un effetto dissuasivo sull'industria interessata e, inoltre, l'esperienza acquisita su tale base mostra che finora hanno dovuto essere respinte solo poche domande. Poiché l'OSIC si è dimostrata efficace, il 22 novembre 2017 il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione per la trasposizione dell'ordinanza nella legislazione ordinaria.

2. Dall'entrata in vigore dell'OSIC fino al 30 settembre 2017 la SECO, d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, e dopo avere consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione, ha approvato 267 domande per un valore totale di 22,3 milioni di franchi e ne ha respinte 6 per un valore totale di 1,6 milioni di franchi. Le domande respinte riguardavano l'esportazione di cosiddetti IMSI-Catcher e di attrezzature per la decodificazione di segnali radio i cui destinatari si trovavano in Bangladesh, Cina, Vietnam, Tailandia e Turchia. La SECO pubblica statistiche trimestrali sulle domande di esportazione approvate o respinte.

3./4. Il Consiglio federale conosce le proposte della Commissione europea concernenti l'adeguamento del regolamento dell'UE sui beni a duplice uso e segue con attenzione le deliberazioni all'interno dei vari organi dell'UE. Per garantire il pari trattamento degli attori economici svizzeri rispetto ai loro concorrenti esteri l'esecutivo punta sull'armonizzazione dei controlli delle esportazioni tra i diversi Stati. Esso ritiene che l'Intesa di Wassenaar sia il contesto adeguato per reagire, in stretta collaborazione con gli Stati partner, alle sfide poste dalle nuove tecnologie in materia di controlli delle esportazioni. A suo avviso non sono oggi necessarie misure supplementari che oltrepassino l'integrazione dell'OSIC nel diritto ordinario. Lo scambio con i suoi partner internazionali consente alla Svizzera di individuare rapidamente i nuovi beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili che potrebbero essere utilizzati a scopo repressivo e di studiare misure a livello nazionale. Se in futuro dovesse risultare necessario sottoporre questi nuovi beni al controllo delle esportazioni, i Paesi partner dell'Intesa di Wassenaar, fra cui la Svizzera, potranno sempre presentare proposte per adeguare gli elenchi dei beni.

Risposta del Consiglio federale.