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17.1069 · Interrogazione · 2017-09-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) mira a valutare e ridurre i rischi delle sostanze chimiche e fornire agli utilizzatori informazioni adeguate sulla sicurezza. I rifiuti sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento REACH. I prodotti e le materie prime secondarie recuperati nell'ambito di un processo di riciclaggio (art. 2 par. 7 lett. d; cosiddetto "privilegio del recupero") sono in parte esentati dall'obbligo di registrazione, a condizione che il materiale sia recuperato all'interno dell'Unione europea.

Il regolamento REACH si ripercuote direttamente sulle aziende svizzere che producono sostanze a norma del regolamento e le esportano nell'Unione europea. Vi rientrano le aziende di riciclaggio che trattano rifiuti in Svizzera per reimmetterli nel ciclo economico. Quando un'azienda svizzera esporta nell'Unione europea sostanze recuperate nell'ambito di un processo di riciclaggio, non può far valere il privilegio del recupero. Dette sostanze sono dunque soggette integralmente all'obbligo di registrazione. Ciò vale persino qualora i rifiuti immessi nel processo di recupero in Svizzera siano stati previamente importati dall'Unione europea. Poiché la catena logistica finisce con la trasformazione di rifiuti in una sostanza, non si tratta di una reimportazione. Questo ostacolo commerciale sussisterà finché la Svizzera non stipulerà un accordo con l'Unione europea che stabilisca l'equiparazione delle aziende svizzere a quelle europee per l'ambito di applicazione del regolamento REACH.

La situazione giuridica qui descritta costituisce un ostacolo soprattutto per quelle aziende svizzere che recuperano materie plastiche di alta qualità e successivamente le esportano nell'Unione europea. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che le autorità doganali svizzere consentono l'esportazione esente da dazi doganali di sostanze recuperate nell'ambito di processi di riciclaggio soltanto se al momento dell'importazione viene fornita una prova dell'origine per almeno il 75 per cento dei rifiuti.

Nella prassi ciò è praticamente impossibile.

Domande:

1. A quanto ammontano le esportazioni di granulato di materie plastiche da recupero?

2. Cosa intende fare il Consiglio federale per eliminare la situazione sfavorevole in cui si trovano le aziende di riciclaggio svizzere?

3 Il Consiglio federale è disposto ad aumentare la tolleranza di valore dal 25 al 50 per cento per quanto riguarda l'importazione di rifiuti e la riesportazione di sostanze prodotte nei processi di riciclaggio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Finora la Confederazione non dispone di dati relativi alla quota di esportazione di granulato di materie plastiche recuperato nell'ambito di processi di riciclaggio. I dati forniti dalle dogane non consentono di estrapolare tale quota.

2. È vero che nell'UE i prodotti recuperati dai rifiuti sono soggetti agli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) e che le aziende di riciclaggio dell'UE beneficiano di determinati privilegi, negati alle aziende di riciclaggio svizzere che esportano i loro prodotti nell'UE. È anche vero che questo ostacolo al commercio potrebbe essere rimosso, stipulando un accordo bilaterale con l'UE che regolamenti l'accesso al mercato nel settore dei prodotti chimici. Tenendo conto delle critiche espresse dalle associazioni economiche determinanti in una consultazione sull'accordo, nel settembre 2015 il Consiglio federale ha deciso di non perseguire attivamente l'avvio di negoziati con l'UE.

3. L'importazione esente da dazi doganali dalla Svizzera da parte dell'UE di materie plastiche da recupero nel quadro dell'Accordo sul libero commercio del 1972 (RS 0.632.401) è consentita se sono rispettate le norme di origine ivi stabilite, le quali figurano nella "Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee" (Convenzione PEM; RS 0.946.31).

L'origine è data quando nell'ambito della fabbricazione sono utilizzati soltanto materiali originari dalla Svizzera, dall'UE o da altri Stati Parte della Convenzione PEM con i quali è possibile condividere il cumulo dell'origine. Per materiali originari si intendono sia i rifiuti di plastica raccolti nei Paesi elencati e riciclati esclusivamente per recuperare materie prime, sia i rifiuti di plastica generati nel quadro di altre attività produttive. L'origine dei materiali importati deve essere documentata fornendo la relativa prova.

Per le materie plastiche in forma primaria (ad es. granulati) per le quali non può essere provato che vengono prodotte esclusivamente da materiali originari, il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il 25 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. La Svizzera non può modificare unilateralmente questa norma. Una modifica sarebbe possibile soltanto se venisse approvata da tutti i 23 Stati Parte della Convenzione PEM. Al momento è in corso la rielaborazione delle norme vigenti della Convenzione PEM, nell'intento di consentire una migliore considerazione del progresso tecnico nel quadro delle procedure di fabbricazione. Il Consiglio federale sostiene l'obiettivo della presente revisione e l'Amministrazione federale si impegna nel corso dei negoziati, affinché la quota tollerata di materiali non originari sia aumentata al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Risposta del Consiglio federale.